Art. 6: Delega dei poteri espropriativi
Art. 6 dpr 327/2001: possibilità di delega di tutte o di parte delle attività espropriative
L’art. 6 comma 8 del dpr 327/2001 prevede che l’Autorità Espropriante possa delegare in tutto o in parte l’esercizio dei poteri espropriativi. La delega può quindi essere totale o parziale.
Art. 6 d.p.r. 327/2001: delega dei poteri espropriativi
Regole generali sulla competenza
L’autorita’ competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilita’ e’ anche competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l’ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia’ esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un’altra forma associativa prevista dalla legge. (L)
5. All’ufficio per le espropriazioni e’ preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu’ elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, e’ designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l’opera pubblica o di pubblica utilita’ va realizzata da un concessionario o contraente generale, l’amministrazione titolare del potere espropriativo puo’ delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nella concessione o nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di societa’ controllata. I soggetti privati possono altresi’ avvalersi di societa’ di servizi ai fini delle attivita’ preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l’autorita’ espropriante e’ l’Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilita’. (L)
(1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302. Consiglio di Stato sez. IV, 14/07/2014, n. 3655: delega dei poteri espropriativi e responsabilità In tema di espropriazione, l’ente espropriante, che resta pur sempre dominus della procedura anche nella ipotesi in cui ricorra (art. 60, l . 22 ottobre 1971 n. 865) all’istituto della delega, è responsabile dell’operato del delegato poiché la legge dispone che l’espropriazione si svolge non soltanto “in nome e per conto” del delegante, ma anche “d’intesa” con quest’ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo – qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio – la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato.
Cassazione civile sez. I, 17/09/2015, n. 18236: delega poteri espropriativi e responsabilità 2 Nell’ipotesi di occupazione appropriativa, dell’illecito risponde sempre e comunque l’ente che ha posto in essere le attività materiali di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, potendo solo residuare, qualora lo stesso (come delegato, concessionario od appaltatore) curi la realizzazione di un’opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest’ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte, a seconda che si tratti di concessione c.d. ‘traslativa’, ovvero di delega ex art. 60 legge. n. 865/1971.
Cons. Stato Sez. IV, 30/04/1991, n. 331: limiti di competenza comunale In base alla vigente legislazione in tema di opere pubbliche ed ai principi generali, il comune non dispone, in materia, di poteri che travalicano il proprio territorio, il quale, oltre che essere elemento essenziale dell’ente, costituisce l’ambito territoriale al di fuori del quale l’amministrazione comunale non può svolgere alcuno dei poteri di cui è titolare sul proprio territorio; pertanto, è illegittima l’occupazione d’urgenza di area per l’esecuzione di opere di pubblica utilità disposta dal comune al di fuori dei confini del proprio territorio.
Cassazione civile sez. I: 14 dicembre 2007, n. 26261: Espropri legge terremoto di Napoli, chi paga? Per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la concessione di cui all’art. 81 l. n. 219 del 1981, stante l’ampiezza dei poteri che la norma prevede per il concessionario, ha natura c.d. traslativa, in quanto comporta il trasferimento allo stesso dell’esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere. Pertanto il concessionario diviene, proprio in forza delle attribuzioni ricevute nonché dell’attività compiuta, il solo soggetto obbligato al pagamento tanto delle indennità che si colleghino alla procedura, quanto dell’indennizzo di cui all’art. 46 l. n. 2359 del 1865, con conseguente esclusione della legittimazione, anche solidale del concedente.
Consiglio Stato sez. III, 12 novembre 2009, n. 1841: la delega all’esercizio del potere espropriativo, specificità Ove, in base all’art. 6, comma 8 del T.U. 327 del 2001, l’Amministrazione titolare del potere espropriativo deleghi l’esercizio dei poteri espropriativi, la delega all’esercizio di tali poteri deve essere specifica, ovvero deve indicare con sufficiente precisione l’ambito delle potestà assegnate al privato concessionario. T.A.R. Firenze Toscana sez. I, 12 maggio 2009, n. 817: acquisizione sanante, di chi la competenza nei Comuni? L’atto di acquisizione sanante ex art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001, per i profili di discrezionalità che lo caratterizzano, esorbita dalla competenza dell’ufficio per le espropriazioni di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 327 del 2001 – limitata agli atti meramente esecutivi della procedura ablatoria rituale -per rientrare nelle attribuzioni del Consiglio comunale in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, di cui all’art. 42 d.lg. n. 267 del 2000. [Contra Cons. Giust. Amm. Sic., 21/04/2010, n. 558: L’articolo 6, comma 7, del D.P.R. n. 327 del 2001, assegna la competenza in ordine ai provvedimenti ablativi, tra cui, di certo, rientra anche l’atto previsto e disciplinato dall’art. 43 del D.P.R. succitato, al Dirigente dell’ufficio per le espropriazioni, a nulla rilevando la distinta competenza del Consiglio Comunale sulle variazioni di bilancio.]
T.A.R. Salerno Campania sez. II, 25 ottobre 2010, n. 11915: occupazione illegittima di IACT, responsabilità concorrente del Comune Nel caso di occupazione acquisitiva verificatasi nell’ambito di un procedimento di espropriazione finalizzato alla realizzazione di alloggi popolari, la delega conferita allo IACP per il compimento degli atti espropriativi non esclude la configurabilità di una concorrente responsabilità del Comune, ove quest’ultimo, in qualità di beneficiario dell’espropriazione e soggetto competente a conseguire il decreto di esproprio, abbia omesso ogni controllo sulla procedura ablatoria, soprattutto in riferimento ai parametri temporali di svolgimento della stessa ed al conseguimento di atti espropriativi esenti da vizi. Tribunale Reggio Calabria sez. II, 14 aprile 2005: PEEP e obbligo di pagamento In caso di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, il beneficiario sostanziale e formale dell’espropriazione è l’ente locale in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato, per cui quest’ultimo rappresenta il soggetto tenuto al pagamento dell’indennità aggiuntiva.
Cass. civ. Sez. Unite Ord., 19/04/2007, n. 9325: occupazione illegittima dell’appaltatore: a chi la giurisdizione? Va ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia possessoria instaurata dal proprietario di un fondo occupato da impresa incaricata della realizzazione di un lotto dell’opera pubblica dal contraente generale aggiudicatario dell’opera, in base ad accordo di occupazione provvisoria di detto fondo, resa necessaria per operazioni di cantiere per la realizzazione, localizzata su altre aree, dell’opera pubblica, attesa la veste privatistica dell’occupante, di cui non risulti la delega alla conduzione della procedura espropriativa.
Cass. civ. Sez. I, 21/06/2010, n. 14941: Occupazione di urgenza ancora di competenza del prefetto? L’art. 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, operando il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità, ha previsto, nel terzo comma, che le funzioni relative alle occupazioni temporanee e di urgenza siano attribuite ai Comuni per le opere pubbliche o di pubblica utilità di loro spettanza. Pertanto, il riferimento, contenuto nell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al decreto prefettizio che dispone l’occupazione d’urgenza, deve ritenersi modificato nel senso che, per le opere di spettanza dei Comuni, la competenza ad emettere il decreto di occupazione temporanea sia stata trasferita all’autorità comunale, con conseguente applicabilità a tale decreto anche delle proroghe disposte dall’art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, aggiunto dalla legge di conversione n. 42 del 1985, e dall’art. 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modifiche, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47. (Rigetta, App. Roma, 18/02/2008) Cass. civ. Sez. I, 16/06/2000, n. 8246: delega complessiva al concessionario e responsabilità Qualora l’amministrazione espropriante deleghi ad un’impresa privata tutti i poteri e le facoltà concernenti la procedura ablativa, realizzando una concessione traslativa, il concessionario è il solo responsabile delle obbligazioni sorte o assunte in dipendenza della vicenda espropriativa; ne consegue che, in tale ipotesi, unico legittimato a resistere alla domanda di risarcimento del danno per intervenuta occupazione acquisitiva è il concessionario, a nulla rilevando che la realizzazione dell’opera sia intervenuta prima della scadenza del termine di occupazione autorizzata, in quanto, essendo stata delegata al concessionario l’intera procedura espropriativa e non la sola realizzazione dell’opera pubblica, la delega non può ritenersi esaurita con l’ultimazione dell’opera.
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In caso di occupazione illegittima -> Breve guida operativa
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