Art. 7: Espropri e competenze dei comuni

Art. 7. (L): Competenze particolari dei Comuni 1. Il Comune può espropriare:

  1. a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell’approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l’ordinata attuazione nelle zone di espansione;
  2. b) l’immobile al quale va incorporata un’area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell’ufficio per le espropriazioni;
  3. c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;
  4. d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell’atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)

Cass. civ. Sez. Unite, 12/01/1988, n. 133: esproprio e comparti
Nel disegno dell’art. 23 legge urbanistica il procedimento espropriativo sfociante nell’assegnazione del comparto è subordinato oltre che alla formazione del comparto con la inclusione di aree da edificare e di costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, all’invito rivolto dal sindaco e infine all’inutile decorso del termine assegnato ai proprietari per dichiarare se intendano procedere all’edificazione dell’area e alla trasformazione degli immobili secondo le prescrizioni del piano: pertanto, ove siano state compiute tutte le prescritte operazioni l’invito rivolto dal sindaco non sia stato seguito nel termine fissato dall’adesione dei singoli proprietari ad effettuare l’edificazione o anche l’adeguamento delle preesistenti costruzioni alle speciali costruzioni del piano regolatore, il diritto di proprietà sulle aree interessate degrada ad interesse legittimo, perché il bene diviene suscettibile di espropriazione a favore degli altri proprietari aderenti o a favore dell’assegnatario dell’intero comparto, sicché la tutela invocata dai proprietari non aderenti nei confronti della procedura espropriativa intrapresa dal comune rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

T.A.R. Catanzaro (Calabria) sez. II, 03/05/2011, n. 590: espropri e competenze dei comuni
L’art. 7, t.u. degli espropri prevede alcune competenze particolari del Comune ma non esclude l’operatività della regola generale sulla competenza contenuta nell’art. 6 del predetto t.u. Non pare possa esservi dubbio che l’attività di riqualificazione del centro storico spetti al Comune e, di conseguenza, è a quest’ultimo che competono gli atti del procedimento espropriativo che si rende necessario.

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