Legge sugli espropri per la Regione Toscana

28.2.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 3

SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pub- blica utilità.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga
la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Capo II
Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli accordi di cessione

Art. 2 Competenza in materia di espropri
Art. 3 Conferimento di funzioni espropriative della Regione
Art. 4 Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica
Art. 5 Sottoscrizione degli accordi di cessione volon- taria

Capo III
Ufficio per le espropriazioni

Art. 6 Ufficio per le espropriazioni e forme di colla- borazione tra enti

Capo IV
Disposizioni sul procedimento espropriativo

Art. 7 Atti di apposizione del vincolo preordinato al- l’esproprio
Art. 8 Comunicazione dell’avviso di procedimento per l’apposizione di vincoli espropriativi
Art. 9 Atti che comportano la dichiarazione di pub- blica utilità
Art. 10 Determinazione urgente dell’indennità prov- visoria di espropriazione ed occupazione d’urgenza pre- ordinata all’esproprio
Art. 11 Trascrizione e volturazione del decreto di e- sproprio

Capo V
Spese, comunicazioni e notifiche relative al procedimento di esproprio

Art. 12 Spese per la procedura di esproprio
Art. 13 Comunicazioni e notificazioni degli atti rela- tivi al procedimento di esproprio

Capo VI
Edificabilità di fatto e misure compensative

Art. 14 Edificabilità di fatto
Art. 15 Misure compensative nei casi di cessione vo- lontaria

Capo VII
Commissione provinciale espropri

Art. 16 Commissione provinciale espropri
Art. 17 Modalità di funzionamento della Commis- sione provinciale espropri

Capo VIII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 Disposizione finanziaria Art. 19 Abrogazioni
Art. 20 Norma transitoria

4 28.2.2005 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA – N. 17

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente legge stabilisce disposizioni in mate- ria di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Re- pubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle dispo- sizioni legislative e regolamentari in materia di espro- priazione per pubblica utilità).
2. Le disposizioni della presente legge si applicano per le espropriazioni anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per le esecu- zioni di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizza- re nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle opere connesse a materie di competenza esclusiva statale nonché di quelle la cui realizzazione è comunque di competenza dello Stato.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del d.p.r. 327/2001.

Capo II
Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli accordi di cessione

Art. 2
Competenza in materia di espropri
1. Costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, le città metro- politane, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.
2. L’autorità competente alla realizzazione di un’o- pera pubblica o di pubblica utilità è competente all’ema- nazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell’opera medesima, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.
3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:
a) il comune nel cui territorio l’opera si realizza;
b) la provincia per l’opera che interessi il territorio di più comuni;
c) la provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell’opera nel caso in cui interessi il territorio di più province.
4. Qualora l’autorità espropriante realizzi l’opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a con- cessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l’autorità medesima può delegare, in tutto o in parte, l’e- sercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l’ambito della delega nell’atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedi- mento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società controllata, nonché, per le attività preparatorie, di società di servizi.
Art. 3
Conferimento di funzioni espropriative della Regione
1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropria- zione per la realizzazione di opere pubbliche di compe- tenza della Regione sono conferite:
a) al comune nel cui territorio l’opera si realizza;
b) alla provincia per l’opera che interessi il territorio di più comuni;
c) alla provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell’opera nel caso in cui interessi il territorio di più province.
Art. 4
Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica
1. I consorzi di bonifica, di cui agli articoli 12 e 32 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), costituiscono autorità espropriante per le opere di bonifica da loro realizzate.
2. I comuni costituiscono autorità espropriante per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica.
Art. 5
Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria
1. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell’espropriazione, l’autorità espropriante stipula con il proprietario l’atto di cessione volontaria di cui all’artico- lo 45 del d.p.r. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla Regione.

Capo III
Ufficio per le espropriazioni

Art. 6
Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione tra enti
1. Gli enti pubblici competenti alla emanazione degli atti di esproprio, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individuano l’ufficio per le espropriazio- ni, il quale svolge tutte le funzioni che la vigente norma- tiva attribuisce all’autorità espropriante.
2. Gli enti locali possono assolvere l’obbligo di cui al comma 1 mediante la costituzione di un ufficio comune per le espropriazioni o mediante altra forma associativa prevista dalla legge.
3. Gli enti locali e gli altri enti pubblici, per lo svol- gimento delle procedure espropriative di propria compe- tenza, possono avvalersi dell’ufficio per le espropriazio- ni costituito presso altro ente locale, previa intesa, accor- do o convenzione con l’ente medesimo.
4. La Regione incentiva la gestione associata delle funzioni in materia di espropriazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Di- sposizioni in materia di riordino territoriale e di incenti- vazione delle forme associative di comuni) e dai prov- vedimenti attuativi.

Capo IV
Disposizioni sul procedimento espropriativo

Art. 7
Atti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
1. I vincoli urbanistici preordinati all’esproprio sono apposti mediante:
a) piano strutturale, nei casi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera d) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ovvero sua va- riante;
b) regolamento urbanistico, di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005, ovvero sua variante;

28.2.2005 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA – N. 17 5
c) piano complesso di intervento, di cui all’articolo 56 della l.r. 1/2005 ovvero sua variante;
d) piani attuativi, di cui al capo IV del titolo V della l.r. 1/2005;
e) varianti ai piani regolatori generali, di cui all’arti- colo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urba- nistica).
2. Il vincolo preordinato all’esproprio decorre a par- tire dalla data di efficacia degli atti indicati al comma 1.
3. Gli atti di cui al comma 1 indicano espressamente che l’efficacia degli stessi comporta apposizione del vin- colo preordinato all’esproprio.
Art. 8
Comunicazione dell’avviso di procedimento per l’apposizione di vincoli espropriativi
1. Ferme restando le altre modalità di avviso previste da disposizioni regionali, l’autorità espropriante comu- nica con lettera raccomandata, nei casi in cui si intende apporre il vincolo espropriativo, il deposito per la con- sultazione degli atti previsto:
a) dall’articolo 17, comma 2, della l.r. 1/2005; b) dall’articolo 22, comma 3, della l.r. 1/2005; c) dall’articolo 69, comma 2, della l.r. 1/2005.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata al proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vin- colo espropriativo, risultante dai registri catastali.
3. Nella comunicazione sono indicati:
a) l’area interessata dal vincolo;
b) l’opera pubblica o di pubblica utilità che si inten-
de realizzare;
c) nominativo del responsabile del procedimento; d) luogo di deposito per la consultazione dell’atto; e) data entro cui è possibile formulare osservazioni.
4. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta ovvero quando il proprietario sia deceduto e non risulti il proprietario attuale, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3. L’avviso è affisso nel- l’albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare a vincolo e pubblicato sul sito informatico della Regione Toscana almeno per trenta giorni; un estratto dell’avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
5. I termini per la presentazione delle osservazioni dei proprietari decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 o dalla data di affis- sione nell’albo pretorio dei comuni nei casi di cui al comma 4.
Art. 9
Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
1. La dichiarazione di pubblica utilità di un’opera si intende disposta:
a) con l’approvazione del progetto definitivo dell’o- pera pubblica o di pubblica utilità da parte dell’autorità competente;
b) con l’approvazione dei piani attuativi di cui al capo IV del titolo V della l.r. 1/2005;
c) con l’approvazione di strumenti di pianificazione o di altri atti, ovvero con il rilascio di concessioni, di autorizzazioni o di altri atti quando la normativa vigente attribuisce tale efficacia.
2. La pubblica utilità dell’opera può essere dichiara- ta contestualmente alla apposizione del vincolo preordi- nato all’esproprio, qualora con gli atti di cui all’articolo 7, comma 1, si provveda all’approvazione dei progetti definitivi delle opere medesime. In tal caso gli atti di ap- posizione del vincolo indicano esplicitamente che l’effi- cacia degli stessi comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Art. 10
Determinazione urgente dell’indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio
1. Oltre ai casi previsti dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 327/2001, il decreto di esproprio può essere ema- nato ed eseguito in base alla determinazione urgente del- l’indennità di espropriazione anche in tutti i casi di rea- lizzazione di opere di infrastrutture a rete previste dai piani o programmi regionali.
2. Oltre ai casi previsti dall’articolo 22 bis, comma 2, del d.p.r. 327/2001, il decreto che determina in via prov- visoria l’indennità di espropriazione e che dispone l’oc- cupazione anticipata dei beni immobili necessari, può essere emanato ed eseguito anche in tutti i casi di realiz- zazione di opere di infrastrutture a rete previste dai piani o programmi regionali.
Art. 11
Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio
1. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel cata- sto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio a cura dell’autorità espropriante ed a spese del beneficiario del- l’esproprio. L’autorità espropriante provvede successi- vamente a trasmettere al beneficiario il decreto di espro- prio e le relative note di trascrizione e voltura.

Capo V
Spese, comunicazioni e notifiche relative al procedimento di esproprio


6 28.2.2005 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA – N. 17
Art. 12
Spese per la procedura di esproprio
1. Le spese per la procedura espropriativa, da include- re nei costi delle opere, sono a carico del soggetto pubblico o privato a favore del quale l’espropriazione è effettuata.
Art. 13
Comunicazioni e notificazioni degli atti relativi al procedimento di esproprio
1. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal d.p.r. 327/2001 possono essere effettuate anche median- te i messi comunali e provinciali.

Capo VI
Edificabilità di fatto e misure compensative

Art. 14 Edificabilità di fatto
1. Ferma restando la necessità dell’edificabilità lega- le di cui all’articolo 37 del d.p.r. 327/2001, sono consi- derate edificabili di fatto le aree in relazione alle quali esista, sul piano tecnico ed economico, la concreta pos- sibilità dell’allacciamento tanto alle reti delle strade resi- denziali e della distribuzione dell’energia elettrica, quan- to alle reti idriche e fognarie.
Art. 15
Misure compensative nei casi di cessione volontaria
1. Ferma restando la possibilità di applicare misure compensative previste da altre disposizioni vigenti, nei casi di accordi di cessione volontaria ai sensi dell’artico- lo 45 del d.p.r. 327/2001, i comuni ed i privati possono convenire che, in luogo del prezzo del bene, ai proprie- tari delle aree da espropriare possa essere attribuito come corrispettivo, sempre entro i valori previsti dall’ar- ticolo 45, comma 2, del d.p.r. 327/2001, la facoltà di edi- ficare su altre aree di proprietà comunale o di terzi già edificabili previo accordo con i medesimi.

Capo VII
Commissione provinciale espropri

Art. 16 Commissione provinciale espropri
1. Ogni provincia provvede all’istituzione della Com- missione espropri a cui sono attribuiti i compiti della Commissione di cui all’articolo 41 del d.p.r. 327/2001.
2. La Commissione espropri è composta da:
a) Presidente della provincia, che la presiede;
b) un tecnico designato dall’Agenzia del territorio; c) un tecnico esperto in materia di espropri dipen-
dente della provincia e da essa designato;
d) un tecnico esperto in materia di espropri dipen- dente del comune capoluogo e da esso designato;
e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nomi- nati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
3. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 2, è nominato un membro supplente che par- tecipa alle attività della Commissione in assenza del tito- lare.
4. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta.
5. Le province provvedono alla istituzione della Com- missione espropri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. De- corso tale termine la Commissione è istituita non appena sia possibile nominare almeno cinque componenti.
6. Fino all’istituzione della Commissione di cui al pre- sente articolo, rimane in carica la Commissione nella composizione prevista dall’articolo 41 del d.p.r. 327/2001.
Art. 17
Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri
1. Le province con apposito regolamento disciplina- no in particolare:
a) le modalità di funzionamento della Commissione, fermo restando che la medesima delibera validamente con presenza di almeno cinque componenti ed a mag- gioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
b) la misura dell’indennità spettante ai componenti della Commissione, comunque non superiore a euro 50,00 per ciascuna seduta;
c) la forma di pubblicità del valore agricolo medio determinato dalla Commissione.
2. Le province provvedono altresì ad individuare la sede della Commissione ed a curare la costituzione della segreteria e l’assegnazione del personale necessario.
3. La Regione contribuisce alle spese di funziona- mento delle commissioni provinciali con apposito stan- ziamento definito con legge di bilancio, da ripartire in egual misura tra tutte le province.

Capo VIII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 Disposizione finanziaria

28.2.2005 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA – N. 17 7
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazio- ne delle norme di cui al capo VII della presente legge è autorizzata per il triennio 2005/2007 la spesa di euro 60.000,00 annui da imputare all’unità previsionale di base (UPB) n. 131 “Attività di carattere istituzionale – spese correnti” del bilancio di previsione 2005 e plurien- nale a legislazione vigente 2006/2007.
2. Per l’anno 2005 il contributo di cui al comma 1 è erogato in proporzione al periodo di effettivo esercizio delle relative funzioni.
3. Ai fini della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione, per com- petenza e cassa per uguale importo, al bilancio di previsio- ne 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007:
– anno 2005
in diminuzione:
UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, euro 60.000,00; in aumento:
UPB n. 131 “Attività di carattere istituzionale – spese
correnti”, euro 60.000,00; – anno 2006
in diminuzione:
UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, euro 60.000,00; in aumento:
UPB n. 131 “Attività di carattere istituzionale – spese
correnti”, euro 60.000,00; – anno 2007
in diminuzione:
UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, euro 60.000,00; in aumento:
UPB n. 131 “Attività di carattere istituzionale – spese
correnti”, euro 60.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 19 Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 13 agosto 1984, n. 50 (Delega del- l’esercizio delle funzioni regionali in materia di espro- priazione per pubblica utilità);
b) legge regionale 21 aprile 1986, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1984, n. 50).
Art. 20 Norma transitoria
1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti espropriativi in corso relativi ad opere per cui, alla data della sua entrata in vigore, risul- tino già apposti i vincoli urbanistici preordinati all’e- sproprio. Per tali opere continua ad applicarsi la norma- tiva previgente.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os- servarla e farla osservare come legge della Regione To- scana.
MARTINI

Firenze, 18 febbraio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regio- nale nella seduta del 16.02.2005.
LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 31 Norme generali in materia di tributi regionali.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga
la seguente legge: SOMMARIO
Capo I
Oggetto della legge

Art. 1 Oggetto
Capo II
Interpello del contribuente regionale

Art. 2 Diritto di interpello
Art. 3 Modalità di presentazione e requisiti dell’i- stanza
Art. 4 Adempimenti dell’ufficio ed efficacia della ri- sposta
Capo III
Garante del contribuente regionale

Art. 5 Garante del contribuente regionale Art. 6 Funzioni
Capo IV
Accertamento e sanzionamento

Sezione I Accertamento
Art. 7 Avviso bonario
Art. 8 Avviso di accertamento
Sezione II Sanzionamento

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