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Gent.ma sign.ra,
l’indennità di esproprio è soggetta a tassazione solo se il fondo espropriato era edificabile e quindi risultava urbanisticamente classificato come in zona a,b,c o d. In tali casi però è l’ente esprorpiante che normalmente applica una ritenuta di acconto del 20%, quindi tassa già l’indennità del 20% prima di pagarla.
Tale tassazione del 20% costituisce tassazione sostitutiva, quindi non si devono pagare ulteriori tasse sulle somme, salvo che il proprietario non preferisca (cosa piuttosto rara) portare le somme incassate in tassazione ordinaria. In questo caso quanto pagato (il 20%) costituisce una ritenuta di accontol, ossia un acconto su quanto dovuto.
Se il terreno invece era classificato come ricadente in zona e o f, quindi agricolo o a servizi, l’indennità di esproprio non è soggetta ad alcuna tassazione
cordiali saluti
avv brancati
tutelaespropri.it