I poteri del commissario ad acta in caso di inerzia della p.a. in presenza di una occupazione illegittima di immobile
Con la importante sentenza 2 del 2020, il Consiglio di Sato in adunanza plenaria è ritornato sui poteri attribuibili al commissario ad acta nell’ambito dell’occupazione illegittima di suoli da parte della pubblica amministrazione.
Il Supremo Organismo della giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come sia possibile nominare un commissario ad acta già al momento dell’instaurazione di un procedimento avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
Il caso è quello di una occupazione illegittima per la quale il proprietario illegittimamente spoliato abbia chiesto alla pubblica amministrazione di pronunciarsi circa l’intenzione di restituire il suolo o di valersi del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001.
A fronte del silenzio della PA il proprietario può adire la giurisprudenza amministrativa al fine di indurre la Pubblica Amministrazione ad un definitivo pronunciamento circa la volontà di acquisire o di restituire il bene illegittimamente occupato.
Ora il Consiglio di Stato evidenzia come già in quella sede il Tribunale Amministrativo Regionale possa nominare un commissario ad acta che provveda in nome dell’ente o a restituire il bene occupato illegittimamente o ad emettere il provvedimento di acquisizione di cui all’art. 42 bis dpr 327/2001.
La pronuncia si rivela particolarmente importante in quanto dovrebbe poter consentire una sostanziale riduzione dei tempi del procedimento.
Consiglio di Stato ad. plen., 20/01/2020, n.2: “In materia di occupazione illegittima di un immobile da parte della p.a., in caso di inerzia di questa e di ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., il giudice amministrativo può nominare già in sede di cognizione il commissario ad acta, che provvederà ad esercitare i poteri di cui all’art. 42- bis d.P.R. n. 327 del 2001 o nel senso della acquisizione o nel senso della restituzione del bene illegittimamente espropriato.”
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