Indennità di esproprio e vantaggio derivante dall’opera
Cosa prevede il testo unico espropri?
Dall’esecuzione di un’opera pubblica possono chiaramente derivare vantaggi ai soggetti che si trovino nelle vicinanze della stessa o che abbiano possibilità di fruire dell’opera realizzata. Talvolta tali vantaggi si possono realizzare anche in favore del soggetto sottoposto a procedura di espropriazione per pubblica utilità.
Il caso è regolato dall’art. 33 dpr 327/2001 che ai commi 2 e 3 prevede:
“2. Se dall’esecuzione dell’opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l’importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l’intero bene. L’espropriante può non accettare l’abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell’indennità dovuta. In ogni caso l’indennità dovuta dall’espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)”
Il testo Unico Espropri, quindi, prevede la possibilità che l’indennità di espropriazione venga ridotta in ragione del vantaggio che l’espropriato tragga dall’opera pubblica realizzata.
Quali limiti alla possibilità di ridurre l’indennità di espropriazione?
La norma di legge, tuttavia, precisa una serie di limiti piuttosto stringenti rispetto alla astratta possibilità di ridurre l’indennità di espropriazione in ragione del vantaggio conseguito dall’’opera stessa. Infatti in primo luogo viene richiesto che tale vantaggio sia immediato e speciale. Il punto è ripreso anche dalla giurisprudenza:
Cassazione civile, sez. I , 23/07/2021, n. 21206: “In tema di espropriazione per la realizzazione di opera pubblica, l’ art. 41 della l. 2359 del 1865 , consente la detrazione, dalla somma liquidata a titolo di indennità, del vantaggio che dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità possa derivare alla parte residua del fondo espropriato, purché esso presenti il duplice requisito della specialità e dell’immediatezza e non si risolva, cioè, nel vantaggio generico e comune che tutti gli immobili ubicati nella zona ottengono per effetto dell’opera.”
La Cassazione stabilisce che il vantaggio che deriva all’espropriato dall’opera non può consistere in un vantaggio generico e comune a tutti gli immobili che si trovino nella stessa zona e che dall’opera ottengano il medesimo vantaggio, ma deve essere immediatamente e specificatamente riconducibile al bene espropriato.
In ragione di ciò, ad esempio, non si potrà pretendere di ridurre l’indennità di espropriazione nel caso di costruzione di una pista ciclabile: seppure tale opera costituisca di certo un vantaggio anche per l’espropriato, tale vantaggio non è speciale o immediato ma comune a tutti coloro che abitino o frequentino la zona. Lo stesso discorso potrebbe valere ovviamente per una strada o per una differente opera di urbanizzazione.
Nel caso di realizzazione di un nuovo accesso a favore della proprietà, ipotesi che potrebbe costituire un vantaggio immediato, sarà da escludere la possibilità di applicazione della norma, per carenza del requisito della specialità, tutte le volte in cui la realizzazione di tale nuovo accesso si sia reso necessario proprio a seguito della costruzione dell’opera pubblica stessa.
Cosa succede quando si applica la normativa?
Quand’anche peraltro l’ipotesi prevista dall’art. 33 dpr 327/2001 possa configurarsi, in ogni caso, come previsto dal terzo comma della norma stessa, l’indennità non potrà mai essere ridotta ad un valore inferiore alla metà. Il proprietario però potrà in questo caso decidere di abbandonare il bene, cosa che l’ente espropriante dovrà accettare, pagando evidentemente l’intero valore dello stesso, tutte le volte in cui pretenda di ridurre l’indennità di un valore superiore al quarto.
Il principio si applica anche in caso di occupazione illegittima?
La giurisprudenza esclude la possibilità di applicare la riduzione indicata dall’art. 33 nel caso di occupazione illegittima, in quanto in tal caso si tratta non di indennità di espropriazione, ma di diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito dell’illegittima occupazione del bene
Cassazione civile , sez. I , 04/10/2016 , n. 19805: “Il risarcimento del danno che compete al proprietario del fondo illegittimamente occupato e destinato ad opera pubblica non può soffrire alcuna limitazione in dipendenza dei vantaggi che derivano al fondo residuo dalla realizzazione dell’opera (cosiddetta compensatio lucri cum damno), poiché il danno patito dal proprietario spossessato consegue direttamente ed immediatamente al fatto illecito costituito dall’occupazione illegittima, in ciò concretandosi ed esaurendosi la fattispecie lesiva del diritto dominicale, mentre il vantaggio conseguente all’aumento di valore del fondo residuo si ricollega all’esecuzione dell’opera pubblica, ossia ad un fatto diverso e successivo rispetto a quello produttivo del danno; inoltre, tale vantaggio non riguarda in via diretta il fondo ablato, ma investe tutti gli immobili ubicati nella zona e, quindi, essendo analogo a quello goduto da altri soggetti, non è consentita la detrazione di quanto dovuto a titolo indennitario o risarcitorio.”
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