Art. 5: Espropri – Regioni e Provincie autonome
Art. 5 d.p.r. 327/2001: Espropri – Regioni e Province autonome
Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)
Le Regioni a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. (L)
Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria potesta’ legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L) 4. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilita’ e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)
(1) Articolo così modificato dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
Cass. civ. Sez. I Sent., 07/02/2008, n. 2938: l’indennità di esproprio di terreni a Bolzano
Nella provincia autonoma di Bolzano, l’indennità di espropriazione di area su cui insiste un fabbricato va calcolata in base all’art. 8, comma 5, legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, il quale fa riferimento al giusto prezzo che l’immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento dell’emissione del decreto di cui all’art. 5 e cioè del decreto con cui viene dichiarata la pubblica utilità dell’opera e determinata l’indennità di espropriazione da corrispondersi agli aventi diritto. Tale criterio si applica anche nel caso di espropriazione parziale di area con sovrastante porzione di fabbricato da demolire e nella valutazione della parte residua non incidono le modifiche urbanistiche, intervenute dopo l’emanazione di detto decreto, che consentano la demolizione e ricostruzione con maggior volumetria, in quanto il corrispettivo derivante dalla trasformazione dell’edificio attraverso ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni può essere preso in considerazione in relazione all’obiettiva (ed effettiva) sussistenza di tali possibilità al momento dell’espropriazione (e quindi, nella specie, alla data dell’intervento del decreto di stima ex art. 5 legge prov. Bolzano n. 10 del 1991), mentre in caso negativo occorre fare riferimento al valore di mercato del bene nelle condizioni in cui si trova al momento anzidetto.
Cons. Stato Sez. IV, 21/08/1986, n. 571: il diritto delle espropriazioni non è materia esclusiva regionale
è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell’art. 3 d. p. r. 15 gennaio 1972, n. 8, in relazione all’art. 117 cost., basata sulla considerazione che la competenza in materia di espropriazione rientrerebbe nelle attribuzioni dello stato non risultando compresa nell’elenco ex art. 117 cost., in quanto la potestà espropriativa è neutra, cioè strumentale, e non può assurgere al rango di materia ex art. 117 cost.
Cons. Stato Sez. IV, 10/10/1994, n. 783: la pubblica utilità e le leggi sul Mezzogiorno
Le procedure espropriative suscettibili o non suscettibili di essere disciplinate da legge regionale, per ciò che riguarda il procedimento e l’individuazione dell’autorità competente, non possono essere desunte dalla sola lettera dell’art. 53 t.u. delle leggi sul Mezzogiorno (d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218), bensì dai principi generali e dal complesso delle disposizioni che qualificano determinate opere o interventi come d’interesse statale o regionale; pertanto, rilevato che la materia degli interventi espropriativi nei comprensori di aree destinate allo sviluppo industriale, è di interesse regionale, ai sensi dell’art. 65 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, trova applicazione l’art. 39 l. reg. Campania 31 ottobre 1978 n. 51 che attribuisce al presidente della giunta regionale la competenza a pronunciare al decreto di espropriazione.
T.A.R. Campania Salerno, 08/10/1985, n. 308: poteri speciali attribuiti da leggi regionali
La circostanza che il combinato disposto degli art. 1, 2° comma, lett. c) e 2, l. reg. Campania 19 aprile 1977, n. 23, nonché dell’art. 37, 2° comma, l. reg. Campania 31 ottobre 1978, n. 51 preveda la competenza del sindaco ad adottare i provvedimenti concernenti l’occupazione temporanea di urgenza, nell’ambito delle funzioni amministrative regionali in materia di espropriazione per p. u., non contrasta con gli art. 117, 118 e 128 cost.; nel delegare, infatti, determinate funzioni amministrative al comune ben può la legge regionale precisare anche quale, tra gli organi dell’ente locale, debba esercitare le funzioni stesse, senza con ciò alterare la tipologia della sua organizzazione né ledere l’autonomia dei comuni né invadere la sfera di competenza statuale. Trib. Sup. Acque, 23/04/1999, n. 54: regioni e potere di disporre l’espropropriazione
L’attribuzione alle regioni del potere di disporre l’espropriazione e l’occupazione d’urgenza di beni privati, in determinati casi non contrasta con la Costituzione, e neppure sono incostituzionali le leggi regionali che legano parte di quei poteri ad organi locali. Cass. civ. Sez. I, 06/05/1991, n. 4987: la durata dell’occupazione di urgenza in Sicilia
Nella disciplina espropriativa di cui alla l. reg. Sicilia 18 novembre 1964 n. 29, la legittimità dell’occupazione d’urgenza cessa, in difetto di diversa previsione del titolo che l’autorizza, con la scadenza di un triennio, in forza della specifica disposizione dell’art. 3 di detta legge, sempre che, prima di tale scadenza, non sia intervenuta una proroga del relativo termine, come consentito, fino ad un massimo di cinque anni, dall’art. 20 2° comma l. statale 22 ottobre 1971 n. 865 (applicabile in carenza di regole contrarie nell’ordinamento regionale).
T.A.R. Lazio Latina, 17/01/1987, n. 17: espropriazioni regionali e limiti di competenza
La titolarità delle funzioni amministrative in materia di procedimenti ablatori, che hanno natura strumentale rispetto all’esecuzione delle opere progettate, è necessariamente connessa alla titolarità delle attribuzioni relative al settore a cui gli interventi da realizzare si riferiscono; pertanto, è da escludere che attualmente la regione abbia una competenza di carattere generale in tema di autorizzazione all’occupazione d’urgenza, posto che tanto l’art. 3, d. p. r. 15 gennaio 1972 n. 8 quanto l’art. 106, d. p. r. 24 luglio 1977 n. 616 si sono limitati a trasferire a tale ente le attribuzioni concernenti i procedimenti espropriativi esclusivamente per le funzioni e le materie di loro spettanza.
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