Il decreto di esproprio tardivo

Il decreto di esproprio deve essere emesso entro la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, come espressamente previsto dall’art. 23 dpr 327/2001. Ma cosa succede in caso di decreto di esproprio emesso tardivamente?

I vizi degli atti amministrativi: I vizi degli atti amministrativi si dividono in vizi di nullità e vizi di annullabilità. I vizi di nullità sono considerati eventi straordinari nell’ambito del procedimento amministrativo e si connettono a ipotesi che sono poco più che casi di scuola. L’art. 21septies, L. 241/1990, infatti, stabilisce la nullità del provvedimento amministrativo solo qualora questo manchi degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di competenza, quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Tutti gli altri vizi, comprese le violazioni delle norme di legge, vengono considerati vizi di annullabilità.

La distinzione è essenziale in quanto i vizi di nullità possono essere rilevati in ogni tempo, mentre i vizi di annullabilità possono essere eccepiti solo con la presentazione di un ricorso al tar entro 60 giorni dal perfezionamento dell’atto o con ricorso al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni.

Ebbene? Cosa succede in caso di emissione di tardiva di decreto di esproprio?

L’organo supremo della giustizia amministrativa, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato, in una sentenza recentemente emessa, ci ricorda che la tardiva emissione di un decreto di esproprio costituisce violazione di norma di legge e in quanto tale costituisce non vizio di nullità ma vizio di annullabilità. Pertanto in mancanza di una tempestiva impugnazione avanti al giudice amministrativa, gli effetti del decreto di esproprio si consolidano ed il decreto assume effetti definitivi e non più contestabile. Il vizio di annullabilità, infatti, afferma il collegio, non mina la valenza autoritativa del decreto di esproprio tardivo che acquista pertanto piena validità in caso di mancata opposizione nei termini di legge.

 

Consiglio di Stato sez. IV, 05/03/2025, n.1871: “Anche se il decreto di esproprio è stato emesso oltre i termini di legge, non può considerarsi privo di validità. In tal senso è orientata la giurisprudenza amministrativa più diffusa secondo cui qualsiasi vizio del procedimento espropriativo non esclude la natura autoritativa del decreto d’esproprio, quale atto con cui si esercita il potere previsto dalla normativa di settore (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8516; Sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5521; Sez. IV, 15 giugno 2020; Sez. IV, 13 maggio 2020, n. 3098; Ad. Plen., 26 marzo 2004, n. 3; Sez. IV, 30 novembre 1992, n. 990; Ad. Plen., 25 febbraio 1975, n. 2; Ad. Plen., 4 dicembre 1964, n. 24). Poiché non rileva la gravità del vizio prospettato, non possono essere considerati nulli gli atti del procedimento espropriativo che, in ipotesi, siano stati emessi in violazione di una legge (che costituisce uno dei tre tradizionali vizi dell’atto amministrativo).

Di conseguenza il decreto di esproprio risalente al 1999, seppur adottato oltre il termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, lungi dall’essere radicalmente nullo, era annullabile mediante impugnazione nell’ordinario termine di decadenza, con la conseguenza che tale provvedimento espropriativo – rimasto inoppugnato – spiega oramai pienamente i suoi effetti.”

 

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