Legge sugli espropri per la Regione Basilicata
L.R. 22 ottobre 2007, n. 19 (1)
Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 26 ottobre 2007, n. 50.
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge:
TITOLO I Generalità
Art. 1
Finalità.
1. La presente legge regionale, in attuazione dell’art. 117 comma 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi generali di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, disciplina le procedure espropriative di competenza della Regione e degli altri Enti che svolgono le funzioni di autorità espropriante di cui al successivo art. 3.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, le disposizioni della presente legge regolano le fasi di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la emanazione degli atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di esproprio nonché la composizione e le funzioni delle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.
Art. 2
Ambito oggettivo di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle espropriazioni, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili finalizzati all’esecuzione, nell’ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle Amministrazioni Statali.
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d’intesa con gli enti interessati.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 3
Ambito soggettivo di applicazione.
1. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all’emanazione degli atti di procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatti salvi i conferimenti di cui ai commi successivi.
2. Costituiscono autorità espropriante la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni, i Consorzi per lo Sviluppo Industriale ed ogni altro ente pubblico o società a partecipazione pubblica, competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità da parte di soggetti privati, assume le
funzioni di autorità espropriante l’ente pubblico che emette il provvedimento con il quale viene disposta la dichiarazione di pubblica utilità.
3. Gli enti locali, per i procedimenti espropriativi strumentali alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità di propria competenza provvedono, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, ad individuare la struttura competente all’esercizio delle relative funzioni. A tal fine, ciascun ente può prevedere l’istituzione della suddetta struttura in associazione con altri Enti locali, nelle forme previste dalla normativa statale o regionale.
4. Fermo restando quanto disposto dall’art. 6 comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il promotore dell’espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, designa, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all’autorità espropriante e agli interessati.
TITOLO II
Attività della Regione
Art. 4
Procedure espropriative di competenza della Regione.
1. Le procedure espropriative di opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza regionale sono svolte da apposito Ufficio del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità, la cui individuazione sarà effettuata con specifica Delibera di Giunta.
2. L’Ufficio regionale competente, di cui al comma precedente, provvede alla emanazione dei seguenti atti amministrativi relativi alle opere di competenza regionale comprese quelle di cui al titolo IV della presente legge:
a) dichiarazione di pubblica utilità;
b) determinazione provvisoria della indennità di espropriazione;
c) determinazione urgente della indennità provvisoria;
d) occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione;
e) pagamento o deposito della indennità provvisoria o definitiva;
f) decreto di esproprio;
g) atto di acquisizione al patrimonio indisponibile dell’Ente di un bene immobile per scopi di interesse pubblico.
Tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, comprese le comunicazioni individuali, nonché i relativi oneri e quelli per le pubblicazioni effettuate dalla struttura regionale di cui al comma 1, sono a carico del soggetto, pubblico o privato, che richiede l’espropriazione.
3. L’Ufficio regionale competente cura l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l’espropriazione, emessi dalle autorità esproprianti, diverse dalla Regine, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
A tal fine, i soggetti di cui all’art. 3 comma 2, trasmettono una copia degli stessi alla struttura regionale comunicando:
a) quale sia lo stato del procedimento d’esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d’esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera o il decreto di esproprio.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente l’Ufficio regionale si avvale dell’ausilio dell’Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici.
Art. 5
Attività di indirizzo e coordinamento della Regione.
1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento su tutto il territorio in materia di espropri al fine di garantirne una gestione omogenea ed unitaria, nonché la corretta applicazione della presente legge.
2. La Regione in particolare:
a) adotta direttive ed atti di indirizzo, con l’obiettivo di rendere omogenea l’azione amministrativa in materia e di realizzare l’efficienza, l’efficacia e l’omogeneità dell’azione amministrativa;
b) definisce un’attività di monitoraggio e di osservatorio sui provvedimenti emanati in ambito regionale.
TITOLO III
Norme procedurali e di semplificazione amministrativa
Art. 6
Vincoli derivanti da piani urbanistici.
1. Il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è apposto quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico comunale ovvero di una sua variante che preveda la realizzazione dell’opera stessa.
2. I vincoli urbanistici preordinati all’esproprio possono essere altresì apposti secondo le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché attraverso conferenze di servizio, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al piano urbanistico comunale.
3. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, resta ferma la normativa regionale sull’adozione e approvazione degli strumenti urbanistici.
Art. 7
Opere realizzabili senza apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
1. Le opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati e/o dei siti, realizzate sul territorio regionale, finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, ai sensi degli articoli 146 e 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono dichiarate particolarmente urgenti ed indifferibili.
2. A tal fine, per tali categorie di opere non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la dichiarazione di pubblica utilità diviene efficace all’atto della approvazione del progetto preliminare da parte dell’autorità espropriante.
Art. 7-bis
Nei procedimenti espropriativi finalizzati alla realizzazione di reti idriche e fognarie il parere, previsto dall’art. 10 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 non è richiesto laddove, sulla base delle indagini geologiche e geotecniche all’uopo effettuate, l’autorità espropriante attesta che l’intervento non compromette la stabilità d’insieme delle aree interessate (2).
(2) Articolo aggiunto dall’art. 53, L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.
Art. 8
Partecipazione degli interessati.
1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, si applicano le norme previste dalle leggi regionali vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.
Art. 9
Disposizioni sull’approvazione del progetto preliminare.
1. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17, 18 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, si possono applicare anche nel caso si intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tale fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:
a) relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di espropriazione prima dell’approvazione del progetto definitivo;
b) piano parcellare con l’individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
c) determinazione delle indennità di espropriazione provvisoria, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili di cui al medesimo decreto del Presidente della Regione, nonché la relativa copertura finanziaria.
Art. 10
Disposizioni sulla redazione del progetto.
1. Per le operazioni previste dall’art. 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal secondo comma sia superiore a 50, si applicano le forme di cui all’art. 11, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Regione
Art. 11
Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio.
1. Fermo restando quanto previsto al capo IV del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione di quanto previsto all’art. 23 – comma 1, lettera g) – del citato decreto del Presidente della Regione in ordine al quale la notifica del decreto di esproprio al proprietario si effettua nelle forme degli atti processuali civili.
2. Nel caso di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa dell’irreperibilità od assenza del proprietario risultante dai registri catastali, gli stessi adempimenti sono effettuati mediante un avviso, affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio del comune in cui risulta ubicato l’immobile e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all’amministratore nominato dallo stesso condominio.
Art. 12
Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria.
1. In aggiunta alla casistiche di cui al comma 2 dell’articolo 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria, per la realizzazione sul territorio regionale di opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati.
Art. 13
Determinazione della indennità provvisoria.
1. Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l’autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell’espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all’area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l’autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell’ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall’articolo 14, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.
Art. 14
Determinazione della indennità definitiva.
1. In caso di mancata accettazione della indennità provvisoria da parte del proprietario interessato dalla procedura espropriativa, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità definitiva alla Commissione Provinciale prevista dall’articolo 41, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che provvede entro il termine di trenta giorni.
2. Non trovano applicazione nel territorio regionale le disposizioni di cui all’art. 20, comma 7, all’art. 21, comma 2 e seguenti, all’art. 22, comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 15
Commissioni Provinciali Espropri.
1. In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e della L.R. n. 40/1997, è istituita presso le due Province di Potenza e Matera, la Commissione Provinciale Espropri per la determinazione del valore agricolo medio e della indennità definitiva, di seguito denominata Commissione.
2. Tale Commissione è composta:
a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) dall’Ingegnere Capo dell’Agenzia del Territorio, o suo delegato;
c) dal Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, o da un suo delegato;
d) dall’Amministratore Unico dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza o Matera, o suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
f) da due esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Regione di cui uno designato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
g) da un rappresentante designato dal Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti di cui alla legge regionale n. 40/2000.
3. Per quanto riguarda le modalità di funzionamento della Commissione si applicano le disposizioni della L.R. n. 40/1997.
Art. 16
Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
1. I comuni, all’interno dei Piani attuativi esecutivi dello strumento urbanistico vigente, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano.
2. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ai proprietari di terreni in esproprio per pubblica utilità in luogo dell’indennità spettante per l’espropriazione.
TITOLO IV
Disposizioni in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche di competenza regionale
Art. 17
Acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta.
1. Per le infrastrutture lineari energetiche di competenza regionale, il promotore dell’espropriazione deve acquisire i relativi pareri, autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche lineari, compresa la valutazione di impatto ambientale, ove necessaria.
Art. 18
Le fasi della procedura espropriativa.
1. Per le infrastrutture lineari energetiche di competenza regionale, il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
a) siano stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta di cui all’art. 17;
b) l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 19 comma 2;
c) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
d) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio.
Art. 19
Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e pubblica utilità.
1. Per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di quelle richiamate nella presente legge regionale.
2. Sono escluse dalla sola procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell’espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.
Art. 20
Disposizioni generali in materia di determinazione dell’indennità e del decreto di esproprio.
1. Per le fasi della determinazione delle indennità e dell’emanazione del decreto di esproprio si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di quelle richiamate nella presente legge regionale.
Art. 21
Delega di funzioni.
1. Per le infrastrutture lineari energetiche di competenza regionale, che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interessano esclusivamente il territorio del singolo comune, ossia varianti, allacciamenti o opere puntiformi, le funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità sono delegate al medesimo Comune.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 22
Abrogazione.
1. La legge regionale 31 agosto 1995, n. 60 (Norme per il riordino delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità), è abrogata.
Art. 23
Entrata in vigore della legge.
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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