Il decreto di esproprio è revocabile?

Si può bloccare un esproprio? Il decreto di esproprio è revocabile?

La recente esperienza giudiziaria ha posto all’attenzione una interessante questione.

L’ amministrazione ha espropriato la proprietà privata per la realizzazione di un’opera pubblica.
Ha emesso il decreto di esproprio ed ha offerto l’indennità provvisoria di esproprio, rifiutata dal proprietario  perché ritenuta sottostimata, che ha successivamente depositata al Ministero dell’Economia e Finanze.

A seguito di una nuova, diversa e sopraggiunta rivalutazione del progetto, l’amministrazione ha comunicato al proprietario la decisione di non voler più realizzare l’opera pubblica e l’intenzione di valutare la possibilità di revocare il decreto di esproprio, restituendo i beni espropriati al proprietario ed addirittura con la pretesa di riavere indietro l’indennità di esproprio.

La revoca del decreto di esproprio rappresenta invece un’operazione giuridica del tutto diversa, per effetto della quale l’amministrazione, dopo che il decreto di esproprio ha prodotto ed esaurito in via istantanea  i suoi effetti e dunque dopo che  essa è diventata proprietaria dei beni già appartenenti al privato, ora pretende di poter costringere il proprietario a riacquistarne la titolarità, addirittura anche con la restituzione  dell’indennità di esproprio nel mentre ricevuta in pagamento a titolo di acconto o di saldo.

L’art. 21 quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990, che disciplina l’istituto generale della revoca dell’atto amministrativo, limita il campo dei provvedimenti revocabili ai provvedimenti ad efficacia durevole, cioè quelli in grado di produrre ancora i propri effetti nel momento in cui l’amministrazione ne valuta la perdurante operatività. Pertanto,   restano fuori dalla previsione i provvedimento  ad efficacia istantanea, quelli cioè interamente già eseguiti che hanno esaurito tutta la loro efficacia e  quelli che hanno determinato una consumazione del potere in capo all’autorità emanante.

Nella fattispecie in esame,  la revoca inciderebbe  su un provvedimento (decreto di esproprio) avente non efficacia durevole nel tempo, bensì  “efficacia istantanea” che ha già prodotto ed esaurito i suoi effetti tipici, ossia l’estinzione del diritto di proprietà del privato e l’acquisizione del bene da parte dell’amministrazione (artt. 23 comma 1 lett. f) e h) ed art. 24 del d.p.r.  n. 327 del 2001).

La conclusione è obbligata: il decreto di esproprio non è revocabile. In tal senso può leggersi un precedente emesso dal Tar di Roma nel 2010, ma tutt’ora pienamente attuale:

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 16/03/2010, n.4115: “Dopo la conclusione del procedimento ablativo con l’emanazione del provvedimento di esproprio la legge non consente lo ius poenitendi dell’ente espropriante, né la revoca dell’atto ablativo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con un atto che disponga d’ufficio la restituzione del bene acquisito al patrimonio dell’ente per ragioni di merito, cioè di convenienza o opportunità; le ragioni che sostengono detto principio emergono con immediatezza dalla disciplina di cui agli artt. 60 ss. l. 25 giugno 1865 n. 2359 (ed ora, di cui agli art. 46 e 48 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), la quale non permette alcuna restituzione dei diritti dominicali oggetto di espropriazione, se non ad iniziativa o su istanza degli stessi espropriati, i quali sono titolari di un diritto potestativo di richiedere la retrocessione parziale o totale dei beni trasferiti per ragioni di pubblica utilità.”

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