Imposta di registro e indennità di esproprio

Ai fini della imposta di registro, quale aliquota proporzionale (1% o 3%) sconta la decisione che determina la misura dell' indennità di esproprio a seguito del giudizio di opposizione alla stima?

La soluzione del quesito impone di prendere le mosse dall’esame del dato normativo.

In particolare,  l’art. 8 della tariffa parte prima del  d.p.r. 131/1986 tariffa parte prima art. (in materia di imposta di registro) prevede testualmente quanto segue:

“Atti dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali :
a) […]
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura; 3%
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; 1%”

In estrema sintesi, si tratta di decidere dunque se la decisione emessa dalla Corte di Appello a definizione del giudizio di opposizione alla stima della indennità di esproprio possa essere classificata quale pronuncia di “condanna al pagamento” ovvero quale pronuncia di “accertamento” del diritto alla indennità di esproprio.
E’ noto che in materia la giurisprudenza, soprattutto negli anni più risalenti, è stata oscillante.

Imposta di registro e giudizio di opposizione alla stima

Secondo un primo indirizzo, la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di opposizione alla stima, definendo essa una controversia di natura meramente patrimoniale, ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e pertanto essa soggiace all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento ai sensi del d.p.r. n. 131/1986 tariffa allegata art. 8 lett. c) (Cass. Sez. 5, n. 12692/2005; Sez. 5 n. 10346/2007; Sez. 5 n. 1974/del 2010).

A tale indirizzo si contrappone l’altro secondo il quale deve applicarsi l’imposta proporzionale del 3 % di cui alla citata tariffa art. 8, lett. b), trattandosi di decisioni aventi un contenuto di condanna (Cass. Sez. 5 n. 9137/2014; 5 n. 6481/2019; Cass. n. 1012/1981 con riferimento alla previgente normativa).

Ciò premesso, l’interprete non può ignorare che nel giudizio di opposizione alla stima il contenuto dell’ordinanza emessa dalla Corte di Appello a definizione del giudizio di opposizione alla stima ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 (in relazione all’art. 54 d.p.r. 327/2001) si risolve nel mero accertamento delle indennità dovute in relazione al decreto esproprio.
Si tratta cioè di “un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell’indennità, effettivamente dovuto” (Cass. 27.4.2017 n. 10446).

In altri termini, il giudizio di opposizione alla stima (sia nella forma tipica ordinaria sia nella forma della domanda di determinazione giudiziale della indennità) devoluto alla competenza in unico grado della Corte di Appello, resta circoscritto alle sole questioni relative all’ammontare delle indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati.
Infatti, la Corte non pronuncia “condanna” dell’espropriante al relativo pagamento, ma si limita ad “accertare” la misura della indennità di esproprio e ad ordinarne il deposito presso il M.e.f. (Cass. n. 13248/2018; n. 5242/2016; n. 19323/2013; n. 9137/2013; n. 14422/2013; n. 17593/2012; n. 14486/2009).
Ciò si coglie anche sotto altro profilo laddove si consideri che il giudizio di opposizione alla stima, in quanto presuppone il previo trasferimento della proprietà privata in capo alla pubblica amministrazione espropriante per effetto decreto di esproprio (che infatti rappresenta giuridicamente una condizione dell’azione), è istituzionalmente limitato e diretto solo a determinare la misura della indennità di esproprio spettante ai proprietari.
La sentenza cioè concerne non già il trasferimento del bene in favore dello stato di altro ente pubblico territoriale (già avvenuto a seguito del decreto di esproprio), bensì solo l’accertamento della maggiore indennità di esproprio riconosciuta in sede di opposizione alla stima. La funzione trasferimento del bene è del tutto estranea alla decisione che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, si limita a determinare l’ammontare della indennità spettante all’espropriato per effetto del decreto di esproprio.
Solo all’esito favorevole della apposita procedura prevista dall’art. 28 d.p.r. 327/2001 potrà essere emesso (ad opera dell’amministrazione espropriante) il provvedimento di nulla osto allo svincolo della somma deposita e solo successivamente potrà essere disposto l’effettivo pagamento della stessa all’avente diritto (ad opera del M.e.f.).
Appare evidente allora che l’ordine di deposito della indennità al M.e.f. impartito dall’ordinanza decisoria della Corte d’Appello è funzionale alla creazione, a beneficio del creditore, di un’apposita provvista monetaria presso l’ufficio pubblico preposto.

Ed è parimenti evidente la ragione per la quale il contenuto dell’ordinanza decisoria non può essere quello di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro. Ciò perchè, una volta determina l’indennità di esproprio, potrebbero residuare diritti di terzi sulla stessa. Infatti, la finalità dell’art. 28 citato è quella di evitare che l’amministrazione, dopo il pagamento, sia esposta a ripetizioni di indebito, così richiedendo che il pagamento non sia effettuato sino a che ci siano contestazioni. Con l’effetto che ove non sorgano tali contestazioni, il provvedimento finale della procedura di “pagamento” è attribuito all’autorità amministrativa, e non invece al giudice.
Diversamente, quando siano insorte questioni in ordine agli aventi diritto o alla ripartizione, e, quindi in presenza di opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato, l’ordine di pagamento è emesso dal giudice ordinario (intendendosi per tale il Tribunale e non la Corte di Appello) a definizione di un ordinario giudizio di cognizione e di condanna (art. 29 d.p.r. 327/2001) (Cons. Stato sez. IV, n. 7355 del 2020).
Alla luce di tali ragioni, la decisione emessa all’esito del giudizio di opposizione alla stima  va assoggettata all’imposta di  registro nella misura proporzionale dell’1 % ai sensi dell’art. 8 lett. c) tariffa allegata al d.p.r. 131/1986.
(Cass. V 29.10.2021 n. 30653)
(conformi Cass. 29.7.2021 n. 21697; Cass. 30.6.2021 n. 18430; Cass. 4.1.2011 n. 171; Cass. 4.1.2011 n. 167; Cass. 9.11.2010 n. 22772; Cass. 17.9.2010 n. 19747; Cass. n. 19746/2010; Cass. 13.6.2005 n. 12692)

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