L’impugnazione dell’indennità di esproprio in caso di comproprietà del bene
Cassazione civile sez. I, 29/10/2024, n.27908: “Per questa Corte il giudizio di determinazione dell’indennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, sicché, mentre la determinazione giudiziale dell’indennità giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione”.
La sentenza in esame evidenzia il diritto di ciascun comproprietario di tutelare autonomamente il proprio diritto. Pertanto nell’ambito del giudizio di opposizione alla stima il singolo comproprietario potrà agire senza dover chiamare in causa gli altri comproprietari. In termini tecnici si dice che non sussiste litisconsorzio necessario.
La Suprema Corte, seguendo un orientamento consolidato, peraltro ribadisce che gli altri comproprietari, che non abbiano ovviamente già accettato l’indennità provvisoria proposta, potranno comunque avvalersi della sentenza emessa a favore di uno solo dei comproprietari.
Infine la sentenza ci ricorda che, in caso di impugnazione in Cassazione della medesima, devono partecipare al giudizio tutti coloro che avevano partecipato al giudizio di primo grado.

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