Art. 23: Decreto di esproprio
Art. 23: Il decreto di esproprio
1. Il decreto di esproprio:
- a) è emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell’opera;
- c) indica quale sia l’indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
- d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l’indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
- e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;
e-bis) da’ atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell’articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione;
- f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
- g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
- h) è eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui all’articolo 24. (L)
- Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari. (L)
- La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l’opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell’opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)
- Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell’esproprio. (R)
- Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma depositata. (L)
(1) Lettera aggiunta dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
T.A.R. Roma Lazio sez. II, 16 marzo 2010, n. 4115: decreto di esproprio revocabile?
Dopo la conclusione del procedimento ablativo con l’emanazione del provvedimento di esproprio la legge non consente lo ius poenitendi dell’ente espropriante, né la revoca dell’atto ablativo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con un atto che disponga d’ufficio la restituzione del bene acquisito al patrimonio dell’ente per ragioni di merito, cioè di convenienza o opportunità; le ragioni che sostengono detto principio emergono con immediatezza dalla disciplina di cui agli artt. 60 ss. l. 25 giugno 1865 n. 2359 (ed ora, di cui agli art. 46 e 48 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), la quale non permette alcuna restituzione dei diritti dominicali oggetto di espropriazione, se non ad iniziativa o su istanza degli stessi espropriati, i quali sono titolari di un diritto potestativo di richiedere la retrocessione parziale o totale dei beni trasferiti per ragioni di pubblica utilità.
Cassazione civile sez. I, 17 giugno 2009, n. 14095: decreto di esproprio revocabile 2?
In tema di espropriazione per pubblico interesse, dopo la conclusione del procedimento ablativo la legge non consente lo “ius poenitendi” dell’espropriante, mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico e la restituzione d’ufficio del bene acquisito, essendo questa possibile solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto di chiedere la retrocessione.
T.A.R. Bari Puglia sez. III, 13 aprile 2011, n. 583: natura recettizia del decreto di esproprio?
Il decreto di espropriazione per pubblica utilità non ha natura di atto recettizio la cui notificazione è condizione di perfezione o efficacia, non avendo pertanto la mancata comunicazione personale alcun effetto viziante bensì esclusivamente sul piano del decorso del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione impugnatoria. Anche il vigente t.u. richiede per la validità del decreto la sola emanazione entro il termine di scadenza, dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (art. 23 comma 1, lett. a, d.P.R. n. 327 del 2001), senza imporne contestualmente la notificazione e /o comunicazione personale.
T.A.R. Napoli Campania sez. V, 09 febbraio 2010, n. 722: termine per emanazione del decreto di esproprio
Alla stregua della normativa di cui al d.P.R. n. 327 del 2001, il termine (iniziale e finale) dei lavori è privo di ogni rilievo pratico, atteso che, se esso poteva avere un senso nei casi di occupazione anticipata ed urgente preordinata all’esproprio, in alternativa con la procedura espropriativa, con la previsione come eccezionale dell’occupazione d’urgenza, ammissibile unicamente nelle ipotesi previste dall’art. 22 bis, d.P.R. n. 327 del 2001, i lavori possono iniziarsi e compiersi senza alcun vincolo, ma unicamente allorquando l’espropriante è divenuto proprietario con l’esecuzione del decreto di esproprio; priva di conseguenze giuridiche è anche la mancata indicazione dei termini espropriativi (ma ciò non perché si tratti di termini inutili ma in quanto l’espropriante non può, comunque, superare il termine massimo quinquennale stabilito per legge); è la legge stessa a prevedere il termine quinquennale per l’emanazione del definitivo decreto di esproprio e a cui occorre riferirsi anche quando l’Amministrazione non indica alcun termine; la scadenza del termine de quo senza che sia stato emesso il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 22 aprile 2010, n. 5714: decreto di esproprio e fissazione dell’indennità provvisoria
È in potere dell’amministrazione comunale intimata, quindi, procedere agli atti espropriativi entro il termine conclusivo quinquennale, che decorre dalla dichiarazione di pubblica utilità, nella specie – così come riconosciuto dalla stessa ricorrente -, in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 7 agosto 2007, avente a oggetto “Approvazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione primaria e relative infrastrutture del P.I.P. nell’area artigianale di C/da Kazen – presa d’atto progetto esecutivo di completamento dello stralcio Patto territoriale e progetto definitivo di completamento dell’intera area”.
Poiché nella predetta deliberazione non sono stati previsti i termini di conclusione delle procedure espropriative, queste ultime, conseguentemente, restano assoggettate al termine finale quinquennale di cui al comma 4 dell’art. 13 cit..
E tale termine, tuttavia, non è ancora decorso.
Non può, di contro, essere riconosciuta la natura di termine conclusivo a quello previsto dall’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, invocato dalla ricorrente, neanche in relazione alla fase procedimentale ivi disciplinata e destinata alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, avendo tale termine natura solo endoprocedimentale e acceleratoria.
L’attività disciplinata dal primo comma dell’art. 20, infatti, non possiede alcuna autonomia rispetto al sub procedimento di determinazione della indennità definitiva, di cui costituisce l’avvio, ed è connotata da finalità meramente informativa, partecipativa nonché, eventualmente, collaborativa.
La determinazione dell’indennità provvisoria, pertanto, non deve necessariamente avvenire entro termini perentori, ben potendo essere effettuata nell’ambito di validità dei termini di pubblica utilità, purché prima dell’adozione del decreto di espropriazione.
La giustificazione, che la giurisprudenza ha tradizionalmente dato a tale assunto, si fonda sulla considerazione che l’atto con il quale viene quantificata l’indennità di espropriazione provvisoria non incide sulla posizione sostanziale del privato atteso che una tale efficacia va riconosciuta solamente al provvedimento che conclude il procedimento espropriativo.
In altre parole, con il provvedimento che determina l’indennità provvisoria viene individuata soltanto la somma (nel caso di specie, si tratterebbe dell’area da offrire in permuta, così come concordato tra le parti), che, se accettata, diverrà l’indennità definitiva e che, eventualmente, potrebbe portare alla conclusione anticipata del procedimento espropriativo attraverso un atto di cessione volontaria; in caso contrario, l’indennità provvisoria non accettata e il provvedimento che l’hanno determinata, resteranno neutralizzati e assorbiti nella successiva fase dell’iter procedurale preordinato alla determinazione dell’indennità definitiva.
Tale atto, pertanto, è, generalmente, ritenuto non autonomamente e direttamente impugnabile.
Cons. Stato Sez. IV, 07/04/2009, n. 2179: decreto di esproprio e mancata indicazione dei dati catastali
L’art. 23 del T.U. n. 327/2001 ha indicato il contenuto essenziale del decreto di esproprio, senza prescrivere che nello stesso atto siano indicati i dati catastali del bene che costituisce l’oggetto. Poiché il relativo procedimento può essere ben complesso, potendo riguardare anche un notevole numero di persone, il decreto di esproprio può indicare i dati catastali col richiamo ad un atto che ne costituisca l’allegato. Ne consegue che qualora in sede di notifica non abbia luogo la consegna anche dell’allegato, sia o meno esso “spillato”, le relative modalità non incidono sulla legittimità del decreto di esproprio e neppure sui suoi effetti, che sono riconducibili alla sua emanazione ed alle formalità della trascrizione. In tal caso, infatti, l’espropriato, che ancora non può compiutamente valutare se sia il caso di impugnare il decreto, ben può chiedere all’Amministrazione il rilascio di copia dell’allegato, di cui non vi sia stata in precedenza la consegna o non ne abbia conosciuto aliunde il contenuto, ed il Giudice amministrativo può valutare tali circostanze, qualora il ricorso sia proposto dopo la scadenza del termine decorrente dalla notifica del decreto di esproprio, una volta che l’espropriato sia stato posto in grado di valutare l’effettivo contenuto del decreto.
App. Napoli, 25/11/2003: la trascrizione del provvedimento di esproprio
La trascrizione del provvedimento di esproprio ha mera funzione di pubblicità-notizia.
Il Consiglio di Stato 981/2012: decreto di esproprio e immissione in possesso
la nozione civilistica di “possesso”, rilevante ai fini della proponibilità delle azioni possessorie, va necessariamente riferita alla detenzione e disponibilità materiale del bene, ed in tale senso rigoroso e restrittivo va intesa; ciò non esclude, tuttavia, che agli effetti della “immissione in possesso” prevista e disciplinata dalla legislazione in materia di espropriazione, non già a tale ristretta nozione di possessio occorra richiamarsi, ma a un più ampio e generico concetto di disponibilità giuridica, per la quale – come sopra accennato – è sufficiente l’esistenza di un atto formale in cui il suolo sia specificamente individuato e assoggettato
Consiglio di Stato sez. IV, 07/11/2014, n. 5496: decreto di esproprio, presupposti
Ai sensi dell’art. 8, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, il decreto di esproprio può essere emanato qualora l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio; vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità; sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio.
Consiglio Stato sez. IV, 06 novembre 2008, n. 5539: termini per emanazione e comunicazione
La nuova disciplina del procedimento e del provvedimento amministrativo (leggi n. 15 e n. 80 del 2005) e in particolare la previsione dell’art. 21 bis l. n. 241 del 1990, che stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile non trova applicazione per il decreto di esproprio che, invero atto ablatorio e quindi per sua natura tra i più incisivi e limitativi rispetto alla sfera giuridica e patrimoniale dei destinatari, e soggetto alla disciplina speciale del testo unico espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001) che, all’art. 13 dispone che, in riferimento al decreto di esproprio entro la scadenza del termine (al fine di non determinare l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità), ne richiede la sola emanazione o adozione, non anche la comunicazione.
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Indice -> Giurisprudenza sull’espropriazione
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