L’indennità a favore di beni non espropriati – art. 44 dpr 327/2001

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In questo articolo ci occupiamo di una tematica molto interessante e assai diffusa nella pratica, ossia l’indennità di esproprio che spetta ai beni non espropriati in caso di realizzazione di un’opera pubblica.

Un esempio per capire: la costruzione di una ferrovia ad alta velocità

Facciamo un esempio per capire subito di che cosa stiamo parlando: prendiamo in esame la costruzione di una ferrovia ad alta velocità; nessuna porzione di terreno viene espropriata direttamente al proprietario, ma abbiamo un’abitazione che si trova limitrofa e confinante a dove viene realizzata la ferrovia. Ipotizziamo una distanza di 10- 5 m dal fabbricato.
Non essendoci nessun esproprio (perché magari viene espropriato il giardino del vicino) il proprietario dell’abitazione che si trova ad avere davanti la nuova linea ad alta velocità non riceverà nessuna comunicazione di esproprio.
Non si può però negare il fatto che comunque questo proprietario subisce una perdita di valore della sua abitazione a seguito della realizzazione della nuova opera. Si troverà davanti passaggio di treni ad Alta Velocità quando magari prima davanti aveva la vista su una bellissima vallata o sui monti delle Dolomiti.

Cosa prevede l’art. 44 dpr 327/2001?

In questo caso l’articolo 44 del testo unico espropri, prevede la possibilità di riconoscimento di un’indennità a questo proprietario danneggiato, proprio legata alla svalutazione che l’immobile subisce per la realizzazione di un’opera anche in assenza di esproprio.
Capiamo quindi subito la differenza tra articolo 44 e Articolo 33: l’articolo 33 del testo unico espropri, infatti si riferisce ai casi in cui ci sia un esproprio parziale di bene unitario, viene espropriata magari la parte del giardino e l’abitazione che non viene espropriata subisce una svalutazione. L’articolo 44, viceversa, regola e sancisce il diritto a un’indennità in relazione a quei beni che non vengono espropriati neanche in parte ma che comunque subiscano una svalutazione a seguito della realizzazione dell’opera pubblica.

La finalità dell’art. 44: perdita di valore e vantaggio della comunità

La finalità di questa norma è evidente ed è stata chiarita anche dalla giurisprudenza, ossia il vantaggio che la collettività ha nel realizzare un’opera pubblica non può andare a gravare su singole persone ma deve essere comunque spalmato sull’intera collettività. Quindi, anche se il bene non viene espropriato, non è giusto che la proprietà di un soggetto subisca una svalutazione magari importante per la realizzazione di un’opera pubblica senza ricevere una indennità.

Altre ipotesi in cui si applica la norma

I casi in cui l’art. 44 può trovare applicazione sono tanti. Ad esempio possiamo avere una svalutazione per perdita di soleggiamento: magari un campo che prima aveva una bella esposizione al sole dopo la realizzazione di una autostrada rimane sotto un cavalcavia; non viene espropriato in nulla ma non batte più il sole, quindi il proprietario non potrà coltivar nulla. Quindi è evidente che questo campo subirà una svalutazione che deve essere indennizzata. Oppure si può considerare il caso di immissioni che derivino dall’opera realizzata: immissioni rumorose, immissioni di polveri, immissioni per scuotimenti, per vibrazioni. Oppure immaginiamo la perdita di approvvigionamento idrico di un fondo, o la perdita di collegamento rispetto ad una viabilità principale…

Quando spetta un indennizzo?

Occorre quindi chiedersi quando, nei casi sopra esaminati, spetti un indennizzo. Da questo punto di vista la giurisprudenza pone dei paletti. Infatti in varie sentenze si trova affermato: tutti viviamo più o meno vicini a un’opera pubblica, che sia una strada, una ferrovia o qualsiasi altra cosa, e quindi bisogna comunque andare a limitare e contestualizzare i casi in cui si ha diritto a un indennizzo. Vanno considerati casi in cui la situazione sia in qualche modo straordinaria, cioè casi in cui la proprietà subisca un’effettiva diminuzione di valore per la perdita di proprie specifiche qualità. E i criteri sono spesso empirici: la legge non ci offre parametri certi, però è evidente che se si ha un’autostrada che viene costruita a 100 m di distanza difficilmente si potranno avanzare delle pretese perché comunque si tratta di una distanza che può essere sì significativa ma non tale da costituire un carattere di straordinarietà. Se l’autostrada viceversa è costruita magari a 3 m dall’edificio, a 5 m dell’edificio, sicuramente in questo caso si è in una situazione di straordinarietà. Ci sono poi tutta una serie di casi che sono in qualche modo al limite e su cui bisogna andare ad analizzare nel concreto se vi sia oppure no una incidenza così importante dell’opera pubblica da giustificare tale tipo di indennizzo.

Come si calcola l’indennizzo per la svalutazione?

Anche in questo caso la norma non fornisce dei criteri omogenei o comunque certi; viene però offerto un parametro utile per ben comprendere i diritti del danneggiato: occorrerà infatti andare a valutare la perdita di valore subita dall’immobile a seguito della realizzazione dell’opera. Bisognerà quindi fare una stima, capire qual è l’effettivo impatto dell’opera, raffrontare il valore del bene prima e dopo la realizzazione dell’opera pubblica e l’indennità dovrà corrispondere a tale differenza di valore.

Cosa deve fare il proprietario che subisca tale svalutazione

Come dicevamo il proprietario di un bene impattato da un’opera pubblica, non riceve nessun atto procedimentale da parte della pubblica amministrazione e quindi deve prendere l’iniziativa per richiedere un indennizzo. Nel momento in cui l’autorità espropriante neghi tale indennizzo bisognerà poi necessariamente rivolgersi all’autorità giudiziaria che in questo specifico caso non sarà però la Corte di Appello come in tutti i casi di esproprio, ma sarà il tribunale ordinario di primo grado. I termini per procedere sono abbastanza lunghi, infatti la più recente giurisprudenza afferma la possibilità di agire entro 10 anni dalla entrata in funzione dell’opera pubblica.

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