Art. 17: Approvazione del progetto definitivo
Art. 17. (L) (1): Approvazione del progetto definitivo
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilita’, indica gli estremi degli atti da cui e’ sorto il vincolo preordinato all’esproprio. (L)
- Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario e’ data notizia della data in cui e’ diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facolta’ di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario e’ contestualmente comunicato che puo’ fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della indennita’ di esproprio. (L)
(1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
Consiglio di Stato 939/2000: obbligo di comunicazione individuale
L’approvazione del progetto di un’opera pubblica, quando comporta la dichiarazione della p.u., indifferibilità ed urgenza della stessa (art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1) è atto che deve essere notificato al privato, proprietario del terreno, in quanto impositivo di vincolo specifico preordinato all’espropriazione e produttivo di effetti giuridici lesivi immediati e diretti nei confronti del destinatario individuato (o immediatamente individuabile), così che il decorso del termine per l’impugnazione non può essere collegato alla semplice pubblicazione, ma trova il suo parametro temporale di riferimento nella data della sua notificazione o della sua piena conoscenza.”
T.A.R. Latina Lazio sez. I, 06 ottobre 2010, n. 1652: obbligo indicazione del vincolo espropriativo
Comporta l’illegittimità della delibera di approvazione del progetto la circostanza che esso non rechi l’indicazione dell’atto da cui deriva il vincolo come prescrive l’art. 17 comma 1 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
T.A.R. Latina Lazio sez. I, 17 giugno 2010, n. 1057: dichiarazione di pubblica utilità in carenza del vincolo preordinato all’esproprio
Potrebbe sembrare contraddittorio che l’art. 12 comma 3 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 sancisca l’inefficacia (temporanea) della dichiarazione di pubblica utilità allorché manchi il vincolo (e con espressa previsione della efficacia allorché lo stesso venga imposto con le modalità degli art. 9 e 10) e che l’art. 17 comma 1, imponga a pena di illegittimità che il provvedimento che approva il progetto definitivo e dichiara la pubblica utilità debba indicare gli estremi dell’atto da cui discende il vincolo; l’apparente contraddizione deriva probabilmente da un difettoso coordinamento che va risolto interpretando l’art. 17, comma 1, cit., nel senso che il provvedimento che approva il progetto definitivo deve farsi carico di fornire indicazione di come sia stato apposto o come si intenda apporre il vincolo; in pratica, allorché si approva il progetto definitivo, il relativo provvedimento dovrà indicare gli estremi dell’atto da cui deriva il vincolo, se tale atto già esiste (come avviene nella normalità dei casi); se invece il vincolo ancora non è stato apposto, il provvedimento dovrà indicare che la dichiarazione di pubblica utilità è temporaneamente inefficace ex art. 12 comma 3, cit. dovendo il vincolo ancora essere apposto nelle forme di legge.
T.A.R. Salerno Campania sez. I, 15 maggio 2009, n. 2279: comunicazione individuate e termine per impugnazione“]Al soggetto espropriato deve essere data comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altre forme di comunicazione equipollenti, dell’approvazione del progetto così da consentirgli di prendere visione della relativa documentazione. Il ricevimento della comunicazione consente poi di individuare in modo oggettivo il dies a quo dal quale decorre il termine di impugnazione per i soggetti espropriati.
T.A.R. Bari Puglia sez. III, 17 dicembre 2008, n. 2891: obbligo di comunicazione e occupazione temporanea
L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e, successivamente, la avvenuta approvazione dello stesso, ai sensi degli art. 16 e 17 d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste esclusivamente nei confronti dei proprietari dei terreni da espropriare o asservire, e non già dei titolari delle aree da sottoporre ad occupazione temporanea ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001.
T.A.R. Genova Liguria sez. I, 12 dicembre 2008, n. 2101: obbligo di comunicazione e conoscenza effettiva
L’individuazione del dies a quo da cui decorre il termine d’impugnazione, vige per i soggetti espropriati è regolato dalla disciplina speciale di cui all’art. 17 comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; la norma prescrive che al proprietario sia data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, della data in cui è divenuto efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, restando irrilevante la conoscenza aliunde, eventualmente acquisita dell’atto di adozione del piano.
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 09/02/2007, n. 113: comunicazione di deposito del progetto e comunicazione di approvazione del progetto – differenze
Erroneamente l’amministrazione comunale ha ritenuto che la comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 17 D.P.R. n. 327/2001 assorba anche quella di cui al precedente art. 16. Le due formalità non sono affatto equipollenti e nell’ambito del procedimento espropriativo, in ragione delle (costituzionalmente rilevanti) situazioni giuridiche intercettate, le forme diventano sostanza. L’avviso di cui all’art. 16 comma 4, D.P.R. n. 327/2001 realizza, infatti, una garanzia partecipativa non meramente formale rappresentando un necessario passaggio cognitivo-dialettico funzionale sia per la parte, che può opporre fatti e/o circostanze non considerati, sia per l’amministrazione che quelle osservazioni deve esaminare e valutare prima di approvare il progetto definitivo dell’opera; per cui, da tale omissione procedurale discende l’illegittimità degli atti approvativi del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità ed in via derivata di quello occupativo ed espropriativo.
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 11/01/2011, n. 50: energie rinnovabili – autorizzazione unica e obblighi imposti dal T.U. Espropri
L’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione alla Direttiva n. 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, al comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto, mentre in tale comma sottopone ad un’autorizzazione unica, nell’ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi. Infine il comma 4 del citato art. 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalitàstabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. La possibilità offerta dal citato art. 12 di far confluire, nell’ambito di una procedura per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili finalizzata al rilascio di un’autorizzazione unica anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi (fra cui sono sicuramente da annoverare anche le eventuali procedure espropriative), non può implicare anche che l’eventuale sub-procedimento espropriativo incidentale rimanga confuso ed indistinto nell’ambito delle predetta complessa procedura in modo tale da farsi luogo alla disapplicazione di tutte le regole proprie della procedura espropriativa poste anzitutto a presidio dei diritto del proprietario espropriando. In particolare, si applica la previsione contenuta nell’art. 17, comma 2 (” Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazio-ne equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è divenuto efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio”) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che impone la notifica individuale all’ablato del provvedimento che dichiara la pubblica utilità.
T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 19/01/2010, n. 13: impugnabilità
Nell’ambito della serie procedimentale degli atti e dei provvedimenti di approvazione di un progetto di opera pubblica devono considerarsi impugnabili solo quegli atti effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall’attività amministrativa, tra i quali in via generale rientrano l’approvazione del progetto definitivo (che, contenendo la dichiarazione di pubblica utilità, come disposto dall’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, imprime al bene privato quella particolare qualità od utilità pubblica che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa), il decreto di occupazione temporanea e d’urgenza (che realizza lo spossessamento del bene in capo al privato) ed il decreto di espropriazione (che attua il trasferimento coattivo del bene dal privato alla p.a.), mentre gli altri atti non possono considerarsi ex se immediatamente lesivi e quindi non sono immediatamente impugnabili
T.A.R. Brescia (Lombardia) sez. II, 10/03/2015, n. 374: obbligo di comunicazione individuale 2
L’art. 16, d.P.R. n. 327 del 2001 prevede, ricorrendo l’ipotesi di un procedimento espropriativo riguardante più di cinquanta persone, che l’avviso relativo all’approvazione del progetto possa essere sostituito dalla pubblicazione, ma il successivo art. 17 del medesimo T.U. non ipotizza una analoga sostituzione della raccomandata che dovrebbe essere inviata ad ogni proprietario a fronte dell’avvenuta dichiarazione della pubblica utilità dell’opera che ha così degradato il diritto soggettivo dello stesso ad interesse legittimo.
T.A.R. Latina (Lazio) sez. I, 29/01/2015, n. 108: comunicazione approvazione progetto e fissazione indennità provvisoria in unico atto
L’inserimento della dichiarazione di pubblica utilità nell’atto di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio non comporta l’illegittimità della predetta dichiarazione; infatti l’art. 20 comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 stabilisce che, una volta divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare (con una descrizione sommaria) e dei relativi proprietari ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni; quindi il contestuale inserimento formale in un solo atto sia della dichiarazione di p.u. sia della determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio – in ossequio alla previgente disciplina di cui all’art. 11 comma 1, l. 22 ottobre 1971 n. 865 – non può comportare alcun effetto sulla legittimità della dichiarazione di p.u. ma rileverà, semmai, ai fini del dies a quo per la contestazione dell’indennità; del resto, l’indicazione dell’ammontare della indennità provvisoria costituisce requisito di legittimità soltanto del decreto di esproprio, e non anche del decreto di occupazione di urgenza o dell’atto di approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità.
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