Come si distinguono i vincoli conformativi dai vincoli espropriativi?
La domanda è semplice ma la risposta è impegnativa.
Come si distinguono i vincoli conformativi (indennizzabili) dai vincoli espropriativi (o “lenticolari” o “localizzativi” o “puntiformi”) (non indennizzabili)?
La distinzione dipende dal contenuto e dalla ampiezza della efficacia che il vincolo produce nello spazio e nel territorio che è diretto a disciplinare.
In particolare, il vincolo ha carattere conformativo quando l’atto che lo impone miri a disciplinare, con le cosiddette zonizzazioni, l’intero territorio comunale o parte rilevante di esso. In questo caso, la disciplina imposta all’attività di edificazione privata incide su una estesa generalità di beni e su una pluralità indifferenziata e non predeterminabile di destinatari.
Invece, il vincolo ha carattere espropriativo quando l’atto che lo impone incida direttamente su beni determinati e sia diretto alla puntuale (cioè “lenticolare” o “localizzativa” o “puntiforme”) localizzazione sul territorio di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, ma ne esige la traslazione in favore dell’ente pubblico.
Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio gli effetti sono del tutto diversi.
In particolare, se trattasi di vincolo conformativo, di esso si deve tener necessariamente conto.
Invece, se trattasi di vincolo espropriativo (cioè “lenticolare” o “localizzativa” o “puntiforme”), da esso si deve prescindere ed in tal caso il terreno espropriato deve essere valutato sulla base della natura e dell’edificabilità media dell’area circostante.
Sul punto la legge è chiarissima:
“Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista…” (cfr. 32/1 d.p.r. 327/2001) 
Parimenti dicasi per la giurisprudenza:
“La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un’altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dell’atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell’area…” (Cass. 5.5.2021 n. 11810)
“Il tutto per un’operazione, apprezzata nell’impugnata sentenza come impositiva di vincolo lenticolare…
L’area di specie resta in tal modo correttamente ritenuta dalla Corte di merito come ricompresa in una più ampia zona del P.R.G. in forza del criterio che tutti i terreni che si trovano in una medesima area, o zona omogenea di appartenenza, devono essere suscettibili di percepire una medesima indennità, che deve essere calcolata in ragione di una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità media edificatoria del comprensorio, con esclusione del vincolo espropriativo-lenticolare (ex multis vd.: Cass. 20/02/2018 n. 4100)”
(Cass. 14.10.2019 n. 25851)
(Cass. 1.6.2017 n. 13878; Cass. 16.3.2021 n. 7368; Cass. 22.3.2021 n. 7985Cass. S.U. n. 173/2001; Cass. n. 1336/2005; Cass. n. 19349/2012; Cass. n. 19072/2015; Cass. n. 10325/2016; Cass. n. 21707/2015; Cass. 3.7.2019 n. 17794).
Orbene, è ben noto il principio generale stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il vincolo imposto per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica ha normalmente natura conformativa.
Ma va subito precisato che tale principio generale soffre una importante eccezione.
In particolare, si tratta dell’ipotesi in cui la previsione contenuta nello strumento urbanistico sia diretta a localizzare puntualmente l’opera scolastica sul territorio comunale attraverso l’individuazione precisa di una determinata area ben delimitata.
 
				