Art. 12: Dichiarazione di pubblica utilità
Art. 12. (L) (1): dichiarazione di pubblica utilità
1. La dichiarazione di pubblica utilita’ si intende disposta:
- a) quando l’autorita’ espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilita’, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e’ approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilita’ l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L) 2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell’accordo di programma o di altro atto di cui all’articolo 10, nonche’ le successive varianti in corso d’opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonche’ ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall’autorita’ espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilita’ e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. (L)
- Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio la dichiarazione di pubblica utilita’ diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)
(1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 20 febbraio 2008, n. 311: programma costruttivo e dichiarazione di pubblica utilità
Il programma costruttivo va assimilato al piano particolareggiato e, dunque, è l’atto con il quale può dichiararsi la pubblica utilità ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Consiglio Stato sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 114: le varianti progettuali derivanti da prescrizioni della conferenza di servizi“]Ai sensi dell’art. 12 comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, le varianti progettuali derivanti dalle prescrizioni della Conferenza di Servizi nonché le successive varianti in corso d’opera che non comportino variazione di tracciato al di fuori delle zone di rispetto di cui al d.m. 1 aprile 1968 e di cui al d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, sono approvate dall’autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Il meccanismo di cui all’art. 12 comma 2, suddetto riconnette all’approvazione di una variante progettuale in corso d’opera l’effetto di dichiarazione di p.u. senza necessità che sia reiterato il vincolo preordinato all’esproprio.
T.A.R. Latina Lazio sez. I, 06 ottobre 2010, n. 1652: dichiarazione di pubblica utilità in assenza di vincolo preordinato all’esproprio“]Nel sistema del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 il vincolo espropriativo non può derivare dall’approvazione del piano di recupero ma soltanto dallo strumento urbanistico generale o da una sua variante che localizzi su un suolo una determinata opera pubblica; ne deriva che l’approvazione del piano di recupero comporta in tal caso una dichiarazione di pubblica utilità da ritenersi inefficace, come desumibile dalla disposizione dell’art. 12 comma 3 d.P.R. n. 327, cit.; la mancanza di efficace dichiarazione di pubblica utilità rende poi illegittimo il decreto che autorizza l’occupazione in via d’urgenza per mancanza di presupposto.
T.A.R. Bari Puglia sez. II, 05 luglio 2010, n. 2836: I PIP, la durata della dichiarazione di pubblica utilità e la proroga
La durata dei piani di insediamenti produttivi è fissata legislativamente in dieci anni ed alcuna norma consente ai comuni di disporre la proroga di siffatto termine. Che la durata di tale termine non possa essere modificata attraverso l’istituto della proroga discende dalla constatazione che l’approvazione dei P.I.P. comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste nonché vincolo preordinato ad espropriazione relativamente alle aree in esso perimetrate, conseguenze queste che possono discendere solo da determinati atti previsti tassativamente dalla legge (art. 12, d.P.R. n. 327 del 2001), approvati in esito ad un procedimento caratterizzato da determinate tappe funzionali a garantire sia una corretta ponderazione degli interessi, sia i diritti degli interessati. La mera proroga del termine di durata di una dichiarazione di pubblica utilità e/o di un vincolo preordinato ad esproprio è quindi illegittima – salvo che non sia prevista espressamente dalla legge – perché essa abiliterebbe le amministrazioni pubbliche a comprimere i diritti dei privati, tramite esproprio, anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste. Per tale ragione, il termine di efficacia di un Piano degli Insediamenti Produttivi – termine che è già eccezionalmente lungo rispetto a quello quinquennale di ordine generale – non può essere prorogato prima della sua scadenza naturale e tanto meno dopo, di guisa che, una volta scaduto, l’Amministrazione, può solo rinnovare il procedimento di approvazione del PIP per la parte rimasta ineseguita, previa valutazione della persistenza delle esigenze pubbliche che lo determinarono, e comunque nel rispetto della scansione procedimentale fissata dall’art. 27, l. n. 865 del 1971, la quale prevede: a) la fase dell’adozione; b), la fase del successivo deposito degli atti nella Segreteria Comunale con possibilità per gli interessati di proporre opposizioni ed osservazioni; c) la fase della trasmissione del Piano in Regione, nei casi in cui il Piano sia approvato in variante allo strumento generale ovvero interessi aree ed ambiti comunali individuate dal Piano Territoriale di coordinamento come di interesse regionale; d) la fase dell’approvazione del Piano stesso; e) infine la fase della notifica a tutti i proprietari delle aree comprese nel Piano stesso.
T.A.R. Latina Lazio sez. I, 17 giugno 2010, n. 1057: dichiarazione di pubblica utilità e successiva apposizione del vincolo
Potrebbe sembrare contraddittorio che l’art. 12 comma 3 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 sancisca l’inefficacia (temporanea) della dichiarazione di pubblica utilità allorché manchi il vincolo (e con espressa previsione della efficacia allorché lo stesso venga imposto con le modalità degli art. 9 e 10) e che l’art. 17 comma 1, imponga a pena di illegittimità che il provvedimento che approva il progetto definitivo e dichiara la pubblica utilità debba indicare gli estremi dell’atto da cui discende il vincolo; l’apparente contraddizione deriva probabilmente da un difettoso coordinamento che va risolto interpretando l’art. 17, comma 1, cit., nel senso che il provvedimento che approva il progetto definitivo deve farsi carico di fornire indicazione di come sia stato apposto o come si intenda apporre il vincolo; in pratica, allorché si approva il progetto definitivo, il relativo provvedimento dovrà indicare gli estremi dell’atto da cui deriva il vincolo, se tale atto già esiste (come avviene nella normalità dei casi); se invece il vincolo ancora non è stato apposto, il provvedimento dovrà indicare che la dichiarazione di pubblica utilità è temporaneamente inefficace ex art. 12 comma 3, cit. dovendo il vincolo ancora essere apposto nelle forme di legge.
T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 08 aprile 2010, n. 1058: l’approvazione di un piano di zona
Ai sensi dell’art. 12 comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001, tra gli atti che comportano dichiarazione di pubblica utilità è ricompreso anche l’atto di approvazione del piano di zona, conformemente a quanto dispone l’art. 9, comma 3 della l. 167/1962 ed in tali casi, la partecipazione degli interessati al procedimento da cui discende la dichiarazione di pubblica utilità avviene, ai sensi degli artt. art. 9 e 11, ultimo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, secondo le regole ordinarie sulle modalità di partecipazione degli interessati alle fasi di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici.
Cons. Stato Sez. IV, 09/12/2011, n. 6468: dichiarazione di pubblica utilità – obbligo di motivazione?
In tema di espropriazione per p.u. l’art. 12 D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) prevede espressamente (comma 1, lett. a) che la “dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo”. Appare, dunque, evidente come la dichiarazione di pubblica utilità, conseguendo ex lege alla approvazione del progetto definitivo, non abbisogna di una particolare motivazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, n. 165/2007). [/toggle]
[toggle title=”Cons. Stato Sez. IV, 16/09/2011, n. 5220: gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità“]Gli atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità, stante la normativa nazionale e quella regionale (nella specie legge regionale n. 3 del 2009 Regione Lombardia) possono suddividersi in due categorie: la prima comprendente gli atti puntualmente indicati dalla legge sia statale (art. 12, lett. a) T.U. Espropriazioni per pubblica utilità – D.P.R. n. 327 del 2001) che regionale (nel caso concreto art. 9, lett. a) della citata legge regionale), i quali, una volta approvati, costituiscono anche dichiarazione di pubblica utilità, ferme, per gli atti indicati dalla norma di legge regionale, le integrazioni ivi previste. La seconda categoria comprende, viceversa, gli atti che non costituiscono ex se anche dichiarazione di pubblica utilità, ma che possono, tuttavia, acquisire tale natura, allorché, in conformità alla normativa vigente, la loro approvazione equivalga a dichiarazione di pubblica utilità. Tali atti si identificano in uno “strumento urbanistico, anche di settore o attuativo”, o in una “conferenza di servizi”, o in un “accordo di programma” perfezionato, o in una concessione, o in un’autorizzazione o in un altro “atto avente effetti equivalenti”. Si precisa che l’equivalenza alla dichiarazione di pubblica utilità non deve essere necessariamente ed espressamente indicata dalla norma, ben potendo conseguire ad una verifica in concreto della “equivalenza” dell’atto ad altri per i quali l’ordinamento vigente assume che comportino la detta dichiarazione di pubblica utilità. Del resto, una diversa interpretazione renderebbe del tutto superflua l’espressa indicazione normativa di equivalenza, posto che, se l’equivalenza derivasse solo da una espressa indicazione di legge, non vi sarebbe alcuna necessità di indicarla in via generale nella norma generale.
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 01/02/2007, n. 823: progetto preliminare e progetto definitivo
Quando la realizzazione dell’opera pubblica avviene attraverso diverse fasi progettuali, di cui una preliminare e l’altra definitiva, è a quest’ultima che, ai sensi dell’art. 12 comma 1° lettera a) D.P.R. n. 327/2001, deve essere riconosciuta la natura e gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità. Ne consegue che solo nell’ambito del procedimento volto all’approvazione del progetto definitivo debbono essere rispettate le garanzie procedimentali previste dagli artt. 7 L. n. 241/1990 e 16 D.P.R. n. 327/2001 mentre ciò non è necessario ai fini dell’approvazione del progetto preliminare (C.d.S. sez. IV n. 6917/02; TAR Puglia – Bari n. 1196/04; TAR Lombardia – Milano n. 2380/03; TAR Piemonte n. 660/03).
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