Terreno illegittimamente occupato dalla Pubblica Amministrazione. Chi paga le tasse?

Corte appello Napoli sez. II, 19/09/2019, n.4559:Lo spossessamento e la irreversibile trasformazione del bene di proprietà privata ad opera della Pubblica Amministrazione in difetto di un titolo abilitativo costituisce condotta fonte di pregiudizio risarcibile in favore del privato, giacché la protratta occupazione del bene, in difetto di un precedente decreto di esproprio, integra un illecito permanente da risarcire. In tal caso, tuttavia, stante la permanente titolarità formale del bene in capo al privato fino alla completa ultimazione della procedura di espropriazione semplificata di cui all’art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001 (unica percorribile al fine di dar vita ad un titolo di acquisto in favore della P.A. dell’area privata abusivamente occupata, ove non sia possibile ripristinare lo status quo ante), il pagamento dei tributi relativi al terreno resta a carico del proprietario, il quale, pertanto, non può successivamente chiederne il rimborso all’Amministrazione.”

Nel precedente appena riportato la Corte di Appello di Napoli ritiene che non possa essere richiesto alla pubblica amministrazione il rimborso delle tasse pagate dal proprietario in relazione a terreni illegittimamente occupati. Afferma la Corte napoletana che solo con il provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis dpr 327/2001 si effettua la traslazione della proprietà e pertanto il pagamento dei tributi fino a tale data resta in capo al proprietario che non ne potrà chiedere il rimborso alla Amministrazione. Il precedente si riferisce a tributi Ici ed altri.

Pare che il precedente riportato debba essere correttamente interpretato e fatto oggetto di alcune eccezioni.

In primo luogo a riguardo dell’imposta Ici/Imu sull’immobile, va ricordato che presupposto per l’imposizione è il possesso dell’immobile come efficacemente chiarito dall’art. ex art.8 D. Lgs. n.23 del 2011. In tal senso si afferma, sempre in materia espropriativa, che l’immissione in possesso conseguente ad una occupazione di urgenza preordinata all’esproprio fa venire il presupposto impositivo, in tal senso può leggersi:

In tema di I.M.U., l’occupazione d’urgenza, estromettendo il proprietario dal possesso del bene, comporta automaticamente la perdita del possesso e, di conseguenza, fa venir meno il presupposto di fatto del tributo, che è collegato non già alla nuda proprietà, ma alla piena proprietà, cioè a quella signoria sulla cosa non disgiunta dal possesso, quale fonte costituiva dell’imposta, ex art.8 D. Lgs. n.23 del 2011, oppure alla titolarità di un diritto reale di godimento, da cui deriva una analoga situazione di possesso” (Comm. trib. prov.le Taranto sez. I, 20/06/2019, n.1209)

Ebbene, il caso non pare troppo diverso. Del tutto evidentemente infatti anche l’occupazione illegittima esclude il possesso del proprietario e pertanto è da ritenersi che anche l’illegittima occupazione determini il venire meno dell’imposizione Imu.

I terreni agricoli, esenti dal pagamento Imu, sono viceversa tenuti al pagamento dell’Irpef in relazione al reddito domenicale e al reddito agrario. Certamente non dovuta pare l’Irpef per il reddito agrario del bene, in quanto evidentemente nessun reddito può essere derivato dal bene illegittimamente occupato.

In capo al proprietario, viceversa, dovrebbe restare l’irpef dovuta per il reddito domenicale, in quanto presupposto di imposta in tal caso risulta essere la proprietà del bene.

Anche per quanto riguarda la Tasi (Tributo per i Servizi Indivisibili), dovuta per i soli terreni edificabili nonché per gli edifici (ma qui i casi di occupazione illegittima sono assai più rari), presupposto è il possesso o la detenzione del bene come stabilito dal comma 699 l. 147/2013. Anche in tal caso, quindi l’occupazione illegittima dovrebbe in realtà esentare il proprietario dal pagamento del tributo:

In tema di Tasi, non vi è, in capo al proprietario dell’immobile abusivamente occupato da persone ignote introdotte con violenza e definitivamente stabilite, il presupposto impositivo rappresentato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo del fabbricato, nonostante le denunce sporte e l’esistenza di un decreto giudiziario di sequestro. Infatti, in questi casi, non è presente, non solo la disponibilità materiale dell’immobile in capo al proprietario, ma anche il possesso dello stesso.” (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XLII, 28/11/2017, n.25506).

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, esamina il caso di immobile occupato abusamente da privati, ma non si vede perché il principio non dovrebbe valere altresì quando l’illegittima occupazione è effettuata dalla pubblica amministrazione.

In sostanza il proprietario di un terreno occupato dalla Pubblica amministrazione potrebbe vedersi validamente richiesto unicamente il pagamento dell’Irpef sul reddito Domenicale.

Il caso affrontato dalla Corte Napoletana letto in apertura, tuttavia, pare leggermente diverso. Viene infatti chiesto alla Corte da parte del soggetto cha ha subito l’illegittima occupazione, la condanna dell’Amministrazione occupante al risarcimento del danno per i tributi versati dal proprietario nel corso dell’occupazione. La Corte di Appello di Napoli, come visto, rigetta la domanda ritenendo che la permenenza della proprietà in caso al proprietario che abbia subito l’occupazione giustifica l’imposizione a suo carico.

Tuttavia, come visto, la considerazione può ritenersi valida solo per l’irpef sul reddito domenicale, mentre in sentenza pare riferirsi in primo luogo al pagamento dell’Ici che, come detto ha come presupposto il possesso che il proprietario non ha più.

La motivazione della Corte deve quindi ritenersi errata. Eppur tuttavia corretta pare la decisione seppure sotto altro profilo. Il diritto al risarcimento del danno pare non sussistere perché il proprietario avrebbe dovuto radicalmente non pagare detti tributi in quanto privo del presupposto soggettivo del possesso. Non si tratta quindi di un risarcimento del danno da richiedere all’Autorità che abbia effettuato l’occupazione ma in caso, ove il diritto non sia già prescritto, di poter richiedere il rimborso di imposte e tributi impropriamente pagati.

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