Art. 10: Il vincolo preordinato all’esproprio – 2

Art. 10. (L) (1): Il vincolo preordinato all’esproprio – 2

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

  1. Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell’interessato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241., ovvero su iniziativa dell’amministrazione competente all’approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)
  2. Il vincolo puo’ essere altresi’ disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell’interessato, con le modalita’ e secondo le procedure di cui all’articolo 19, commi 2 e seguenti. (L) 3. Per le opere per le quali sia gia’ intervenuto, in conformita’ alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)(1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

T.A.R.  L’Aquila  Abruzzo  sez. I, 10 marzo 2011, n. 128: vincolo preordinato all’esproprio e conferenza di servizi“]In caso di realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non prevista dal piano urbanistico generale, l’art. 10, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, pur contemplando l’introduzione del vincolo espropriativo mediante conferenza di servizi, subordina tale possibilità ad una espressa avvertenza in tal senso fin dal momento dell’indizione, e comunque nella determinazione conclusiva dei lavori, senza che sia consentito alla p.a. procedente di integrare a distanza di tempo dalla conclusione della conferenza gli effetti (ormai irreversibilmente delimitati) che scaturiscono dalla conferenza stessa.

T.A.R.  Latina  Lazio  sez. I, 15 marzo 2010, n. 268: conferenza di servizi solo ove previsto per legge“]L’art. 10, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 consente di predisporre una variante tramite la conferenza di servizi soltanto in presenza di una puntuale previsione normativa che abiliti in tal senso il predetto modello; invero, la locuzione “secondo la legislazione vigente”, collocata nella parte terminale della norma accomuna, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio necessario per la realizzazione dell’opera non prevista dal piano urbanistico generale, tutti gli elencati moduli procedimentali (accordo di programma, intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale); del resto, anche l’art. 19, d.P.R. cit., nel contemplare la cd. variante specifica disposta secondo le forme di cui all’art. 10, comma 1, cit. presuppone l’individuazione dell’esatto contenuto della richiamata disposizione, vale a dire la presenza di una specifica previsione normativa che abiliti i predetti moduli alla produzione dell’effetto di variante al piano urbanistico.

T.A.R.  Salerno  Campania  sez. I, 09 novembre 2007, n. 2474: gli atti che determinano apposizione di vincolo preordinato all’esproprio“]L’art. 8, d.P.R. n. 327 del 2001 individua quale presupposto per l’emissione del decreto di esproprio la previsione, nello strumento urbanistico ovvero in un atto per natura a questo equivalente, dell’opera da realizzare e l’apposizione sui beni da espropriare del vincolo preordinato all’esproprio; a norma dell’art. 10 del suddetto d.P.R. n. 327 del 2001 gli atti equivalenti alla previsione urbanistica sono la conferenza di servizi, l’accordo di programma, l’intesa od altro atto che comporti una variante allo strumento urbanistico, atti questi che vanno indicati nel decreto di esproprio.

Cons. Stato Sez. IV, 12/02/2010, n. 784: l’intesa Stato-Regioni
L’approvazione del progetto preliminare, in base al comma 7 dell’art. 3 D.Lgs. n. 190/02, determina, ove necessario, l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti, mentre gli immobili sui quali è localizzata l’opera sono assoggettati al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del T.U. n. 327/01 che si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione. (Riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sez. I, n. 02596/2007).

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