Destinazione a verde pubblico attrezzato o a parco urbano e vincolo espropriativo
Consiglio di Stato sez. IV, 09/08/2024, n.7077: “La destinazione a verde pubblico attrezzato o a parco urbano non coincide di per sé con l’imposizione di un vincolo espropriativo; i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore generale per attrezzature e servizi, fra i quali rientra il verde pubblico attrezzato, realizzabili anche a iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, hanno carattere particolare, ma sfuggono allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita, non costituendo vincoli espropriativi, bensì soltanto conformativi, funzionali all’interesse pubblico generale.”
La destinazione di un terreno a verde pubblico o a parco urbano non comporta automaticamente la qualificazione del vincolo come espropriativo. Come insegna il Consiglio di Stato, infatti, per attribuire tale qualificazione al bene occorre una analisi più approfondita dello strumento urbanistico volta a comprendere le effettive possibili utilizzazioni attribuite al privato. Ove infatti l’opera sia realizzabile anche dal privato che possa trarne una adeguato vantaggio economico, il vincolo dovrà essere qualificato come conformativo
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