L’ente espropriante è responsabile dell’operato del delegato
Cassazione civile sez. I, 25/03/2025, n.7947: “L’ente espropriante resta pur sempre “dominus” della procedura anche ove ricorra all’istituto della delega (art. 60 della l. n. 865 del 1971) ed è perciò responsabile dell’operato del delegato (nella specie, l’A.T.E.R.P.), poiché la legge dispone che l’espropriazione si svolge non soltanto “in nome e per conto” del delegante, ma anche “d’intesa” con quest’ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo – qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio – la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato; ne consegue che, in ipotesi di occupazione appropriativa, dell’illecito risponde sempre e comunque l’ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, non potendo però escludersi la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte.”
Nell’ambito del procedimento espropriativo è frequente l’utilizzo della delega di funzioni come previsto dall’art. 6 del dpr 327/2001. La delega può essere generale o parziale e normalmente è fatta a favore del concessionario o del contraente generale. La delega di funzioni pone numerosi interrogativi circa il riparto della responsabilità tra gli enti, tema di cui, più volte, si è trovata a giudicare la Corte di Cassazione. Cassazione civile sez. I, 19/09/2024, n.25211, ad esempio, in tema di pagamento dell’indennità di esproprio ha affermato che generalmente la legittimazione passiva e l’obbligo di pagamento ricade sul beneficiario dell’esproprio e quindi in generale sul delegante, salvo la necessità di volta in volta di comprendere i limiti della delega esercitata.
Nella sentenza ivi commentata, la Suprema Corte di Cassazione affronta invece il tema della responsabilità in caso di danni derivanti dall’opera e nel caso di occupazione illegittima del bene. ivi la Corte sancisce una obbligazione solidale del delegato e del delegante. Se infatti il delegato ha una responsabilità diretta per aver commesso il fatto fonte di danno, tuttavia una responsabilità indiretta e solidale sussiste anche in capo al delegante in ragione dell’obbligo di vigilanza che la Corte gli riconosce.

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