Il decreto di esproprio tardivo è annullabile, non nullo
L’art. 23 dpr 327/2001 impone che il decreto di esproprio sia emanato entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, fissato dall’art. 13 dello stesso testo unico in cinque anni, salvo diversa e minore indicazione o proroga. Ci si domanda quale sia la sorte del decreto emanato oltre tale termine.
La questione è tutt’altro che accademica, poiché dalla risposta dipende la possibilità stessa per il proprietario di contestare l’ablazione.
Nullità e annullabilità degli atti amministrativi
I vizi degli atti amministrativi si distinguono in vizi di nullità e vizi di annullabilità.
L’art. 21-septies L. 241/1990 configura la nullità come ipotesi tassativa ed eccezionale, ricorrente soltanto quando il provvedimento manchi degli elementi essenziali, sia viziato da difetto assoluto di attribuzione, sia stato adottato in violazione o elusione del giudicato, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Tutti gli altri vizi, ivi comprese le violazioni di norme di legge, l’eccesso di potere e l’incompetenza relativa, integrano ai sensi dell’art. 21-octies L. 241/1990 vizi di annullabilità.
La distinzione è essenziale sul piano dei rimedi: la nullità è rilevabile in ogni tempo, mentre l’annullabilità può essere fatta valere soltanto mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
La qualificazione del vizio
Il ragionamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa è lineare. Il decreto emanato oltre la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità viola una norma di legge sui termini del procedimento. La violazione di legge costituisce, ai sensi dell’art. 21-octies, causa di annullabilità e non di nullità.
Non ricorre in particolare l’ipotesi del difetto assoluto di attribuzione: l’amministrazione è pacificamente titolare del potere espropriativo e lo esercita, sia pure tardivamente e dunque illegittimamente. Il decreto conserva pertanto la propria natura autoritativa, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini perentori di legge, i suoi effetti si consolidano definitivamente e l’ablazione diviene incontestabile.
Sentenza di riferimento
Consiglio di Stato sez. IV, 11/05/2026, n. 3659 (conferma T.A.R. Marche n. 681 del 2024):
“Il provvedimento espropriativo emanato oltre i termini di legge non è nullo o inefficace, ma semplicemente annullabile, con conseguente definitiva consolidazione dello stesso in caso di mancata impugnazione.”
Un orientamento consolidato
La pronuncia si colloca in una linea interpretativa risalente e costante. Nella medesima direzione si erano già espressi il Consiglio di Stato, sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1871, che ha ritenuto pienamente efficace un decreto del 1999 adottato oltre il quinquennio e rimasto inoppugnato, nonché la sez. IV, 26 gennaio 2021, n. 778, secondo cui qualsiasi vizio del procedimento espropriativo non esclude la natura autoritativa del decreto d’esproprio.
Il principio che ne emerge è che nessun vizio del procedimento espropriativo, quale che ne sia la gravità, vale ad escludere la natura autoritativa del decreto di esproprio, atto con cui si esercita il potere previsto dalla normativa di settore.
Le conseguenze pratiche
L’insegnamento operativo è netto e merita di essere sottolineato con franchezza: la tardività del decreto di esproprio non è una eccezione spendibile in qualunque momento.
Il proprietario che riceva la notifica di un decreto di esproprio deve verificare immediatamente la data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e, ove riscontri il superamento del termine, proporre ricorso entro sessanta giorni. Decorso tale termine il vizio è definitivamente sanato e il bene è irreversibilmente acquisito al patrimonio pubblico.
Va precisato che la mancata impugnazione del decreto non pregiudica il distinto diritto alla corretta determinazione dell’indennità, che segue le proprie regole e i propri termini. Si tratta però di piani diversi: chi lascia consolidare il decreto perde definitivamente la possibilità di contestare l’ablazione in sé, conservando unicamente la facoltà di discutere del quantum.
Va infine ricordato che, nella diversa ipotesi in cui il decreto di esproprio non venga affatto emanato, la situazione è radicalmente differente: l’occupazione diviene illegittima, integra un illecito permanente e il proprietario conserva il diritto alla restituzione del bene ovvero al risarcimento del danno.
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