
Durata del vincolo preordinato all’esproprio
E’ ammissibile una proroga?
L’ art. 9, del D.P.R. n. 327/2001 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», al comma 1 espressamente prevede che “un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità”.
Il vincolo espropriativo dura di norma cinque anni, termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, a pena di decadenza del vincolo, che può essere motivatamente reiterato, ai sensi del successivo art. 39, ma solo previa rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1.
Con sentenza n. 179 del 1999 la Corte Costituzionale aveva già rilevato la inammissibilità, sotto il profilo costituzionale, del fenomeno che consente la proroga in via legislativa dei vincoli espropriativi qualora essa si presenti “sine die” o all’infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza.
Nel solco di tale pronuncia, recentemente, la Corte Costituzionale con sentenza 18 dicembre 2020 n. 270, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, secondo periodo, che consentiva la protrazione dell’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio ben oltre la naturale scadenza quinquennale, in virtù dell’inclusione dell’opera nel programma triennale delle opere pubbliche, per un tempo sostanzialmente indefinito e senza che sia previsto il riconoscimento al privato interessato di alcun indennizzo.
Per il Giudice delle leggi, la citata norma regionale si pone in contrasto con la giurisprudenza costituzionale a seguito della quale il legislatore statale ha individuato un ragionevole punto di equilibrio tra la reiterabilità indefinita dei vincoli e la necessità di indennizzare il proprietario.
Gli artt. 42, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. sono, infatti, violati in tutti i casi in cui alla protrazione automatica di vincoli di natura espropriativa, disposta da una legge regionale oltre il punto di tollerabilità individuato dal legislatore statale, non corrisponda l’obbligo di riconoscere un indennizzo.
Benchè la citata sentenza intervenga su una Legge Regionale, i principi in essa affermati rivestono una fondamentale importanza e danno spunto per riflessioni più ampie.
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