Indennità di asservimento – chi deve pagare?
Nella sentenza in commento la Suprema Corte torna ad occuparsi del legittimato passivo dell’obbligazione di pagamento, incentrando la sua analisi sul caso di indennità per asservimento.
La Corte di Cassazione conferma il principio legale secondo cui l’obbligato al pagamento è il beneficiario dell’asservimento, ossia colui a favore del quale l’asservimento è disposto e ciò anche ove più enti abbiano collaborato alla realizzazione dell’opera. Così ugualmente obbligato al pagamento sarà il beneficiario e non l’Autorità espropriante qualora le due figure non coincidano. Eccezione a tale principio, afferma la Corte, può porsi soltanto nel caso in cui il decreto di esproprio o di asservimento evidenzino l’esistenza di una delega di poteri, legislativa o convenzionale, che identifichi specificatamente un diverso soggetto autorizzato ad agire in proprio e assoggettato all’obbligo di pagamento.
Cassazione civile sez. I, 22/12/2025, n. 33562: “Anche durante la vigenza dell’ articolo 44, d.P.R. n. 327 del 2001 , parte del rapporto espropriativo e obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell’ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizzazione dell’opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito a un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di una particolare disposizione di legge speciale o di un atto di delega a rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, con l’imposizione dell’obbligo di sopportare i relativi oneri, come nel caso di affidamento in proprio, di sostituzione o delegazione intersoggettiva e, nei rapporti con soggetti privati, nel caso in cui l’esecuzione dell’opera sia stata affidata mediante una concessione c.d. traslativa.”.
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