Decreto di acquisizione sanante e coltivatore diretto

Espropriazione di terreno agricolo per pubblica utilità e indennità aggiuntiva da riconoscersi in favore del proprietario coltivatore diretto dell'area - Cassazione civile, sez. I , 22/03/2021 , n. 7975

In caso di espropriazione per pubblica utilità conclusasi tramite l’adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 , deve riconoscersi in favore del proprietario coltivatore diretto dell’area l’indennità aggiuntiva di cui all’ art. 17 della l. n. 865 del 1971 , possedendo quest’ultima una funzione compensativa del pregiudizio provocato all’attività lavorativa, ulteriore ed autonoma sia rispetto al valore della proprietà perduta, sia rispetto alla componente non patrimoniale, forfettariamente liquidata dall’art. 42 bis nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

Con la sentenza 7975 del marzo di quest’anno la Corte di appello chiarisce un punto importante non esplicitato direttamente nell’art. 42 bis dpr 327/2001. in analogia con quanto previsto dall’art. 40 dpr 327/2001 la Corte chiarisce che ove il decreto di acquisizione sanante vada a colpire un terreno coltivato da un proprietario coltivatore diretto, quest’ultimo avrà diritto all’indennità aggiuntiva che normalmente gli spetterebbe in caso di espropriazione legittima.

La ratio di tale decisione viene ravvisata dalla Corte, nell’esigenza di compensare il pregiudizio lavorativo subito dal proprietario coltivatore.

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