Espropriazione e danno da svalutazione di immobile in corso di costruzione

 

Cassazione civile, sez. I, 02/08/2025, n. 22345: “Il danno permanente, indennizzabile ai sensi dell’ art. 46 della legge n. 2359 del 1865 ( ratione temporis applicabile, ora sostituito dall’art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), può essere invocato dal proprietario che abbia iniziato l’opera prima dell’approvazione del progetto di opera pubblica, a condizione che la costruzione sia considerata, ancorché a posteriori, legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria, sicché l’indennizzo non compete per le costruzioni abusive o non ancora sanate – salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato – o per quelle realizzate dopo l’approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali.”

 

L’art. 44 dpr 327/2001 prevede la possibilità di ottenere un indennizzo in favore di chi, pur non espropriato, subisca una svalutazione della propria proprietà a seguito della realizzazione di un’opera pubblica.

Nel caso di specie la Suprema Corte di Cassazione si è interrogata in ordine alla situazione di un fabbricato in corso di costruzione al momento della realizzazione dell’opera il cui proprietario aveva adito il Tribunale per sentirsi riconoscere l’indennizzo di cui all’art. 44.

La Suprema Corte ribadisce in primo luogo la necessità che il fabbricato sia urbanisticamente legittimo per poter essere meritevole di un indennizzo.

Inoltre nella sentenza in esame la Corte stabilisce che il proprietario abbia diritto ad un indennizzo solo ove abbia almeno iniziato la realizzazione dell’immobile prima della approvazione del progetto.

La sentenza pare sotto certi profili porsi in discontinuità con quanto disposto dall’art. 32 dpr 327/2001 che, in tema di espropri, prevede la possibilità di indennizzo per manufatti espropriati solo se tali manufatti siano stati realizzati prima della comunicazione di avvio del procedimento.

 A ben vedere tuttavia la differenza di soluzioni tra esproprio e indennità ex art. 44 pare ragionevole, in caso infatti di indennità ex art. 44 il proprietario leso nel suo valore non riceve alcuna comunicazione di avvio del procedimento e quindi, l’unico termine a lui riferibile, appare solo quello della avvenuta approvazione del progetto. A ben vedere peraltro neppure l’approvazione del progetto viene comunicata al proprietario non espropriato e quindi, forse, sarebbe stato più ragionevole considerare come termine quello della effettiva conoscenza dei lavori.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

TutelaEspropri è un’associazione con sedi in tutta Italia che da circa 20 anni tutela i proprietari di beni espropriati. Grazie all’attività dell’Associazione è possibile difendere i propri diritti, opporsi all’opera (quando ve ne siano le possibilità) o comunque ottenere ampie rivalutazioni delle indennità di esproprio e il riconoscimento di danni e svalutazioni subite da abitazioni e terreni.

Per informazioni contatta:
– La nostra sede nazionale al numero verde 800.68.48.96

Oppure richiedi un colloquio gratuito con uno dei nostri collaboratori cliccando sul seguente pulsante:

GUARDA ALCUNI  DEI NOSTRI CASI DI SUCCESSO -> Clicca qui

Condividi su:

Come calcolare l'indennità di esproprio?

Chiama ora il numero
VERDE nazionale centralizzato

Fissa un appuntamento telefonico per un colloquio gratuito o per prenotare un sopraluogo tecnico

Chiama il Numero Verde