Art. 21: Indennità definitiva di espropriazione
Art. 21. (L) (1): indennità definitiva di espropriazione
1. L’autorita’ espropriante forma l’elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennita’ di espropriazione. (L)
- Se manca l’accordo sulla determinazione dell’indennita’ di espropriazione, l’autorita’ espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell’indennita’, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)
- Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l’autorita’ espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente gia’ designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non puo’ essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui e’ nominato il tecnico di cui al comma 4, ma e’ prorogabile per effettive e comprovate difficolta’. (L)
- Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)
- Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell’albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)
- Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall’autorita’ espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima e’ inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta’ tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio. (L)
- I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l’ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)
- Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)
- L’opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)
- La relazione dei tecnici e’ depositata presso l’autorita’ espropriante, che ne da’ notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)
- In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione e’ adottata a maggioranza. (L)
- Ove l’interessato accetti in modo espresso l’indennita’ risultante dalla relazione, l’autorita’ espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennita’ non depositata; il proprietario incassa la indennita’ depositata a norma dell’articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l’autorita’ espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell’eventuale maggior importo della indennita’. (L)
- Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)
- Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)
- Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l’autorita’ espropriante chiede la determinazione dell’indennita’ alla commissione prevista dall’articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)
- La relazione della commissione e’ depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)
(1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
T.A.R. Lecce Puglia sez. I, 05 agosto 2010, n. 1851: istanza di nomina per la stima arbitrale, obbligo di provvedere
Sussiste l’obbligo del Comune di provvedere in ordine all’istanza di attivazione del procedimento di cui all’art. 21, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, considerato che la fase di stima peritale dell’indennità di esproprio, in caso di mancata accettazione di quella provvisoria, si configura non già come meramente facoltativa per l’autorità espropriante, bensì come una fase necessaria.
T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 14 aprile 2009, n. 683: istanza di nomina per la stima arbitrale – ricorso avverso il silenzio
È ammissibile il ricorso avverso il silenzio-rifiuto tenuto dalla P.A. riguardo all’istanza del soggetto espropriato, volta all’attivazione della procedura arbitrale di cui all’art. 21, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, quale sub-procedimento nella fase pubblicistica di determinazione dell’indennità definitiva di esproprio, in quanto si tratta di questione che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
T.A.R. Venezia Veneto sez. II, 31 luglio 2008, n. 2167: obbligo di pagamento dell’indennità – giurisdizione ordinaria
Il ricorso per ingiunzione nei confronti del Comune con il quale è stata chiesta la corresponsione dell’indennità di esproprio (precedentemente determinata in sede stima ai sensi dell’art. 21 del d.lg. n. 327 del 2001) è inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a., ai sensi dell’art. 53, comma 3, d.P.R n. 327 del 2001: l’innovativa ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia (anche) espropriativa introdotta dall’art. 34, comma 1, d.lg. n. 80 del 1998, successivamente ripresa dall’art. 7, comma 1, l. n. 205 del 2000 e dall’art. 53, d.P.R. n. 327 del 2001, non si estende alle questioni inerenti alla « determinazione ed alla corresponsione delle indennità » conseguenti ad atti di carattere ablativo, che – in quanto attinenti a diritti soggettivi perfetti – rimangono di spettanza del giudice ordinario (nella fattispecie gli interessati chiedevano ed ottenevano dal Tar l’emissione di un decreto con cui veniva ingiunto al Comune il pagamento dell’importo a titolo di indennità di espropriazione, decreto ingiuntivo che veniva ritualmente opposto dal Comune il quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione; il Tar ha accolto il ricorso e, conseguentemente, revocato l’opposto decreto ingiuntivo).
T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 15-02-2007, n. 281: procedimento di rideterminazione
sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla odierna domanda, perché la procedura di cui al citato art. 21 del DPR 327/2001 ha ad oggetto la disciplina di una fase di accertamento endo-amministrativo, partecipato e peritale, dell’indennità di esproprio.
Pertanto essa è finalizzata a determinare un requisito del provvedimento finale, ossia del decreto di esproprio e quindi ha una chiara valenza partecipativa.
L’avvenuta determinazione della indennità, invece, sarà soggetta al gravame tipico previsto di fronte al giudice ordinario, nelle forme consuete.
La giurisdizione di quest’ultimo, infatti, a norma dell’art. 53 del DPR 327/2001, resta ferma “per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità”
Appare evidente, dunque, che la giurisdizione del giudice ordinario sorge solamente in relazione al concreto importo della indennità o al suo pagamento, non al procedimento preordinato alla quantificazione della stessa.
Sotto il profilo dell’obbligo a provvedere, osserva il Collegio che la norma sembra postulare l’iniziativa della P.A. a seguito della mancata accettazione della indennità da parte del privato.
Tuttavia, la fase procedimentale della determinazione della indennità che è prevista all’art. 21 non è inserita nel procedimento espropriativo come una mera facoltà dell’Ente, ma come una fase necessaria.
Più precisamente, a mente dell’art. 20 del DPR 327/01, l’autorità espropriante determina la indennità provvisoria e la propone al privato. Se questi accetta, con atto che la norma qualifica come “irrevocabile”, si definisce la cessione del bene, con i benefici, anche procedimentali, previsti; se non accetta, o se tace, l’indennità provvisoria è rifiutata e si apre la fase della quantificazione definitiva di essa, disciplinata, appunto dall’art. 21.
Quest’ultimo contempla due possibilità: che il privato non intenda aderire alla proposta di determinazione della indennità a mezzo periti (comma 15) nel qual caso l’Amministrazione investe della quantificazione della indennità la Commissione provinciale di cui all’art. 41; o che accetti la procedura arbitrale, nel qual caso si designano i periti e si osservano le procedure meglio descritte ai commi da 3 in poi.
E evidente, dunque, che qualora sia il privato non accettante l’indennità a sollecitare l’Amministrazione espropriante a designare i propri tecnici e procedere a norma dell’art. 21 del DPR 327/01, quest’ultima non ha una possibilità di scelta, bensì l’obbligo di procedere in tal senso, designando i propri periti.
Tra l’altro, osserva il Collegio che il privato non può adire la Commissione provinciale di cui all’art. 41: si deve sottolineare che quest’ultima è organo dell’Amministrazione medesima e per tale ragione al privato non resta altro, se vuole ottenere la determinazione della indennità espropriativa, di assumere egli stesso l’iniziativa e chiedere la nomina dei periti, esercitando così una facoltà partecipativa tipica.
Ne consegue che sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e pertanto il Comune di Avola deve nominare i due tecnici previsti dall’art. 21 del DPR 327/01 entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
Cons. Stato Sez. IV, 27/01/2011, n. 621: comunicazione della stima arbitrale, accettazione o ricorso
A norma del comma 10 dell’art. 21 d.p.r. n. 327/2011 l’autorità espropriante, una volta che è pervenuta la stima dell’indennità compiuta dal collegio peritale, ne da notizia al privato espropriando a mezzo raccomandata; il successivo comma 12, disciplinando l’ipotesi di accettazione espressa dell’indennità da parte del privato, prevede chiaramente che questa autorizza l’Amministrazione a procedere immediatamente al pagamento, senza alcuno spazio per condizioni o subordinate di qualsiasi tipo. In sostanza, all’esito del meccanismo ex art. 21 cit. l’espropriando ha due sole alternative: o accetta in maniera espressa l’indennità ovvero, qualora non la condivida, deve agire in sede contenziosa dinanzi al giudice ordinario (cui spetta, la cognizione delle controversie in materia di determinazione dell’indennizzo)
T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 05/08/2010, n. 1851: determinazione ad opera della Commissione provinciale
La fase di stima peritale dell’indennità di esproprio, in caso di mancata accettazione di quella provvisoria, si configura, nel procedimento delineato dall’art. 21 del D.P.R. 327/2001, non già come meramente facoltativa per l’autorità espropriante, bensì come una fase necessaria. La norma, al comma 15, stabilisce che, se il privato non aderisce alla proposta di determinazione dell’indennità a mezzo di periti, l’autorità espropriante deve investire di tale determinazione l’apposita Commissione provinciale di cui all’art. 41 dello stesso D.P.R. 327/2001.
Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 25/01/2013, n. 46: procedimento arbitrale non richiedibile dal beneficiario dell’esproprio
Solo il proprietario del bene espropriato può decidere se accettare o meno l’indennità ma non è riconosciuta al beneficiario dell’espropriazione la facoltà di non accettare l’indennità provvisoria al precipuo fine di poterne ottenere la giusta stima nella sede amministrativa attraverso i rimedi previsti dagli articoli 21 e 41 del testo unico.
T.A.R. Bari (Puglia) sez. I, 24/08/2011, n. 1227: contestazione dell’indennità e validità degli atti espropriativi
la legittimità dei provvedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza non è inficiata dalla inesatta o inesistente liquidazione della giusta indennità, essendo l’emanazione dei predetti atti ablatori completamente sganciata da quest’ultima, potendosi ogni contestazione relativa alla corretta quantificazione essere proposta in sede di opposizione, sia amministrativa ex art. 21, d.P.R. n. 327 del 2001 che giudiziale ex art. 54, d.P.R. n. 327 del 2001. Ai fini della legittimità del procedimento espropriativo e, in particolare, del solo decreto di esproprio, è pertanto sufficiente la determinazione dell’indennità provvisoria o urgente in sede di decreto di esproprio, impregiudicata ogni contestazione circa la relativa quantificazione, comunque irrilevante ai fini della legittimità del decreto di occupazione d’urgenza.
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