Indennità aggiuntiva a favore del coltivatore: come si calcola?
Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4673: “Ai fini del calcolo dell’indennità aggiuntiva di cui ex artt. 40 e 42 d.P.R. n. 327/2001, ovvero spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo, deve tenersi conto dell’aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare in ragione del soprassuolo. È esclusa la possibilità di determinare tale indennità sulla sola base del valore tabellare previsto per i suoli agricoli e per quelli non aventi vocazione edificatoria, trattandosi di un criterio di computo astratto, che non soddisfa il requisito del «ragionevole legame» con il valore di mercato del bene, ponendosi dunque in contrapposizione con il concetto di «serio ristoro» di cui all’art. 42 Cost.”
Gli artt. 40 e 42 dpr 327/2001 sanciscono che nel caso in cui il fondo espropriato sia coltivato professionalmente oltre all’indennità di esproprio al proprietario coltivatore o all’affittuario spetta una indennità aggiuntiva pari al Valore Agricolo Medio del suolo.
La sentenza della Suprema Corte sopra analizzata sembra mettere in dubbio tale principio. La Cassazione infatti, con una sentenza innovativa, afferma che anche per determinare tale indennità aggiuntiva non debba farsi riferimento al Valore Agricolo Medio ma al valore di mercato del bene che può essere influenzato da vari elementi, tra i quali ad esempio la presenza di soprassuoli. Anche per l’indennità aggiuntiva, quindi, occorre riferirsi alla sussistenza di una “ragionevole legame” con il Valore del bene in modo da garantire una indennità che costituisca “un serio ristoro”.
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