Retrocessione di un bene sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità: Le ultime sentenze in materia

Retrocessione di un bene sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità: Le ultime sentenze in materia

L’istituto della retrocessione è disciplinato dagli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri e prevede la possibilità del proprietario di rientrare nella proprietà di beni che siano stati sottoposti a procedura di espropriazione per pubblica utilità ma che poi non siano stati utilizzati in tutto o in parte.

Come noto si ha retrocessione totale ove il bene espropriato non sia stato utilizzato nei dieci anni successivi all’emissione del decreto di esproprio (o anche prima ove risulti ormai impossibile l’esecuzione del progetto). Si ha invece retrocessione parziale ove il bene espropriato sia stato solo parzialmente utilizzato per il conseguimento del pubblico interesse.

Retrocessione totale e retrocessione parziale: Le differenze

La disciplina dei due istituti ha profonde differenze legate al fatto che la mancata esecuzione dell’opera fa sorgere in capo all’ex proprietario un diritto soggettivo alla restituzione del bene, mentre in caso di esecuzione parziale dell’opera in capo al proprietario sussiste unicamente un interesse legittimo, con tutte le differenze anche in tema di giurisdizione che da ciò derivano.

Retrocessione Cassazione civile, sez. I, 23/09/2021, n. 25825

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto alla retrocessione del bene presuppone la validità e la perdurante efficacia del decreto di espropriazione, e consiste nel diritto potestativo attribuito al proprietario dell’immobile espropriato, ma non utilizzato per la realizzazione dell’opera pubblica a causa di un fatto verificatosi ex post, di chiedere all’autorità giudiziaria che gli sia ritrasferito il bene tramite la pronuncia di una sentenza che non dà luogo alla caducazione del precedente acquisto avvenuto in base al decreto di espropriazione, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto ex nunc.

Cassazione civile, sez. I, 15/01/2021, n. 645

Il diritto alla retrocessione  del bene oggetto di espropriazione, connesso al mancato utilizzo dello stesso, va meditato alla luce dell’utilizzo fatto dell’intero complesso di beni espropriati e del progetto da realizzare sicchè, ove l’opera programmata non abbia poi in concreto riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni, ma sia stata comunque eseguita, anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il diritto alla retrocessione, direttamente tutelabile innanzi al giudice ordinario, ma il mero interesse legittimo all’accertamento dell’inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto alla restituzione.

Cassazione civile sez. I, 15/01/2021, n.645

Ai fini della distinzione tra retrocessione totale o parziale, la valutazione dell’effettiva esecuzione dell’opera pubblica o di interesse pubblico deve essere compiuta con riferimento all’intero complesso di beni interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità e non riguardo ai fondi di proprietà del privato, con la conseguenza che, quando l’opera programmata non abbia poi in concreto riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni, ma sia stata comunque eseguita anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il diritto alla retrocessione, direttamente tutelabile innanzi al giudice ordinario, ma il mero interesse legittimo all’inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto alla restituzione. (Nel caso di specie – ha osservato la Suprema corte – la Corte d’appello ha acclarato, con accertamento non specificamente contestato, la realizzazione del Peep 7 Corea quanto meno rispetto all’area a verde pubblico, seppur su particelle non oggetto di causa. Questa constatazione, tenuto conto del principio appena richiamato, rendeva comunque irrilevante qualsiasi accertamento positivo eventualmente trascurato rispetto alle aree appartenenti agli odierni ricorrenti).

Cassazione civile sez. I, 05/01/2021, n.26

In tema di diritto alla retrocessione del bene espropriato rimasto inutilizzato, secondo la previsione dell’art. 63 della legge n. 2359 del 1865, e per il caso in cui più persone siano subentrate all’originario espropriato, iure successionis o a titolo particolare, ciascuna di esse è legittima ad esercitare il diritto stesso, alla stregua della sua natura potestativa, purché con riferimento all’intero immobile (al quale deve essere commisurato il prezzo della retrocessione), ma al relativo giudizio devono prendere parte, in qualità di litisconsorti necessari, tutti gli altri contitolari, trattandosi di rapporto plurisoggettivo unitario e inscindibile.

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, n.18580

Ai fini della distinzione tra retrocessione totale o parziale, la valutazione dell’effettiva esecuzione dell’opera pubblica o di interesse pubblico deve essere compiuta con riferimento all’intero complesso di beni interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità e non riguardo ai fondi di proprietà del privato, con la conseguenza che, quando l’opera programmata non abbia poi in concreto riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni, ma sia stata comunque eseguita anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il diritto alla retrocessione, direttamente tutelabile innanzi al giudice ordinario, ma il mero interesse legittimo all’inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto alla restituzione.

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, n.18580

In tema di retrocessione del bene espropriato, il giudice ordinario, investito del merito a seguito della riassunzione del giudizio conseguente alla declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, ferma la giurisdizione affermata dal giudice remittente, ben può riconoscere la retrocessione parziale del bene e con essa la sussistenza di un mero interesse legittimo del privato, e rigettarne la domanda sul presupposto della mancanza della dichiarazione di inservibilità atteso che la formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di eccezione di parte o rilievo d’ufficio, non si estende al merito della lite e dunque non impedisce al medesimo di qualificare diversamente il rapporto e di sottoporlo alla relativa disciplina.

Corte appello L'Aquila, 01/06/2020, n.765

Quando vi è stata una costruzione realizzata dopo l’esproprio, in passato occorreva un provvedimento dell’espropriante che ne affermi la l’inservibilità per i fini di cui al procedimento ablatorio, per procedere a restituire le aree espropriate e quindi si verteva in un’ipotesi di tutela d’ interessi legittimi. Ancora oggi, quando la causa non riguarda una retrocessione totale cui l’espropriato ha diritto e che opera senza necessità di provvedimenti dell’espropriante che consentano di procedere a tale restituzione, la controversia non può che essere riservata alla giurisdizione ordinaria, come previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 63. Nel caso è irrilevante un provvedimento della P.A. che dichiari la inservibilità dell’opera costruita atto che non è necessario anche nel caso in cui sia realizzata un’opera diversa da quella per cui avvenne l’esproprio, come invece afferma la Corte d’appello nella sentenza oggetto di ricorso.

Consiglio di Stato sez. II, 30/03/2020, n.2159

Le aree espropriate in attuazione di un piano per l’edilizia economica e popolare, essendo acquisite al patrimonio indisponibile del Comune (art. 35, comma 3, l. n. 865/1971), non possono essere sottratte alle loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, e dunque non sono soggette a retrocessione.

Consiglio di Stato sez. II, 30/03/2020, n.2159

È indifferente, ai fini della configurabilità della retrocessione totale o parziale, che il procedimento si sia concluso con decreto di esproprio o con atto di cessione volontaria, venendo in rilievo comunque la valutazione dell’intervento nella sua configurabilità astratta con riferimento alla declaratoria di pubblica utilità e alla sua avvenuta realizzazione totale, parziale ovvero divergente.

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Retrocessione di un bene sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità: Le ultime sentenze in materia

Il progetto Pedemontana Lombarda prevede un sistema viabilistico, composto da 87 km di autostrada (67 km) e tangenziali (20 km) e 70 km di viabilità locale. Le opere connesse interesseranno il territorio in senso verticale, esattamente come l’autostrada lo attraverserà orizzontalmente, migliorando i collegamenti alla nuova infrastruttura e contribuendo a risolvere la storica congestione di molte direttrici provinciali che oggi attraversano i centri abitati con grande danno per ambiente e sicurezza.

IL PROGETTO

Comuni coinvolti: Agrate Brianza, Bellusco, Burago di Molgora, Caponago, Carnate, Ornago, Sulbiate, Vimercate, Cavenago di Brianza, Cambiago
Progetto completo -> Clicca qui
Espropri e piano particellare -> Clicca qui

Cose da fare quando si riceve notizia di un esproprio:

1. Occorre capire a che fase sia la procedura espropriativa: capire questo è molto importante, in quanto a seconda della fase in cui ci si trovi, sono differenti le modalità di tutela che la legge offre all’espropriato.

2. Occorre studiare come il progetto coinvolge la proprietà: è indispensabile sapere con esattezza che conseguenze abbia l’esproprio sulla proprietà anche al fine di valutare eventuali indennità aggiuntive che spettino per la svalutazione che subisce la porzione residua del bene.

3. Occorre sapere se vi siano dei termini in scadenza: in una procedura espropriativa è sempre bene attivarsi prontamente per difendere i propri diritti. Appena si riceva quindi notizia di un procedimento espropriativo è necessario aver ben chiaro se vi siano termini in scadenza per il deposito di osservazioni o per l’attivazione di strumenti di tutela previsti dalla legge.

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