Espropriazione e coltivatore diretto

A chi spetta l'indennità aggiuntiva?

Gli art. 37 e 40 del Dpr 327/2001 prevedono che, quando l’area espropriata sia di proprietà di un coltivatore diretto, l’indennità di esproprio debba essere incrementata di una indennità aggiuntiva. Per ogni metro quadro espropriato dovrà quindi essere corrisposto un importo pari al Valore agricolo medio (V.A.M.) ossia il valore medio del terreno in zona. Tale valore deve essere desunto dalle tabelle approvate annualmente dalla Commissione Provinciale Espropri.
Tale indennità aggiuntiva trova la sua ragione nella volontà del legislatore di compensare il “danno” subito da chi lavori il terreno e tragga quindi dallo stesso una fonte di reddito.

Cassazione civile, sez. I , 24/04/2014 , n. 9269
In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, al proprietario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un’indennità aggiuntiva, ex art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, autonoma rispetto all’indennità di espropriazione, caratterizzata da una funzione compensativa del sacrificio sopportato a causa della definitiva perdita del terreno su cui egli ha esercitato l’attività agricola. Tale indennità aggiuntiva deve essere commisurata al valore agricolo medio tabellare (VAM).

La giurisprudenza è molto restrittiva nell’interpretazione della norma, tanto da escludere l’indennità quando il terreno sia di proprietà non di una persona fisica ma di una società. Taluna giurisprudenza esclude tale indennità anche quando il proprietario non sia coltivatore diretto ma imprenditore agricolo.

Cassazione civile, sez. I , 24/02/2015 , n. 3706
In tema di espropriazione di suoli agricoli, l’art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel riconoscere il diritto alla cosiddetta indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio all’utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell’istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia. Pertanto, è escluso dal novero dei soggetti aventi diritto a tale beneficio l’imprenditore agricolo – il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata – senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esistente tra il predetto e i soggetti menzionati dall’art. 17 della legge n. 865 del 1971.

L'indennità aggiuntiva spetta anche in caso di provvedimento di acquisizione sanante

In via interpretativa la Giurisprudenza di Cassazione ha ritenuto che l’indennità aggiuntiva spetti a favore del proprietario coltivatore diretto non solo in caso di espropriazione, ma anche in caso di emissione di un provvedimento di acquisizione sanante conseguente ad una occupazione illegittima del suolo
Cassazione civile, sez. I , 22/03/2021 , n. 7975
In caso di espropriazione per pubblica utilità conclusasi tramite l’adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 , deve riconoscersi in favore del proprietario coltivatore diretto dell’area l’indennità aggiuntiva di cui all’ art. 17 della l. n. 865 del 1971 , possedendo quest’ultima una funzione compensativa del pregiudizio provocato all’attività lavorativa, ulteriore ed autonoma sia rispetto al valore della proprietà perduta, sia rispetto alla componente non patrimoniale, forfettariamente liquidata dall’art. 42 bis nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

Chi è il coltivatore diretto

Il T.U. Espropri non dà una definizione di coltivatore diretto. E d’altra parte esaminando la legislazione possono trovarsi numerose definizioni.
“Sulla nozione di coltivatore diretto esistono più definizioni, ad ognuna delle quali corrisponde l’applicazione di discipline diverse, per contenuto e funzioni. Diverso infatti è il significato di coltivatore diretto se operiamo nell’ambito delle norme previdenziali piuttosto che in quello dei patti agrari o degli aiuti agli investimenti aziendali in agricoltura.
Concettualmente però la nozione di coltivatore diretto fa riferimento al rapporto tra il lavoro impiegato da una persona e dai suoi familiari per la coltivazione di un fondo, e le reali necessità di manodopera di quel fondo (quando questo rapporto è superiore ad un certo limite siamo in presenza di coltivatori diretti). Questa nozione non comporta che necessariamente tali persone si dedichino totalmente o anche solo prevalentemente all’attività agricola.” (dalla rivista “Il contadino”, Aprile 1999)
Non essendo fornita una definizione di coltivatore diretto dal T.U. espropri, deve quindi necessariamente farsi riferimento alle definizioni che è possibile reperite nella normativa generale, non potendo essere ritenute utili le singole definizioni speciali, che in quanto tali trovano applicazione solo nelle normative cui sono apposte.
L’art. 2083 c.c. nella definizione di piccolo imprenditore prevede la figura del coltivatore diretto come colui che eserciti un’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

La giurisprudenza in materia chiarisce adeguatamente il punto:
• Cass. 17714/2002: “l’elemento qualificante della coltivazione diretta del fondo va ravvisato in quello che emerge dagli art. 2083, 2135 e 2751 bis c.c., trascurando le numerose altre definizioni, tutte ad efficacia settoriale. Tale elemento, pertanto, sussiste in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, dovendosi individuare il requisito della prevalenza in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia, a prescindere dall’apporto di mezzi meccanici, e distinguendosi in tal modo il coltivatore diretto dalla figura dell’imprenditore agricolo”
“Coltivatore diretto è colui che coltiva un fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della propria famiglia, a nulla rilevando che egli abbia diverse fonti di reddito o che contemporaneamente sia titolare di pensione di invalidità” (App. Roma 2 novembre 1992)

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