Espropriazione, interclusione del fondo e perdita di accesso
In base a quali norme è indennizzabile l’interclusione del fondo?
Nell’ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità, può capitare che la realizzazione dell’opera pubblica possa determinare l’interclusione di un fondo o comunque la perdita di un accesso.
Tali conseguenze dell’intervento espropriativo sicuramente costituiscono un grave pregiudizio per il proprietario in quanto vanno a determinare una forte perdita di valore della porzione residua del bene.
Le norme di riferimento per la tutela dell’espropriato possono nel caso di specie essere rinvenute negli artt. 33 e 44 dpr 327/2001.
L’art. 33 prevede che in caso di esproprio parziale di bene unitario l’indennità di espropriazione debba rappresentare non solo il valore di mercato del bene ablato, ma anche la perdita di valore della porzione residua del bene. Pertanto, l’indennità di espropriazione dovrà, nel caso di specie, andare a remunerare anche la perdita di valore del fondo residuo che tale fondo subisca per la perdita di un accesso o per l’interclusione dello stesso.
L’art. 44 del Testo Unico Espropri, da parte sua, sancisce il diritto a un indennizzo in favore di chi, pur non subendo un esproprio, patisca una svalutazione di valore del suo bene in relazione alla realizzazione dell’opera pubblica. Nel caso di specie si può immaginare la realizzazione di una grande via di collegamento che, pur non causando l’esproprio di un fondo, ne determini l’interclusione.
Gli artt. 33 e 44 dpr 327/2001 possono quindi offrire tutela a chi, a seguito della realizzazione di un’opera pubblica, veda ridotte o annullate le proprie possibilità di accesso al fondo.
Cosa dice la giurisprudenza?
Anche la giurisprudenza riconosce le possibilità di tutela sancite dal legislatore
Cassazione civile , sez. III , 29/09/2017 , n. 22815: “Qualora l’esecuzione dell’opera pubblica determini l’eliminazione di una servitù di passaggio esistente sul fondo espropriato e la conseguente interclusione del fondo dominante, il proprietario dello stesso subisce un danno “in re ipsa”, quantificabile nella diminuzione di valore del fondo, sicché deve essere liquidata in favore del medesimo una indennità pari alla somma occorrente per la costituzione di una servitù coattiva e, solo ove detta somma risultasse superiore alla misura della diminuzione di valore del fondo intercluso, la relativa indennità deve essere commisurata alla minor somma corrispondente alla diminuzione di valore del fondo.”
La Corte di Cassazione, in questo caso, esamina l’ipotesi della perdita di una servitù di accesso al fondo a causa di un procedimento espropriativo. In questo caso la Corte precisa che l’indennità di esproprio dovrà consistere nella minor somma tra la diminuzione di valore subita dal fondo e i costi per acquisire e realizzare una servitù coattiva di accesso al medesimo.
Tale principio può peraltro ritrovarsi già in una sentenza emessa nel 1999 regolante il caso della perdita di un accesso carraio conseguente in questo caso non a un esproprio, ma alla mera realizzazione dell’opera pubblica:
Cassazione civile, sez. I , 11/12/1999 , n. 13887: “L’indennità di cui all’art. 46 della l. n. 2356 del 1865 è destinata a risarcire il danno conseguente all’esecuzione di un’opera pubblica senza che sia intervenuto esproprio; ove invece intervenga un esproprio parziale, ricadente su una parte di un complesso funzionale, l’indennità trova la sua disciplina nel disposto dell’art. 40 legge cit. che consente di determinare la diminuzione di valore commerciale subita dal fondo residuo per effetto delle oggettive menomazioni subite – salvo, poi, in ossequio al disposto dell’art. 5 bis della l. n. 865 del 1971, a determinare l’indennità nella semisomma del valore venale con i redditi dominicali coacervati, ove si tratti di terreno fabbricabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l’indennità di cui all’art. 40 cit. in un’ipotesi in cui si era verificata in danno del fondo residuo la perdita di un passo carrabile sulla strada statale).”
La giurisprudenza amministrativa, da parte sua, riconosce il diritto ad acquisire una servitù coattiva senza spese in favore di colui il cui fondo sia divenuto intercluso a seguito di un procedimento espropriativo
Consiglio di Stato , sez. IV , 07/09/2000 , n. 4701: “Il diritto di accesso senza spese attribuito dall’art. 1054 c.c. al proprietario del fondo intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso sussiste anche quando l’interclusione sia conseguente ad esproprio.”
La giurisprudenza amministrativa, da parte sua, riconosce il diritto ad acquisire una servitù coattiva senza spese in favore di colui il cui fondo sia divenuto intercluso a seguito di un procedimento espropriativo
Consiglio di Stato , sez. IV , 07/09/2000 , n. 4701: “Il diritto di accesso senza spese attribuito dall’art. 1054 c.c. al proprietario del fondo intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso sussiste anche quando l’interclusione sia conseguente ad esproprio.”
Interessante è poi notare come la Suprema Corte di Cassazione, già nel 1979, avesse precisato come l’interclusione di un fondo, con il conseguente diritto risarcitorio, potesse derivare non solo da un procedimento di espropriazione legittima, ma anche da una occupazione illegittima posta in essere dalla Pubblica Amministrazione
Cassazione civile sez. I, 30/03/1979, n.1833: “La responsabilità della P.A. per le servitù imposte e per i danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto in conseguenza dell’esecuzione di un’opera di pubblica utilità ha come presupposto necessario e sufficiente che il danno, in relazione al quale viene chiesto il riconoscimento di una indennità, sia ricollegabile all’esecuzione dell’opera pubblica da un nesso di causalità materiale; è, invece, irrilevante che l’area sulla quale l’opera è stata eseguita sia o meno di proprietà della pubblica amministrazione che l’ha realizzata prima dell’emanazione del relativo provvedimento di espropriazione, poiché l’eventuale illiceità della occupazione di detta area – se costituisce un fatto illecito produttivo di un danno risarcibile nei confronti del proprietario di essa, a norma dell’art. 2043 c.c. – non vale ad escludere che l’esecuzione dell’opera pubblica, sulla detta area realizzata, possa porsi come causa di pregiudizio di carattere permanente per altri fondi, i cui proprietari hanno diritto all’indennità di cui all’art. 46 l. 25 giugno 1865 n. 2359. (Nella specie l’esecuzione dell’opera pubblica aveva causato la perdita di una servitù di passaggio esistente sul fondo sul quale era stata realizzata l’opera, con la conseguente interclusione del fondo dominante).”
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