Autorità espropriante e delega dei poteri espropriativi
Come sancito dall’art. 3 dpr 327/2001, l’Autorità espropriante è l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento di esproprio. Tale soggetto potrebbe essere anche un privato, ma solo ove vi sia una norma di legge che lo costituisca come tale.
Se il potere espropriativo può derivare unicamente da una fonte di legge, altresì solo in base ad una fonte di legge l’art. 6 dpr 327/2001 ammette la possibilità di delega di tutte o di parte delle attività espropriative.
L’art. 6 comma 8 del dpr 327/2001 prevede che l’Autorità Espropriante possa delegare in tutto o in parte l’esercizio dei poteri espropriativi. La delega può quindi essere totale o parziale.
Delega totale e delega parziale del potere di espropriare
Con la delega totale viene trasferito ogni potere espropriativo al delegato e quindi anche quello di emettere il decreto di esproprio. Ove invece si tratti di delega solo parziale devono essere chiaramente indicati nell’atto di delega i poteri che sono trasferiti al delegato. In entrambi i casi la norma prevede che il delegato debba citare l’atto di delega in ogni provvedimento che emetta a seguito dell’esercizio dei poteri delegati.
Consiglio di Stato, sez. IV, 09/11/2021, n. 7438
Ove, in base all’ art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 327/2001, l’Amministrazione titolare del potere espropriativo deleghi l’esercizio dei poteri espropriativi, la delega all’esercizio di tali poteri deve essere specifica, ovvero deve indicare con sufficiente precisione l’ambito delle potestà assegnate al privato concessionario.
Tale delega peraltro potrebbe estendersi anche alla possibilità di emettere provvedimenti di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001
Consiglio di Stato, sez. IV, 09/11/2021, n. 7438
Non sussiste alcun impedimento normativo alla possibilità di ricomprendere nella delega, prevista dall’ art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 327/2001 , anche il potere di procedere all’adozione del provvedimento di acquisizione ai sensi dell’ art. 42-bis del medesimo d.P.R. n. 327/2001, considerato che il menzionato art. 6, comma 8, consente all’Amministrazione — titolare del potere espropriativo — di delegare al concessionario “in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi”, dovendosi ricomprendere tra questi anche il potere di concludere il procedimento espropriativo ‘semplificato’ (in assenza di valido ed efficace decreto di esproprio) con un provvedimento acquisitivo ai sensi del citato art. 42-bis, qualora ovviamente sussistano gli stringenti presupposti di legge necessari per la sua adozione.
L’art. 6 dpr 327/2001 cita testualmente la possibilità di delega solo in favore del concessionario o del contraente generale dell’opera pubblica. Al di fuori di tali due ipotesi, pertanto, il potere di delega risulta possibile solo in presenza di una specifica norma di legge.
Delega totale e delega parziale del potere di espropriare
La giurisprudenza si è interrogata sulla ripartizione delle responsabilità in caso di delega totale o parziale dei poteri espropriativi. I profili ipotizzabili di responsabilità sono sostanzialmente due:
– responsabilità per occupazione illegittima del suolo o per risarcimento del danno
– responsabilità in ordine al pagamento dell’indennità di espropriazione legittima
In entrambi i casi la Giurisprudenza ha riconosciuto una responsabilità, almeno solidale se non in alcuni casi esclusiva, della pubblica amministrazione titolare del potere espropriativo. Nel caso di occupazione illegittima del suolo o di danni, si è infatti osservato come l’amministrazione delegante conservi poteri di controllo sull’attività del delegato da cui sorge evidentemente una connessa responsabilità:
T.A.R., Napoli, sez. V , 03/06/2019 , n. 2990
Ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la delega al compimento delle operazioni espropriative, svolgendosi l’espropriazione non solo «in nome e per conto» del delegante, ma anche «d’intesa» con esso, non priva quest’ultimo, pur sempre tenuto a promuovere correttamente la procedura ablatoria, dei propri poteri di controllo e di stimolo dell’attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l’ente medesimo corresponsabile dell’illecito, onde spetta al delegante l’onere di allegare e dimostrare di aver esercitato gli anzidetti poteri di controllo e di stimolo, esplicitandone i tempi e i modi.
Cassazione civile, sez. II , 15/01/2019 , n. 815
Nel giudizio di responsabilità da occupazione c.d. usurpativa, la legittimazione passiva spetta all’ente espropriante anche in caso di delega conferita a un soggetto affinché provveda, per suo conto, all’espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni e occupazioni temporanee, non essendo tale incarico sufficiente a configurare l’istituto della concessione traslativa dell’esercizio delle funzioni pubbliche proprie del concedente e dunque a escludere la legittimazione passiva di quest’ultimo, in assenza di un’espressa previsione normativa che permetta un tale trasferimento di poteri.
Per quanto riguarda invece l’obbligo di pagamento dell’indennità di espropriazione la responsabilità della pubblica amministrazione titolare del potere espropriativo viene in essere tutte le volte in cui questa, oltre ad essere Autorità Espropriante, rivesta anche la qualifica di Beneficiario dell’Espropriazione, indipendentemente quindi dalla delega dei poteri esprorpiativi.
Cassazione civile, sez. I, 10/07/2020, n. 14780
Nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbligato al pagamento dell’indennità è il comune, quale beneficiario delle aree espropriate, anche quando, ai sensi dell’ art. 60 della l. n. 865 del 1971 , venga delegato altro soggetto per l’acquisizione delle aree, esaurendosi in tal caso la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune gli atti necessari per l’adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell’atto di cessione, con conseguente legittimazione passiva del comune nei giudizi di determinazione dell’indennità.
Cassazione civile, sez. I, 07/10/2010, n. 20827
Nell’ipotesi di concorso di più enti nell’attuazione dell’opera pubblica, ai fini dell’individuazione del soggetto passivamente legittimato nei giudizi relativi all’indennità di espropriazione, occorre avere a riguardo esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che non emerga che ad altro ente, in forza di legge o di atti amministrativi, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative e siano stati addossati i relativi oneri.
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Approfondimenti -> Art. 3: Autorità espropriante e proprietario
In caso di occupazione illegittima -> Breve guida operativa
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