Occupazione temporanea
Occupazione temporanea
Che cosa è?
Si parla di occupazione temporanea in relazione a quelle aree che, nell’ambito di un procedimento espropriativo o comunque nell’ambito della realizzazione di un’opera pubblica, vengono occupate per un periodo temporaneo per finalità di cantiere o affini. Queste aree quindi, al termine dei lavori, devono essere restituite ai proprietari.
Consiglio di Stato sez. IV, 15/05/2018, n.2874: “L’art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001, nello stabilire che l’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti, individua come presupposti per l’occupazione la strumentalità, la necessità e la provvisorietà: l’area da occupare deve essere strumentale all’esecuzione dell’opera, necessaria alla sua corretta realizzazione e deve essere restituita al proprietario una volta esaurita la sua funzione.”
L’occupazione temporanea si distingue quindi dall’occupazione di urgenza preordinata all’esproprio, situazione in cui i beni occupati sono quelli sui cui viene realizzata l’opera e che quindi saranno soggetti ad espropriazione.
Il calcolo dell'indennità di occupazione temporanea
Gli Artt. 49-50 del Testo Unico Espropri, che regolano l’occupazione temporanea, stabiliscono che in caso di occupazione temporanea dell’area è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad 1/12 di quanto spetterebbe nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad 1/12 di quella annua.
L’obbligo di corrispondere la predetta indennità sorge con il verificarsi della privazione del possesso del bene (Cass. 571/82), e quindi la data iniziale coincide con quella riportata sul verbale di immissione in possesso (Cass. 2563/2002).
La data finale per effettuare il calcolo deve coincidere con quella prevista per la fine lavori; la protrazione degli stessi oltre la data prevista nel decreto di dichiarazione di pubblica utilità, costituirebbe infatti occupazione illegittima e andrebbe ulteriormente e successivamente indennizzata.
Danni ulteriori e oneri di ripristino
L’ente occupante ha l’onere di ripristinare il terreno nelle medesime condizioni in cui questo si trovava prima dell’occupazione.
In mancanza di ripristino, qualora dall’occupazione temporanea derivino danni ulteriori al terreno occupato, gli stessi vanno aggiunti all’indennità. La valutazione dell’indennità di occupazione temporanea dovrà tener conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare non solo il mancato reddito, ma anche i danni permanenti o temporanei che il fondo potrà subire anche dopo il rilascio (es. perdita di fertilità del fondo) Cass. Civ. 2653/80. Così ovviamente dovranno essere indennizzati i soprassuoli che venissero abbattuti: alberi, muretti, piastrellature…
Consiglio di Stato , sez. IV , 15/05/2018 , n. 2874: “In presenza dei presupposti previsti dall’ art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001, l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio può legittimamente avvenire anche se destinata a comportare la demolizione di manufatti edificati sull’area; la demolizione del bene costruito sull’area al fine di consentirne l’apporto strumentale all’opera pubblica da realizzare dovrebbe comportare che, al termine dell’occupazione, il bene venga ricostruito a cura dell’ente occupante o che sia corrisposto al proprietario un adeguato indennizzo.”
Oggetto di indennizzo dovranno poi essere gli eventuali ulteriori decrementi di valore che al residuo della proprietà derivino direttamente dall’occupazione temporanea ex art. 33 (Cerisano, Giuffré 2008) Così Cass. Civ. 2653/80; Cass. 24435/2006 e 591/2008
La competenza giuridizionale
In caso di contenzioso sulla determinazione dell’indennità di occupazione temporanea la competenza è della Corte di Appello:
Cassazione civile, sez. un., 25/07/2016, n. 15283: “In materia di espropriazione per pubblica utilità, la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 è devoluta alla competenza, in unico grado, della Corte di appello, che costituisce la regola generale prevista dall’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell’ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato, dovendosi interpretare in via estensiva l’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della acquisizione sanante – introdotto nell’ordinamento solo in epoca successiva.”
Per ulteriori approfondimenti: L’interclusione temporanea di un terreno – Tutela Espropri
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