Espropriazione per pubblica utilità: chi paga?

La possibile presenza di una pluralità di soggetti

La normativa espropriativa prevede la possibilità della compresenza nell’ambito del procedimento di una pluralità di enti differenti. Ciò può dipendere in primo luogo dalla compresenza di più enti interessati dalla realizzazione della stessa opera. Ma vi può essere altresì la possibilità di delega di funzioni da parte dell’Autorità espropriante nei confronti di uno o più soggetto delegati.
D’altra parte il procedimento espropriativo può essere introdotto su impulso di un soggetto privato che tragga benefici dall’esecuzione dell’opera, in questo caso all’Autorità Espropriante si affiancherà un promotore dell’espropriazione. Se tuttavia tale soggetto privato interessato all’opera, diventerà altresì proprietario dei beni espropriati, ecco che si parla di beneficiario dell’espropriazione.

Cosa dice la cassazione?

Di fronte alla pluralità di soggetti presenti nel procedimento, legittimo può essere il dubbio nell’identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’indennità di espropriazione. Sul punto è quindi utile leggere una recente pronuncia della Corte di Cassazione:

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, n.7259: “In linea generale, il soggetto tenuto al pagamento dell’indennità di espropriazione, e legittimato a resistere in sede di opposizione alla stima, dev’essere individuato esclusivamente nel beneficiario dell’espropriazione, come indicato nel provvedimento ablatorio, non potendosi considerare parte del giudizio l’autorità espropriante, in quanto estranea alla controversia di carattere patrimoniale tra il beneficiario e l’espropriato. Tale principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui la realizzazione dell’opera pubblica sia il risultato del concorso di più enti, a meno che dal decreto di espropriazione non emerga che il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative sia stato conferito ad altro ente. A tal fine, si ritiene – tuttavia – insufficiente un mero accordo interno tra l’espropriante e l’affidatario, richiedendosi che l’affidamento trovi fondamento in una previsione di legge o in un atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa), che abbia trasferito al privato non solo il compito di effettuare le attività preparatorie all’emissione degli atti ablatori, o la facoltà di chiedere all’autorità amministrativa l’emissione degli atti del procedimento amministrativo, ma anche il compito di porre in essere tali atti, direttamente in nome e per conto proprio.”

Un breve commento

La pronuncia giurisprudenziale tra le mosse da un problema di identificazione del legittimato attivo relativamente a un procedimento di opposizione alla stima per la determinazione dell’indennità di espropriazione.
La Corte evidenzia come soggetto legittimato a stare in giudizio non sia l’autorità espropriante tutte le volte in cui sia ravvisabile l’esistenza di un beneficiario dell’espropriazione. In tali casi, infatti, l’autorità espropriante risulta un soggetto meramente esecutore della procedura espropriativa introdotta e svolta nell’interesse del beneficiario dell’espropriazione.
Il beneficiario dell’espropriazione risulta altresì tenuto al pagamento dell’indennità di espropriazione e pertanto sarà l’unico soggetto interessato e perciò legittimato, a stare in giudizio nell’ambito del procedimento di opposizione alla stima.
La Corte affronta però anche il caso di delega dei poteri, sottolineando come in questo caso la legittimazione a stare in giudizio del delegato può sussistere solo ove la delega non si limiti all’esecuzione di operazioni tecniche, ma coinvolga la delega all’emissione degli atti sostanziali della procedura espropriativa e quindi in sostanza dell’emissione del decreto di esproprio. Ove infatti sussista una delega così ampia, viene in pratica delegata la stessa qualità di autorità espropriante. Precisa però la Suprema Corte che tale delega può essere rilasciata solo ove la stessa trovi fondamento in una previsione di legge o in un atto amministrativo a rilevanza esterna.

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