Terreno occupato in via d'urgenza dall P.A. Chi è il soggetto passivo dell'IMU?
Se il terreno è occupato in via d’urgenza dalla pubblica amministrazione chi è il soggetto passivo dell’IMU? L’Amministrazione, che ha il possesso materiale del bene o il privato, titolare del diritto di proprietà?
Ai fini dell’applicazione dell’IMU il D. lgs. n. 23/2011 all’articolo 8, comma 2, testualmente recita “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale”.
Tale presupposto è stato confermato dalla Legge 160/2019, articolo 1 comma 740: “Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili”.
Ma cosa si intende per possesso?
Ai fini della debenza dell’IMU la Corte di legittimità ha sostenuto che rileva il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà ai sensi dell’art. 1140 c.c., mentre risulta irrilevante la mera detenzione.
Così in una recente pronuncia, la Corte di cassazione (sentenza n. 7800 del 20/03/2019) ricorda che il termine possesso, quale presupposto impositivo, è riferito a tutte le ipotesi che danno luogo alla soggettività passiva ricomprendendo non solo la titolarità di diritti reali, ma anche la titolarità di una concessione demaniale, di un contratto di leasing o il possesso sulla base di un provvedimento del giudice.
Dello stesso avviso anche le Corti di merito le quali sottolineano come ai fini impositivi l’elemento rilevante non sia la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.
Il provvedimento di occupazione d'urgenza non esonera il privato dal pagamento dell'IMU
L’occupazione d’urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell’immobile, in quanto il bene continua ad appartenergli finchè non interviene il decreto di esproprio, mentre nell’occupante, che riconosce la proprietà in capo all’espropriando, manca l’animus rem sibi habendi, sicchè lo stesso deve essere qualificato come mero detentore.
Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione già con sentenza del 20 maggio 2005, n. 10686 con la quale ha affermato che il proprietario di un bene soggetto ad occupazione d’urgenza da parte di una pubblica autorità resta soggetto passivo dell’imposta, in quanto l’occupazione non ne comporta la perdita del possesso (l’espropriato percepisce un’apposita indennità per l’occupazione) ma soltanto la privazione della detenzione del bene (orientamento confermato dalla Corte di Cassazione, sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21433; Corte di Cassazione, sez. I, 3 gennaio 2008, n. 19; Corte di Cassazione, sez. V., 26 febbraio 2010, n. 4753).
Tale principio si basa sul presupposto che solo con il decreto di esproprio si trasferisce la proprietà del bene dall’espropriato alla pubblica amministrazione.
Anche recentemente, la Corte di legittimità, con sentenza n. 2050 del 30/01/2020 e con sentenza n. 29658 del 22/10/2021, ribadendo i superiori principi, ha ritenuto persistente il requisito del possesso, quale presupposto impositivo, in capo al proprietario del bene, allorché vi sia stata occupazione temporanea d’urgenza da parte della P.A. e finché non sia intervenuto il decreto di esproprio (Cass. n. 29195 del 2017; n. 21157 e n. 19041 del 2016).
Un differente orientamento
Va tuttavia evidenziato come ben sussistano pronunce emesse in senso contrario che hanno viceversa sostenuto la sospensione dell’obbligo di pagamento dell’IMU in presenza di una occupazione di urgenza. Così con sentenza n. 5626 del 20 marzo 2015, la Corte di Cassazione, esaminando un caso di occupazione d’urgenza di un terreno, ha affermato che a seguito dell’immissione in possesso da parte della pubblica amministrazione, il proprietario del terreno perde la disponibilità dell’area, con l’irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell’opera pubblica; si verifica quindi lo spossessamento del bene (e si perde, quindi, la soggettività passiva) a favore della pubblica amministrazione non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell’animus in quanto in tema di conservazione del possesso o della detenzione “solo animo”, è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione).
Questo precedente si rileva particolarmente significativo in quanto emesso dalla Corte di Cassazione sezione Tributaria, ovvero la sezione specificamente preposta alla trattazione della materia. conferma di tale orientamento all’interno dell’ordinamento giuridico fiscale, si può ritrovare anche in alcune pronunce emesse dalle Commissioni Tributarie provinciali.
Ed infatti anche recentemente si è espressa in tal senso la Commissione Tributaria di Taranto: “In tema di I.M.U., l’occupazione d’urgenza, estromettendo il proprietario dal possesso del bene, comporta automaticamente la perdita del possesso e, di conseguenza, fa venir meno il presupposto di fatto del tributo, che è collegato non già alla nuda proprietà, ma alla piena proprietà, cioè a quella signoria sulla cosa non disgiunta dal possesso, quale fonte costituiva dell’imposta, ex art.8 D. Lgs. n.23 del 2011, oppure alla titolarità di un diritto reale di godimento, da cui deriva una analoga situazione di possesso” (Comm. trib. prov.le, Taranto, sez. I, 12/04/21, n. 311 così già Comm. trib. prov.le Taranto sez. I, 20/06/2019, n.1209).
Va infine segnalato come nella prassi non siano pochi i casi di annullamento dell’accertamento Ici/Imu da parte dei Comuni, anche a seguito dell’intervento della Nostra Associazione.
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