Indennità di espropriazione e immobili abusivi

Cassazione civile sez. I, 24/02/2025, n.4781: “In tema di espropriazione per causa di pubblica utilità, l’art. 38, secondo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, laddove esclude la possibilità di includere nel calcolo dell’indennità dovuta per l’espropriazione di fabbricati il valore delle costruzioni realizzate in totale assenza o in difformità della concessione edilizia o dell’autorizzazione paesaggistica, imponendo di tenere conto soltanto di quello dell’area di sedime o della parte del fabbricato realizzata legittimamente, costituisce espressione di un principio generale, desumibile dalla normativa in materia urbanistica ed espropriativa, secondo cui il proprietario non può trarre alcun vantaggio dalla propria attività illecita, il quale trova applicazione anche nell’ipotesi in cui, come nella specie, la costruzione sia stata realizzata in assenza della sola autorizzazione paesaggistica, non risultando in tal caso sufficiente a impedire l’emissione dell’ordine di demolizione l’avvenuto rilascio del permesso di costruire, la cui efficacia è subordinata al conseguimento della predetta autorizzazione.”

 

L’art. 38 T.U. Espropri evidenzia che in caso di immobili abusivi l’indennità di esproprio deve essere commisurata solo al valore dell’area di sedime e al valore delle porzioni eventualmente legittime del fabbricato. Sulla scorta di ciò la Suprema Corte di Cassazione precisa, nella sentenza indicata, che a determinare l’irregolarità urbanistica del fabbricato possono concorrere anche “violazioni minori” quali la carenza ad esempio della autorizzazione paesaggistica.

Il principio va però mitigato sempre sulla scorta di quanto previsto dalla normativa di legge. L’articolo richiamato, infatti, precisa al comma 2 bis che qualora sia pendente una procedura finalizzata al rilascio di concessione in sanatoria, l’indennità di esproprio può essere riconosciuta integralmente qualora il Comune rilasci una dichiarazione in cui accerti la sanabilità dell’immobile.

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