Esproprio di servitù

ART. 44: “È dovuta un’indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica sia gravato da una servitù.” La misura è quella della ristorazione del pregiudizio subito.

Per esproprio di servitù deve intendersi l’apposizione di un vincolo sulla proprietà che non tolga al proprietario il bene ma che ne limiti l’utilizzo (es. servitù di passaggio, di acquedotto, di elettrodotto…)

Così Cass. 15130/2000 “L’apposizione di servitù postula che il proprietario abbia conservato la titolarità dell’immobile, subendo peraltro la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente. Detto indennizzo, pertanto, è commisurato non a criteri predeterminati, ma al pregiudizio effettivo ed attuale, subito dal proprietario del fondo, e, attesa la funzione “lato sensu” risarcitoria, ha natura di debito di valore, suscettibile, come tale, di automatica rivalutazione monetaria”.

Cass. 10012/98 “l’indennità è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale da lui subito a causa dell’esecuzione dell’opera pubblica”.

L’indennità è calcolata tenendo conto della differenza tra il valore del fondo prima e dopo l’imposizione della servitù (Cass. 104/99).

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