Art. 24: Immissione in possesso
Art. 24. (L-R): Immissione in possesso
1. L’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell’autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)
- Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
- Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
- Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. (L)
- L’autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
- L’autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 1. (R)
- Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. (L) [/toggle]
Cassazione civile sez. I, 22 febbraio 2002, n. 2563: la prova dell’immissione in possesso
Al fine di conseguire l’indennità di occupazione, la prova dello spossessamento da parte dell’ente occupante, e quindi della decorrenza dell’occupazione, ove contestata, può essere data con la produzione del verbale dello stato di consistenza e della immissione in possesso, documento che, redatto in contraddittorio con il proprietario, ben può essere da questi ottenuto in copia e prodotto in causa, e relativamente al quale, dunque, la parte non può assolvere all’onere della prova limitandosi a chiedere l’esercizio del potere discrezionale del giudice di ordinare l’esibizione di documenti alla p.a.
T.A.R. Napoli Campania sez. V, 08 febbraio 2006, n. 1777: il termine di esecuzione del decreto di esproprio
Nel sistema del testo unico del 2001 non è più necessaria la definizione, nel primo atto della procedura espropriativa, dei termini iniziali e finali dei lavori e della espropriazione, atteso che, per un verso, l’art. 13 t.u., al comma 3, prevede la possibilità – ma non la necessità – che nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sia stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, stabilendo peraltro al successivo comma 4 il termine sussidiario di cinque anni dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera, per il caso in cui manchi la suddetta determinazione; per altro verso l’art. 23 stabilisce a sua volta che il decreto di esproprio è emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, mentre, a mente del seguente art. 24 comma 1, l’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell’autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni.
Cassazione civile sez. I, 19 gennaio 2010, n. 790: verbale di immissione in possesso e presunzioni
In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un’opera pubblica, la formale redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la p.a., beneficiaria dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dei beni indicati nel verbale, potendo essere ascrivibile a mera tolleranza della p.a. l’eventuale successiva permanenza dei beni nella disponibilità di chi l’aveva in precedenza. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto infondata l’eccezione, proposta dai proprietari, di inefficacia dell’occupazione temporanea per inutile scadenza del termine di tre mesi per l’immissione in possesso, previsto dall’art. 20 l. n. 865 del 1971).
T.A.R. Cagliari Sardegna sez. II, 23 settembre 2009, n. 1478: il verbale di consistenza
L’art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1, oggi recepito dall’art. 24, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, stabilisce che, nell’ambito di un procedimento espropriativo, lo stato di consistenza deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’espropriante o del concessionario; pertanto, in assenza di contestazione dell’imparzialità dei testimoni effettivamente presenti all’atto di accertamento, l’errata attribuzione della proprietà delle aree interessate, in sede di redazione dello stato di consistenza, costituisce mera irregolarità di un atto endoprocedimentale che non comporta l’illegittimità del successivo decreto finale di esproprio.
Tribunale Bari sez. I, 25 novembre 2008: verbale di immissione ed effettiva detenzione
L’apprensione materiale del fondo, nel corso dei tre mesi dall’emanazione del decreto di occupazione, non integra certo una mera attività materiale, essendo chiaramente ricollegabile a un provvedimento amministrativo esistente, avente natura ablatoria e, proprio perché emanato nell’ambito dei poteri della p.a., immediatamente imperativo. Peraltro, ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001: si intende effettuata l’immissione in possesso anche quanto, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità, con la conseguenza che c’è comunque una totale equiparazione, sotto il profilo giuridico, tra la redazione del verbale di immissione del possesso e l’effettiva apprensione materiale del bene.
Consiglio Stato sez. IV, 07 settembre 2006, n. 5198: verbale di immissione e stato di consistenza
Ai sensi dell’art. 24, t.u. 8 giugno 2001 n. 327, i comuni esproprianti possono procedere alla redazione dello stato di consistenza contestualmente all’immissione in possesso nei beni espropriati, avuto riguardo a tutte le opere non solo pubbliche ma di pubblico interesse, ivi incluse quelle di edilizia residenziale pubblica.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III Sent., 10/05/2007, n. 1339: l’immissione in possesso, presupposti
La immissione in possesso da parte del soggetto espropriante del bene che costituisce oggetto di esproprio può avvenire solo a seguito di un decreto di occupazione d’urgenza previsto dall’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 ovvero di un decreto di esproprio previsto dal successivi art. 23. In assenza di alcuno di tali atti sono illegittimi sia l’avviso di immissione in possesso che la sua conseguente attuazione, per la mancanza del necessario atto presupposto.
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