L’occupazione di urgenza – i termini di pagamento

L’art. 22 bis dpr 327/2001, nell’indicare le modalità per la determinazione dell’indennità di occupazione di urgenza, pone dei termini iniziali e finali che ad una semplice lettura paiono abbastanza chiari.

L’inizio del periodo di computo parte ovviamente con l’immissione in possesso e, secondo quanto indicato dalla norma, il termine finale coincide con quello dell’effettivo pagamento.

Va tuttavia evidenziato come sotto il vigore della precedente disciplina la Corte di Cassazione avesse posto il principio secondo il quale il termine finale per il conteggio dell’indennità dovesse coincidere con l’emanazione del decreto di espropriazione.

Ora va evidenziato come la precedente disciplina non riportava un termine certo, motivo che aveva dato adito ad un corposo contenzioso, concluso con il principio sopraricordato.

Con l’introduzione dell’art. 22 bis dpr 327/2001 il legislatore dà invece termini certi. Tuttavia presso gli enti esproprianti e presso anche alcune Corti di Appello si è continuato ad applicare il vecchio dettato giurisprudenziale, come avvenuto nel caso di specie ove l’ente espropriante aveva impugnato in Cassazione una sentenza della Corte di Appello che aveva riconosciuto l’indennità di occupazione di urgenza fino alla data di pagamento (da far coincidere con il deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti).

L’attività dell’Associazione a favore del cittadino cliente, per mezzo dell’Avv. Corrado Brancati, ha portato al rigetto del ricorso di Cassazione e all’affermazione di un principio di diritto che pare segnare definitivamente la questione. Si può infatti leggere:

Corte di Cassazione n. 13203/2020: “La Corte d’appello, nell’individuare il periodo di rilevanza per il calcolo dell’indennità di occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22 bis d.p.r. n. 327/2001, si è attenuta ai principi affermati da questa Corte, ai quali il Collegio intende dare continuità, secondo cui l’indennità di occupazione di urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell’effettivo deposito dell’indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l’effetto dell’acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati (da ultimo Cass. n. 32415/2019).”

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