Art. 13: Dichiarazione di pubblica utilità – effetti
Art. 13. (L): dichiarazione di pubblica utilità – contenuto ed effetti
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell’opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all’esproprio. (L)
- Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)
- Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L) (1)
- Se manca l’espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera. (L) (1)
- L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)
- La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)
- Restano in vigore le disposizioni che consentono l’esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
- Qualora il vincolo preordinato all’esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l’adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell’immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell’intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti. (L)
(1) Comma così modificato dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
Trib. Vicenza Sez. II, 10/02/2011: mancata emanazione del decreto di esproprio nei 5 anni
La inefficacia, ex art. 13, commi terzo e quarto, del D.P.R. n. 327 del 2001, della dichiarazione di pubblica utilità non seguita dall’adozione di un decreto di esproprio pone in rilievo un mero comportamento di fatto della Pubblica Amministrazione procedente, adottato in carenza di potere. In ipotesi siffatte la fattispecie, vertendo in materia di lesione di un diritto soggettivo, rientra nell’ambito di giurisdizione del Giudice Ordinario. Contra Cons. Stato Sez. IV, 07/02/2011, n. 819: In materia di espropriazione per pubblica utilità mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario nella ipotesi di occupazione quando la dichiarazione di pubblica utilità manca del tutto (prima ipotesi), la giurisdizione compete invece al giudice amministrativo nel caso di occupazione successiva ad una dichiarazione di pubblica utilità poi annullata (seconda ipotesi) ed anche nel caso in cui (terza ipotesi) la occupazione sia seguita ad una dichiarazione di pubblica utilità, e dunque ad un iniziale esercizio di potere pubblicistico, anche se il procedimento non si è concluso con un decreto di esproprio, o si è concluso con un decreto di esproprio tardivo (Annulla con rinvio la sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, sez. II bis, n. 8627/2008).
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 11/01/2011, n. 29: proroga del termine
La proroga dei termini finali della procedura di esproprio per pubblica utilità deve trovare giustificazione in ragioni oggettive che evidenzino cause di forza maggiore o altri fatti non dipendenti dalla volontà dell’espropriante, che sono poste a base del provvedimento di proroga.
Consiglio Stato sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1720: la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità“]L’obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica i termini di inizio e ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, già prescritto dall’art. 13, l. 25 giugno 1865 n. 2359, è stato abolito dall’art. 13, t.u. 8 giugno 2001 n. 327, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l’indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni.
T.A.R. Aosta Valle d’Aosta sez. I, 13 novembre 2009, n. 93: scadenza del termine della dichiarazione di pubblica utilità“]In base all’art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, sostanzialmente riprodotto nell’art. 13 t.u. espropriazioni (d.lg. 8 giugno 2001 n. 327), nonché all’art. 15 della “Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta” (approvata con l. reg. 2 luglio 2004 n. 11), la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; a differenza dei termini iniziali, per loro natura dilatori e acceleratori, i termini finali delle procedure ablatorie e dei lavori assumono infatti il connotato della perentorietà.
Cassazione civile sez. I, 26 giugno 2008, n. 17491: scadenza delle dichiarazione di pubblica utilità e mancata rinnovazione“]Quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segua la tempestiva adozione del decreto di esproprio, si esaurisce il potere dell’espropriante di portare a compimento il procedimento ablativo, e l’eventuale rinnovazione richiede il compimento di tutte le formalità necessarie per una nuova dichiarazione di p.u., nonché la considerazione della situazione attuale (anche dei luoghi), così come evoluta nelle more (nella specie per avvenuta realizzazione dell’opera pubblica). Al contrario, la mera riapprovazione del progetto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, il decreto di esproprio successivamente riemesso e i relativi atti integrativi, come la determinazione e l’offerta dell’indennità di espropriazione, costituiscono provvedimenti che, in quanto rivolti esclusivamente ad eludere il carattere perentorio dei termini finali per il compimento dell’espropriazione ed a raccordarsi ex tunc alla fase pregressa, sono nulli in quanto privi sia dell’oggetto sia del collegamento funzionale con la vicenda espropriativa; pertanto, essendo la P.A. carente del potere di incidere sulla proprietà privata (ormai esauritosi), possono essere disapplicati dal giudice investito della domanda risarcitoria da occupazione espropriativa, in forza dell’art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 (All. E) abolitiva del contenzioso amministrativo.
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 19/05/2006, n. 1023: la mancata indicazione del termine per l’emissione del decreto di esproprio“]Il primo comma dell’ articolo 12 del D.P.R. n. 327/2001 dispone che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona. Il successivo articolo 13 dispone però che nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato (3° comma) e che se manca l’espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera (4° comma). Dalle due riportate disposizioni emerge che non è necessaria la fissazione del termine entro cui deve essere adottato il decreto di esproprio, dal momento che viene comunque in rilievo il criterio residuale stabilito dalla legge che fissa in cinque anni il termine massimo per l’espropriazione.
Cons. Stato Sez. IV, 26/07/2011, n. 4457: scadenza delle dichiarazione di pubblica utilità, termine perentorio
L’art.13 del D.P.R. n.327 del 2001 , dal titolo “Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità”, al comma 3 prevede che “nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato”; al successivo comma 4 poi è espressamente contemplato che “se manca l’espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera”; ancora, al comma 5 è stabilito ch “l’autorità che dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta anche d’ufficio , prima della scadenza del termine, per un periodo non superiore a due anni ; quindi al sesto comma è previsto che ” la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità”. Sulla natura perentoria e non ordinatoria del termine quinquennale entro cui adottare l’atto conclusivo del procedimento ablativo, non pare sussistano dubbi, in ossequio ad un più che ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale al termine finale va riconosciuto, a differenza del termine iniziale, natura perentoria e tanto con riferimento anche al regime giuridico descritto sul punto dall’art.13 della legge n.2359 del 1865, norma sostanzialmente riprodotta nell’omologo art.13 del D.P.R. n.327/2001 (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia – Brescia, sez. II, n. 2072/2010).
Cons. Stato Sez. IV Sent., 06/11/2008, n. 5529: il termine si computa all’emissione del decreto di esproprio“]Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, è da considerarsi come atto non recettizio il decreto di esproprio che deve essere adottato – e non anche comunicato – entro la scadenza del termine.
Consiglio di Stato sez. IV , 06/10/2014, n. 4990: la proroga della dichiarazione di pubblica utilità e le cause di forza maggiore
Nella forza maggiore, che ai sensi dell’art. 13 comma 5, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 consente all’Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera di prorogare i termini massimi di efficacia della stessa, non rientra il ritardo con il quale è stato attivato e concluso il procedimento di stima degli immobili, trattandosi proprio di una di quelle evenienze patologiche per la cui prevenzione il legislatore ha disposto la perentorietà dei termini massimi.
Indice -> Giurisprudenza sull’espropriazione
In caso di occupazione illegittima -> Breve guida operativa
Fissa un appuntamento telefonico per un colloquio gratuito o per prenotare un sopraluogo tecnico
Newsletter
Tutelaespropri.it
Newsletter di Tutelaespropri.it
Collabora
con Noi
Sei un avvocato o un Tecnico, stai gestendo una procedura espropriativa e ti serve supporto? Possiamo collaborare nella gestione di un co-mandato.