Anche in tema di occupazione illegittima, l’accettazione dell’indennità non è revocabile

Cassazione civile, sez. I, 19/08/2025, n. 23553: “In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 , la determinazione provvisoria dell’indennizzo mira essenzialmente alla conclusione della cessione volontaria del bene, con lo scopo di semplificare la procedura pubblicistica e di ridurre la conflittualità giudiziaria; ne consegue che l’accettazione da parte del privato di detta determinazione provvisoria non può essere revocata successivamente, ben potendo la P.A., in tal caso, senz’altro emettere il decreto di acquisizione dando atto dell’interesse pubblicistico sotteso.”

 

L’art. 20 comma 5 dpr 327/2001 stabilisce che l’accettazione dell’indennità provvisoria di esproprio non è revocabile. La giurisprudenza specifica al riguardo che eventuali termini e condizioni inseriti dal proprietario nell’accettazione si considerano come non apposti. Pertanto se il proprietario accetta indicando però un termine di 60 giorni per il pagamento, il termine si considera come non inserito e l’accettazione non è revocabile.

Sempre la Giurisprudenza di Cassazione sancisce anche che l’accettazione non è revocabile neppure se la Pubblica Amministrazione sia in ritardo nel pagamento dell’indennità, potendo in caso l’espropriato agire giudizialmente per ottenere il pagamento, ma non potendo né revocare l’accettazione né farne dichiarare la risoluzione per inadempimento.

 

Nella sentenza oggi in esame la Corte di Cassazione evidenzia come i principi già dettati in tema di espropriazione per pubblica utilità debbano intendersi estesi anche all’istituto dell’acquisizione sanante ex art. 42 bis in caso di illegittima occupazione di beni. Anche in questo caso l’espropriato che abbia accattato l’indennità proposta dall’ente non potrà revocare tale sua accettazione e non potrà neppure, ovviamente, chiederne una rideterminazione impugnando l’indennità presso la Corte di Appello.

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