Comproprietà e accettazione dell’indennità: una scelta irreversibile anche per gli eredi
Nei procedimenti espropriativi che interessano beni in comunione accade di frequente che i comproprietari assumano condotte divergenti: taluni accettano l’indennità provvisoria offerta dall’ente, altri la rifiutano e intraprendono la via della rideterminazione.
Ci si interroga sugli effetti di tale divergenza e, in particolare, sulla possibilità che chi ha accettato possa in seguito giovarsi dell’esito favorevole ottenuto da chi ha resistito. La Corte di Cassazione ha fornito una risposta netta.
Il carattere unitario del giudizio di determinazione dell’indennità
Occorre muovere da un principio consolidato: il giudizio di determinazione dell’indennità di espropriazione ha carattere unitario e investe il diritto nella sua interezza, anche quando il bene sia in comproprietà indivisa.
Da tale premessa la giurisprudenza di legittimità ha tratto conseguenze favorevoli ai proprietari. In particolare, con le sentenze n. 27908 del 29 ottobre 2024 e n. 29878 del 20 novembre 2024, la Suprema Corte ha affermato che in primo grado non sussiste litisconsorzio necessario tra i comproprietari, ciascuno dei quali può proporre autonomamente opposizione alla stima, e che la determinazione giudiziale giova anche ai comproprietari rimasti inerti, senza che ad essi possa essere opposta la decadenza.
In sintesi, nei beni in comunione è sufficiente che uno solo dei comproprietari agisca perché tutti possano trarne beneficio.
Il limite dell’accettazione
Tale effetto espansivo incontra tuttavia un limite invalicabile, che la pronuncia in commento definisce con precisione: l’accettazione dell’indennità provvisoria.
Il comproprietario che accetti l’indennità offerta compie un atto dispositivo che definisce, per la quota di sua spettanza, il subprocedimento di determinazione dell’indennità. L’indennità accettata diviene definitiva e non è più contestabile, con conseguente preclusione del ricorso alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo.
La preclusione, precisa la Corte, si estende agli eredi del comproprietario che abbia accettato. Il principio successorio è del resto elementare: l’erede subentra nella medesima posizione giuridica del dante causa e non può rimettere in discussione un atto dispositivo già perfezionatosi.
Sentenza di riferimento
Cassazione civile sez. I, 5/05/2026, n. 12675:
“In tema di espropriazione per pubblica utilità di beni in comproprietà disciplinata dalle norme previgenti al d.P.R. n. 327 del 2001, ove il comproprietario accetti l’indennità provvisoria secondo il disposto dell’articolo 12 l. n. 865 del 1971, l’indennità accettata diviene definitiva per la quota di sua spettanza e non è più contestabile, restando precluso il ricorso alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo da parte del comproprietario che abbia effettuato tale accettazione e, conseguentemente, anche da parte di coloro che, a seguito di decesso di quest’ultimo, agiscano in qualità di eredi dello stesso.”
La disciplina applicabile e la sua attualità
La fattispecie decisa è regolata dalle norme anteriori al testo unico, e segnatamente dall’art. 12 L. 865/1971, trattandosi di procedura risalente. Il principio conserva però piena attualità anche sotto la vigenza del dpr 327/2001.
L’art. 20, comma 5, del testo unico stabilisce infatti che il proprietario può comunicare all’autorità espropriante di condividere la determinazione dell’indennità e che “la relativa dichiarazione è irrevocabile”. La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito, con la sentenza sez. I, 26 ottobre 2018, n. 27303, che l’accettazione non tollera condizioni né riserve ed è incompatibile con successive contestazioni.
L’assetto normativo è dunque sostanzialmente coincidente: l’accettazione è un atto irrevocabile che chiude definitivamente la partita indennitaria per chi la compie.
Un’avvertenza per i comproprietari
La pronuncia impone una riflessione a chi si trovi a gestire un esproprio su un bene in comunione, ipotesi assai frequente tra fratelli, coniugi ed eredi.
L’accettazione dell’indennità provvisoria non è un atto meramente interlocutorio, né una semplice presa d’atto: è una rinuncia definitiva alla rideterminazione. Chi accetta resta escluso dal beneficio della sentenza favorevole che il comproprietario più diligente dovesse in seguito ottenere, e tale esclusione si trasmette ai suoi eredi.
Occorre inoltre distinguere l’accettazione dal semplice incasso della somma. L’art. 26, comma 5, dpr 327/2001 consente infatti al proprietario, in mancanza di diritti di terzi sul bene, di percepire in qualunque momento la somma depositata “con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante”. Si tratta di uno strumento di grande rilievo pratico, ancora poco utilizzato, che permette di ottenere liquidità immediata senza rinunciare alla contestazione.
La regola operativa può essere così sintetizzata: prima di sottoscrivere qualsiasi dichiarazione di accettazione è indispensabile una valutazione tecnica della congruità dell’offerta, poiché quella firma non è più ritrattabile.
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