Esproprio, destinazione urbanistica e fasce di rispetto: una nuova vittoria dell’Associazione
Nuovi elementi per garantire un'adeguata indennità di espropriazione
Una importante ordinanza emessa della Corte di Appello di Ancona in data 26 maggio 2021, emessa a favore di un espropriato rappresentato dall’avv. Brancati, fiduciario dell’Associazione, sancisce alcuni elementi di straordinaria importanza al fine di garantire una adeguata indennità di espropriazione, raddoppiando l’indennità provvisoria proposta dall’ente e rifissandola in oltre 700.000 euro.
L’ente espropriante, in primo luogo, sosteneva l’inedificabilità del bene in quanto, a suo avviso, la destinazione urbanistica sarebbe stata a parcheggi. In realtà il giudice evidenziava come la destinazione a parcheggi fosse stata impressa solo a seguito del procedimento approvativo dell’opera e come pertanto tale destinazione non debba essere considerata al fine della determinazione dell’indennità di espropriazione in quanto meramente funzionale alla esecuzione del progetto.
Afferma infatti la Corte: “ai sensi dell’art. 32 co. 1 D.P.R. 327/2001, secondo il quale: “….l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista…”, l’area espropriata va considerata come zona urbanistica D1.1 e non come area destinata a viabilità e parcheggi, destinazione quest’ultima impressa all’area in questione solo a seguito dell’Intesa tra Ministro delle Infrastrutture e la Regione Marche, per l’ampliamento della terza corsia da Rimini Nord a Pedaso“.
Altro elemento oggetto di discussione era l’inclusione di parte del terreno da espropriare all’interno della fascia di rispetto autostradale. Il tema, tante volte dibattuto dall’Associazione risultata più volte vittoriosa anche in Cassazione, trova ora pieno riconoscimento anche all’interno della giurisprudenza di merito. Infatti la Corte, respingendo la tesi dell’inedificabilità proposta dall’ente espropriante e sposando la tesi dell’avv. Brancati legale dell’espropriato, afferma: “il vincolo seppur insistente sulla porzione del fondo di proprietà della O.M.A.S. non impedisce che l’area sottoposta al vincolo contribuisca comunque a determinare la superficie utile totale del fondo, fermo restando la non edificabilità all’interno della porzione in fascia di rispetto“
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Approfondimenti -> Indennità di esproprio provvisoria
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