Opposizione alla stima: a chi fare causa?
La casistica offerta dalla esperienza e dalla prassi amministrativa offre un ampio ventaglio di figure di collaborazione tra l’amministrazione espropriante e soggetto promotore dell’espropriazione e/o altri soggetti.
Spesso, dal contenuto degli atti espropriativi notificati il proprietario può essere disorientato nell’individuare il soggetto contro il quale proporre l’opposizione alla stima per rivendicare la maggiore indennità di esproprio.
La risposta al quesito deve prendere le mosse dall’art. 3 d.p.r. 327/2001 il quale prevede:
– che per “espropriato” si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
– che per “autorità espropriante” si intende, l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
– che per “beneficiario dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
– che per “promotore dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione.
Spesso, l’autorità espropriante, avvalendosi di volta in volta di forme di collaborazione diverse, delega ad altri soggetti l’espletamento di atti, attività ed adempimenti del procedimento di esproprio.
La domanda che deve proporsi il proprietario è contro quali di questi soggetti bisogna agire in giudizio?
La risposta impone di individuare preliminarmente quale sia la natura e (tra quelle astrattamente configurabili) l’esatta figura giuridica che connota la collaborazione/intesa sottesa al rapporto corrente tra i soggetti che partecipano al procedimento di esproprio.
Quanto alla ipotesi della “concessione traslativa”
Come è noto, la concessione traslativa produce una molteplicità di effetti, tra i quali il trasferimento al concessionario delle funzioni e dei poteri espropriativi appartenenti al soggetto concedente, l’acquisto della titolarità del rapporto espropriativo, l’imputazione al concessionario (che agisce come organo indiretto dell’amministrazione) degli atti espropriativi posti in essere in nome proprio (con produzione nei confronti dei terzi degli stessi effetti che produrrebbe l’azione diretta dell’amministrazione alla quale il concessionario viene sostituito), l’obbligo del pagamento diretto delle indennità espropriative, il conferimento al concessionario della legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima.
Affinchè possa esservi una “concessione traslativa” con la produzione degli effetti tipici appena indicati (ed in particolare l’esclusione di ogni forma di responsabilità in capo alla amministrazione concedente e l’imputazione della stessa esclusivamente al concessionario in capo quale restino accollati in via esclusiva tutti gli obblighi indennitari), non è sufficiente che al concessionario sia semplicemente affidato l’incarico di provvedere, per conto dell’ente pubblico affidante, all’espletamento degli adempimenti e delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni. È invece soprattutto necessario che il trasferimento dei poteri e delle funzioni pubbliche a cominciare dalla progettazione delle opere, dalla dichiarazione di p.u, dal compimento di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la loro realizzazione, fra cui in particolare quelle dirette all’acquisizione delle aree occupate anche mediante le procedure di espropriazione”. È necessario che il conseguente regime della responsabilità esclusiva in capo al concessionario sia espressamente previsto dalla legge (Cass. 14.6.2016 n. 12260), atteso che non è certamente consentito alla pubblica amministrazione di disporre a sua piacimento e sollevarsi da responsabilità che invece l’ordinamento attribuisce ad essa (Cass. 14.1.2014 n. 604; Cass. 28.5.2014 n. 11902; Cass. 24.6.2015 n. 13094; Cass. 26.1.2016 n. 1379).
Quanto alla ipotesi della “delega impropria”
La figura della cosiddetta “delega impropria” è disciplinata dall’art. 60 della legge n. 865/1971 secondo cui “Gli enti ed istituti, incaricati dell’attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all’uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all’acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d’intesa con questi ultimi”.
In questo caso, la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte ha stabilito:
– che gli atti del procedimento di esproprio sono comunque emessi a nome dell’amministrazione delegante e dunque imputabili direttamente solo a questa (Cass. n. 7511/2003);
– che sussiste in ogni caso la responsabilità solidale del delegante e del delegato ai fini del pagamento della indennità espropriative, con la conseguente diluizione in capo ad ogni di essi della legittimazione processuale passiva (Cass. 20.5.2016 n. 10530)
Quanto al criterio del soggetto “beneficiario” della espropriazione
(Cass. 16.3.2021 n. 7374)
(conformi Cass. 20.5.2016 n. 10530; Cass. 15.7.2016 n. 14527; Cass. 16.6.2016 n. 12456; Cass. 24.6.2015 n. 13094).
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