Cessione volontaria e verbale di amichevole accordo

Che cosa è?

La cessione volontaria è l’atto conclusivo del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, alternativo al decreto di esproprio, mediante il quale viene trasferita la proprietà del bene espropriato.
In sostanza quando il proprietario ha accettato l’indennità provvisoria di espropriazione o quando comunque il proprietario e l’ente espropriante hanno trovato un accordo sull’indennità di espropriazione, in alternativa all’emissione di un decreto di esproprio può essere stipulato un atto notarile che trasferisce la proprietà del bene.

Cessione e compravendita

Come abbiamo avuto modo di meglio approfondire nel post “Espropriazione e cessione volontaria“, la cessione volontaria anche se stipulata con un atto notarile, non è una compravendita ma un contratto ad oggetto pubblico avente le medesime conseguenze di un decreto di esproprio. Proprio in quanto atto a rilevanza pubblica, la cessione volontaria non si può risolvere neppure in caso di inadempienze dell’ente espropriante (ad esempio il mancato pagamento dell’indennità).

Cessione volontaria e verbale di amichevole accordo

La cessione volontaria differisce da quello che nella prassi viene chiamato “verbale di amichevole accordo”. La cessione volontaria infatti, come visto, è un atto notarile che trasferisce la proprietà del bene. Il verbale di amichevole accordo viceversa è un atto preliminare in cui le parti (autorità espropriante ed espropriato) si accordano sull’importo dell’indennità di espropriazione.

Il verbale di accordo, tuttavia non determina il trasferimento della proprietà e quindi deve essere poi formalizzato o con l’emissione di un decreto di esproprio che lo recepisca o con la stipula di una cessione bonaria.
Ciò significa che, in mancanza di stipulazione di una cessione bonaria o di emissione di un decreto di esproprio nei termini di legge, il verbale di amichevole accordo perde effetto e l’espropriazione diventa illegittima.

Cassazione civile , sez. I , 06/03/2020 , n. 6487: In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’accordo bonario sull’indennità spettante all’espropriando non comporta ipso facto la cessione volontaria del bene, sicchè con l’accettazione dell’indennizzo l’entità stabilita diventa definitiva e non più contestabile in base all’ art. 12, comma 2, l. n. 865 del 1971 , solo in caso di successiva adozione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza.

L'irrevocabilità e omnicomprensività della cessione bonaria e del verbale di amichevole accordo

La cessione bonaria, come già il verbale di amichevole accordo, sono atti irrevocabili per il proprietario che pertanto non avrà diritti di ripensamento.
Non solo. L’indennità accettata in questi atti deve essere intesa come omnicomprensiva e quindi non potranno successivamente essere avanzate ulteriori pretese da parte del proprietario espropriato.
Contrariamente esiste sempre un diritto di ripensamento da parte della pubblica amministrazione che, anche dopo la stipula di un verbale di amichevole accordo.

Tribunale Salerno sez. I, 28/08/2020, n.2096: “L’offerta di indennità accettata dal privato-espropriando non vincola la P.A. alla definizione della procedura ablatoria; la P.A., infatti, anche dopo l’accettazione dell’indennità offerta, conserva intatto il potere discrezionale di procedere o meno all’acquisizione del bene e di porre nel nulla l’accordo sull’indennità, ove ritenga che l’acquisizione del bene non risponda più alle ragioni di pubblico interesse. Se, invece, decide di procedere all’acquisizione del bene, conserva il potere di scegliere se utilizzare lo strumento negoziale (la cessione volontaria) o quello provvedimentale (il decreto di esproprio) ma se ricorre all’atto autoritativo (il decreto di esproprio), ha l’obbligo di determinare l’indennità nella misura già offerta e accettata dal privato, restando l’accordo vincolante, purché, però, tale indennità sia stata determinata nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 del T.U., dai quali non è possibile in alcun modo discostarsi.”

Cessione bonaria e maggiorazioni

La cessione bonaria è regolata dall’art. 45 dpr 327/2001. La norma prevedeva una serie di maggiorazioni in caso di accettazione dell’indennità provvisoria e quindi di stipula di un verbale di amichevole accordo o di una cessione bonaria. Va tuttavia evidenziato che tali cessioni sono ritenute dalla giurisprudenza non più applicabili a seguito delle modifiche introdotte dalle sentenze della Corte Costituzione del 2007 e 2011 che, modificando il sistema della determinazione dell’indennità di espropriazione, hanno comportato che l’indennità di esproprio corrisponda sempre al valore di mercato del bene.

Cassazione civile , sez. I , 07/09/2020 , n. 18578: “In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011 , che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’ art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. con mod. nella l. n. 359 del 1992 ), e comportato in via conseguenziale l’incostituzionalità dell’ art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, il sistema premiale della triplicazione dell’indennità di esproprio, riconosciuto in favore del coltivatore diretto dall’ art. 17, comma 1, della l. n. 865 del 1971 , al pari di quello previsto dall’ art. 45, comma 2, lett. c)-d), del d.P.R. n. 327 del 2001, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il nuovo assetto normativo.

Si riporta comunque il testo della disposizione:
Art. 45.
Disposizioni generali

1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L)
2. Il corrispettivo dell’atto di cessione:
a) se riguarda un’area edificabile, è calcolato ai sensi dell’articolo 37, con l’aumento del dieci per cento di cui al comma 2; (2)
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell’articolo 38;
c) se riguarda un’area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40, comma 3;
d) se riguarda un’area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40, comma 3. In tale caso non compete l’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 40, comma 4. (L)
3. L’accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)

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