Di chi è la competenza a emettere un provvedimento di acquisizione sanante

Provvedimento di acquisizione sanante: di chi è la competenza ad emetterlo e quale atto va impugnato?

Cassazione civile, sez. I, 16/04/2025, n. 10074: “In caso di adozione del provvedimento di acquisizione sanante di cui all’ art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il ricorso da parte del privato per la determinazione dell’indennizzo deve essere proposto avverso la delibera del Consiglio comunale, organo che ha la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l) d.lg. n. 267 del 2000 , che attribuisce all’organo consiliare la competenza in materia di ‘acquisti e alienazioni immobiliari’, così ricomprendendo anche l’ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall’ art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, restando irrilevante il successivo provvedimento attuativo emesso dal Dirigente dell’ufficio comunale.”

Nella sentenza riportata la Suprema Corte di Cassazione affronta il caso di un provvedimento di acquisizione sanante emesso dall’organo comunale. La Corte in primo luogo si sofferma ad evidenziare come in ambito comunale la competenza ad emettere il provvedimento ex art. 42 bis dpr 327/2001 è del Consiglio Comunale, organo che in base al D.lg 267/2000 ha la competenza a disporre le acquisizioni ed alienazioni immobiliare. Da ciò consegue l’irrilevanza del successivo provvedimento attuativo posto in essere dal Dirigente dell’ufficio comunale.

Ciò determina importanti conseguenze.

In primo luogo se ne può derivare l’illegittimità di un provvedimento ex art. 42 bis non emesso dal Consiglio Comunale, dall’altro, forse con maggior interesse, dalla pronuncia della Corte si deve derivare l’obbligo del cittadino di impugnare, sia in sede civile sia eventualmente in sede amministrativa, già la delibera consigliare, senza poter né dover attendere la delibera attuativa del dirigente dell’ufficio preposto.

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