Indennità di espropriazione: i termini di pagamento, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
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I termini di pagamento
Il testo unico espropri pone a carico dell’ente espropriante dei termini di pagamento abbastanza ristretti.
L’art. 20 comma 8, ad esempio, stabilisce un termine di pagamento dell’indennità di 60 giorni qualora il proprietario abbia accettato l’indennità provvisoria e abbia comprovato la sua proprietà del bene e l’assenza di diritti di terzi.
Analogo termine di 60 giorni è previsto dall’art. 26.10 relativamente al pagamento delle indennità di espropriazione rideterminate da una commissione arbitrale, accettate dal proprietario e non opposte dall’ente espropriante.
Altre volte il T.U. Espropri prevede un termine di 30 giorni. Tale termine viene indicato qualora le indennità non siano state accettate e debbano essere depositate, come previsto ad esempio dall’art. 20.14 e dall’art. 27.2.
I ritardi nel pagamento e gli interessi legali
È ben noto, peraltro come tali termini di pagamento siano assai raramente rispettati dagli enti esproprianti che spesso lasciano trascorrere lassi di tempo anche piuttosto lunghi prima di procedere ai dovuti pagamenti o depositi presso la Cassa Depositi e prestiti.
Non solo. Il diritto al pagamento spetta al proprietario espropriato, in ogni caso, almeno dalla data di emissione del decreto di esproprio, atto che determina il trasferimento della proprietà. Tuttavia, in caso di giudizi di opposizione alla stima la sentenza verrà emessa il più delle volte qualche tempo dopo l’emissione del decreto di esproprio.
In quest’ultimo caso, come in quello di ritardo nel pagamento dovuto, al proprietario spetteranno gli interessi legali come stabilito ad esempio dall’art. 20.8 dpr 327/2001.
L’art. 1224 codice civile: la rivalutazione monetaria
Per completare tale panorama occorre tuttavia esaminare quanto prevede l’art. 1224 del codice civile. La norma, avente valenza generale, al primo comma specifica che in caso di ritardo nei pagamenti il creditore ha diritto ad avere remunerati gli interessi legali, salvo che nel contratto non sia stato stabilito un tasso di interessi superiore.
Il secondo comma tuttavia precisa che il creditore ha la possibilità di dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto al mero tasso di interessi e quindi ha diritto a quella che viene definita rivalutazione monetaria. Va infatti ricordato di come il tasso di interesse legale spesso non corrisponda al reale tasso di inflazione e quindi il solo pagamento di tale somma può non “ricostruire” pienamente il valore del denaro perduto dal creditore durante l’inadempimento del debitore.
Rivalutazione monetaria e indennità di espropriazione
Ma in caso di ritardo nel pagamento dell’indennità di esproprio da parte della pubblica amministrazione, può l’espropriato chiedere non solo l’interesse legale ma anche la rivalutazione monetaria?
In una recente sentenza la Corte di Cassazione ha confermato la possibilità dell’espropriato di richiedere non solo l’interesse legale sulle somme, ma altresì la rivalutazione monetaria proprio in forza dell’art. 1224 c.c. Non riconoscere infatti tale diritto all’espropriato equivarrebbe a una violazione del diritto di proprietà tutelato delle norme Cedu.
Peraltro al fine del riconoscimento della rivalutazione monetaria, all’espropriato basta dimostrare che il rendimento dei titoli di stato, nel periodo, è stato superiore al tasso di interessi legali. Così facendo l’espropriato avrà diritto sul ritardato pagamento, non agli interessi legali, ma al tasso dei titoli di stato stessi
Cassazione civile sez. I, 17/07/2024, n.19775: “Nel contesto delle indennità di espropriazione, il diritto alla rivalutazione dell’importo liquidato è condizionato alla dimostrazione del maggior danno causato dal ritardo nel pagamento del debito. Il creditore deve domandare specificamente il risarcimento del danno, anche in via presuntiva, dimostrando che il rendimento dei titoli di Stato durante la mora supera gli interessi legali. Questo principio, sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non contrasta con il diritto del soggetto espropriato a un’indennità adeguata per la perdita della proprietà, come previsto dal Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU. L’art. 1224, secondo comma, codice civile fornisce un meccanismo per compensare i danni del ritardo nel pagamento, assicurando un risarcimento che supera l’inflazione.”
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