Il consiglio di stato conferma: la commissione tecnica e decreto di esproprio
Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar di Ancona, annullando i provvedimenti con cui Autostrade per l’Italia spa aveva rigettato le richieste di alcuni proprietari.
Con la sentenza n 5909/2019 del 27/08/2019 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar di Ancona, annullando i provvedimenti con cui Autostrade per l’Italia spa aveva rigettato la richiesta di alcuni proprietari di valersi dell’istituto della rideterminazione dell’indennità di esproprio a mezzo di commissione tecnico arbitrale di cui all’art. 21 dpr 327/2001.
Sosteneva infatti l’ente espropriante che la richiesta di rideterminazione non si sarebbe potuto fare prima dell’emissione del decreto di esproprio, neppure nel caso di avvenuta occupazione di urgenza dei beni effettuata ai sensi dell’art. 22 bis dpr 327/2001.
Il nostro intervento
I provvedimenti di diniego venivano quindi impugnati dall’Associazione Unione Nazionale Tutela Espropriati per tramite dell’avv. Corrado Brancati di Pesaro davanti al Tar delle Marche, il quale accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti impugnati.
L’ente espropriante ricorreva quindi al massimo organi giudicante ribadendo le proprie argomentazioni. Il Supremo collegio amministrativo rigettava tuttavia l’impugnazione, confermando l’annullamento dei provvedimenti. Afferma infatti il supremo collegio, accogliendo le argomentazioni dell’avv. Brancati in favore dei proprietari espropriati: “Dalla lettura testuale delle disposizioni emerge un sistema di norme che, sebbene non individui un termine certo per l’attivazione e la conclusione del subprocedimento della nomina del collegio tecnico:
a) prevede in capo all’autorità espropriante un vero e proprio obbligo di rispondere all’istanza di nomina della commissione;
a.1) del resto, in tal senso, sebbene il caso in esame non riguardi una ipotesi di inerzia dell’autorità espropriante a fronte dell’istanza di nomina del collegio tecnico, rilevano i principi generali sulla sussistenza dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di parte e, di conseguenza, sull’illegittimità del silenzio rifiuto eventualmente opposto; invero, dal combinato disposto dell’articolo 2 della l. n. 241 del 1990 e dell’articolo 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, deriva l’obbligo per l’autorità espropriante di concludere il procedimento di determinazione definitiva dell’indennità con un provvedimento espresso e motivato, atteso che la fase di stima peritale dell’indennità di esproprio, in caso di mancata accettazione di quella provvisoria, si configura per l’autorità espropriante come una fase necessaria e non facoltativa;
b) impone all’autorità espropriante di provvedere alla nomina dei tecnici entro un termine congruo, in quanto:
i) depone in tal senso il tenore della normativa, caratterizzata da una dettagliata descrizione delle singole fasi del procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio e, in particolare, dalla individuazione di termini stringenti per tutte le parti coinvolte, da cui emerge l’intento generale di accelerarne lo svolgimento e la conclusione (trenta giorni per comunicare la condivisione dell’indennità provvisoria; venti giorni per comunicare l’intenzione di avvalersi del procedimento per la determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione mediante tecnici; termine non superiore ai novanta giorni per il deposito della relazione di stima del bene, prorogabile solo in casi del tutto eccezionali);
ii) per converso, sarebbe contraddittorio rimettere alla piena discrezionalità dell’autorità espropriante la scelta del momento in cui attivare il procedimento di determinazione in via definitiva dell’indennità di espropriazione, arrivando a consentire alla stessa di attendere per tale adempimento il momento di adozione del decreto d’esproprio, che può avvenire anche dopo un lungo periodo, per la nomina dei tecnici ai fini della definitiva individuazione del collegio;
c) viene esplicitamente ammessa la determinazione dell’indennità di espropriazione in un momento anteriore all’adozione del decreto di esproprio da parte dei tecnici (cfr. art. 23, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 327/2001).
6.6. Si deve pertanto concludere che, qualora sia il privato non accettante l’indennità a sollecitare l’amministrazione espropriante a designare i propri tecnici e procedere a norma dell’art. 21 del d.P.R. n. 327/01, quest’ultima non ha una possibilità di scelta, bensì l’obbligo di procedere in tal senso entro un congruo lasso temporale, designando i propri periti ai fini della nomina del collegio.”
Condividi su:
Approfondimenti -> Occupazione illegittima
Fissa un appuntamento telefonico per un colloquio gratuito o per prenotare un sopraluogo tecnico
Newsletter
Tutelaespropri.it
Registrati alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle nostre attività, notizie e consigli utili.
Collabora
con Noi
Sei un avvocato o un Tecnico, stai gestendo una procedura espropriativa e ti serve supporto? Possiamo collaborare nella gestione di un co-mandato.