
Esproprio sanante: Il termine di opposizione alla stima
È noto che, in materia di opposizione alla stima in relazione ad un decreto di esproprio “ordinario”, la giurisprudenza pacifica ha interpretato l’art. 54/1 d.p.r. n. 327/2001 e l’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 individuando i termini per la proposizione del giudizio di opposizione alla stima in funzione se sia stata o meno notificata al proprietario anche la stima definitiva.
In particolare, in presenza della stima definitiva, il termine di decadenza di trenta giorni inizia a decorrere:
– dalla notifica del decreto di occupazione esproprio se questo sia notificato successivamente alla notifica della determinazione della indennità definitiva;
– (ovvero in alternativa) dalla notifica della determinazione della stima definitiva, se questa sia notificata successivamente alla notifica del decreto di esproprio.
Invece, in mancanza della stima definitiva ed in presenza del solo decreto di esproprio (sempre necessario perché rappresenta una condizione dell’azione) il giudizio può essere proposto nel termine decennale di prescrizione decorrente dalla data del decreto di esproprio.
Ciò chiarito, si pone la questione di quale sia il termine per proporre il giudizio di opposizione ala stima in relazione ad un decreto di esproprio “sanante” ed eccezionale qual è quello previsto dall’art. 42 bis d.p.r. 327/2001.
La domanda si impone perché l’art. 42 bis prevede che il decreto di esproprio contenga la determinazione delle indennità espropriative ivi previste, senza però alcuna indicazione in ordine alla loro natura provvisoria o definitiva.
A questa domanda la giurisprudenza ha fornito due risposte diametralmente opposte.
Con una prima sentenza (Cass. 17.6.2020 n. 11687), la Corte di Cassazione ha affermato che il proprietario espropriato può proporre il giudizio di opposizione alla stima entro il termine ordinario di prescrizione decennale dalla notifica del decreto di esproprio sanante.
Tale decisione è stata motivata con la considerazione:
– che l’iter procedimentale ordinario (art. 54 d.p.r. 327/2001 ed art. 29 d.lgs. n. 150/2011) previsto per il subprocedimento di determinazione della indennità definitiva di esproprio (che si contrappone alla indennità provvisoria di sproprio determinata direttamente dall’amministrazione espropriante) è invece ignoto nell’art. 42 bis secondo il quale l’indennità ivi direttamente determinata corrisponde al valore di mercato;
– che l’art. 42 bis non contiene alcun riferimento alle norme che disciplinano il procedimento ordinario (art. 54 d.p.r. 327/2001 ed art. 29 d.lgs. n. 150/2011) nel quale è previsto il termine di decadenza di trenta giorni;
– che i termini perentori e di decadenza non possono essere desunti in via interpretativa in mancanza di una espressa previsione normativa.
Con una seconda sentenza (Cass. 15.10.2020 n. 22298), la Corte di Cassazione ha stabilito invece che l’opposizione alla stima deve essere proposta nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio sanante ex art. 42 bis.
Tale diversa decisione è stata motivata con la considerazione:
– che la natura espropriativa del decreto sanante e la natura indennitaria delle somme determinate dallo stesso rendono assoggettabile al termine di decadenza di trenta giorni l’azione con la quale il proprietario intenda contestare la misura dell’indennità;
– che l’indennità determinata nel decreto di esproprio sanante è unica e fissa e non conosce incertezze;
– che dunque in tal caso l’azione resta ancorata al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio sanante, non potendo il privato avvalersi di una generale azione di riconoscimento della giusta indennità esperibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, come quella prevista in relazione al procedimento ordinario che distingue tra stima provvisoria e stima definitiva della indennità di esproprio.
Nell’esprimere la preferenza per la prima opzione interpretativa perché appare più fedele e rispettosa sia del testo della norma sia dei principi generali dell’ordinamento in materia di tutela dei diritti, non resta ovviamente che suggerire di attivarsi prudenzialmente entro il termine breve di decadenza di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio sanante.
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Approfondimenti -> Decreto di esproprio
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