Art. 4: Beni non espropriabili
Art. 4. (L) (1) d.p.r. 327/2001: Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
- I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)
- I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)
- I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L)
- Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
- a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico; b) con l’Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate; d) con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico; e) con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l’organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L)
- Si applicano le regole sull’espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l’Italia aderisce. (L)
(1) Articolo così modificato dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302
T.A.R. Roma Lazio sez. I, 01 luglio 2009, n. 6365: Beni non espropriabili, il demanio?Ai sensi dell’art. 4, d.P.R. n. 327 del 2001, i beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione (nel caso di specie, non intervenuta).
Cons. Stato Sez. IV, 18/09/1991, n. 721: Espropriazione di strada E’ ammissibile l’espropriabilità, da parte della regione, di area pertinenziale di demanio stradale al fine della costruzione di strada comunale, purché preceduta da intesa con gli organi statali per la definizione di oneri e limitazioni a carico dell’espropriante.
Trib. Sup. Acque, 24/01/1991, n. 3: Espropriazione di beni ferroviari?“
I provvedimenti di occupazione d’urgenza di immobili ferroviari sono illegittimi, per violazione degli art. 822 e 823, c. c., che dichiarano i beni del demanio pubblico non alienabili e non assoggettabili a limitazioni a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Consiglio di Stato sez. IV, 09/02/2015, n. 669: L’espropriazione di beni culturali/archeologici a finalità culturali
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, negli artt. 95, 96 e 97 prevede tre fattispecie di espropriazione che, ancorché volte tutte ad assicurare l’interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio culturale, si distinguono per l’articolazione di tale interesse secondo fini specifici, idonei, in ciascuna delle fattispecie, a legittimare il sacrificio della proprietà privata, la cui ablazione è consentita, con l’art. 95 comma 1 (”Espropriazione di beni culturali”, di beni “immobili e mobili”), se sussiste un importante interesse a “migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi”; con l’art. 96 (”Espropriazione per fini strumentali”), se l’esproprio di edifici ed aree è necessario per “isolare o restaurare beni culturali immobili” e per “assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescere il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso”; con l’art. 97 (”Espropriazione per interesse archeologico”, di “immobili”), “al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell’art. 10”, e perciò di rinvenire anche reperti non archeologici; di conseguenza, le specificità della fattispecie di cui all’art. 95 commi 1 e 2, sono: oggetto dell’esproprio è un bene già qualificato come bene culturale, che può anche essere un bene mobile; scopo primario dell’espropriazione è anzitutto l’acquisizione del bene, per la sua migliore fruizione, e non la realizzazione di un’opera con effetto di trasformazione del territorio; il Ministero ha la facoltà di autorizzare gli enti locali, su loro richiesta, ad effettuare l’espropriazione, ferma la dichiarazione di pubblica utilità da parte del Ministero stesso; nelle due altre fattispecie le specificità sono: il bene da espropriare non è di per sé tale ma è in rapporto con un bene culturale (in atto ai sensi dell’art. 96, ovvero in via potenziale ai sensi dell’art. 97) ed è sempre un bene immobile; lo scopo primario è quello di eseguire un’opera o un intervento con trasformazione dell’area; il procedimento non prevede fasi in capo ad enti territoriali non regionali; a tali specificità della fattispecie dell’art. 95 si correla la specialità del relativo procedimento di espropriazione rispetto a quello disciplinato in via generale dal d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, relativo alla espropriazione di immobili, o diritti relativi, per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Cassazione civile sez. I, 10/02/2014, n. 2962: Indennità di espropriazione e beni culturali La qualificazione dell’attività di ricerca archeologica condotta dagli enti preposti e il particolare statuto della proprietà dei terreni il cui sottosuolo contenga testimonianze di antiche civiltà, inducono alla corretta interpretazione dell’art. 43 comma 3 l. n. 1089 del 1939 e dell’art. 68 comma 2 l. n. 2359 del 1865, secondo cui la riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata dall’occupazione ai fini di ricerca archeologica non può essere ispirata ai caratteri dell’integralità del risarcimento, bensì assume i caratteri dell’obbligazione indennitaria.
T.A.R. Napoli (Campania) sez. V, 11/07/2006, N. 7427: L’espropriazione di beni culturali a finalità differenti
Lo speciale titolo di legge che fonda il potere espropriativo ministeriale (Capo VII del Titolo I della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui la d.lg. n. 42 del 2004) è finalizzato (art. 95) a «migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni», oppure (art. 96, espropriazione per fini strumentali) ad «isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso»; la riferita normativa speciale non implica affatto che l’espropriazione di beni culturali (di beni cioè vincolati) sia sempre e comunque di competenza ministeriale e ricada sotto il titolo di legge speciale sopra riportato; non è l’oggetto (il bene culturale) che connota il potere espropriativo esercitato, ma la finalità di interesse pubblico perseguita; ne consegue che allorquando l’espropriazione ha, sì, ad oggetto un bene culturale, ma è finalizzata non già al miglioramento della tutela e delle condizioni di fruizione del bene culturale, bensì alla realizzazione di un’opera pubblica (nella specie, la risistemazione e il parziale ampliamento, per un tratto, di una strada comunale e la creazione di un nuovo accesso pedonale a una villa comunale), la competenza segue le generali regole in materia di espropriazione, secondo il testo unico del 2001.
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